Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31050 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 30/11/2018), n.31050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2950-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

R.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 174/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 13/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2018 dal Consigliere Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA;

udito l’Avvocato;

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 174/45/10, depositata il 13.12.2010 con la quale veniva dichiarato inammissibile l’appello dalla medesima proposto contro la decisione di quella provinciale.

La CTR ha ritenuto l’appello inammissibile in quanto non era stato prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta consegna dell’impugnativa al contribuente che era rimato contumace. Il contribuente R.F. non ha spiegato difese.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

L’impugnazione è stata notificata dall’Agenzia delle Entrate a mezzo del servizio postale universale mediante spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento.

Della spedizione della raccomandata la ricorrente ha dato prova con il deposito delle copie delle relative ricevute; non altrettanto ha fatto per quanto riguarda gli avvisi di ricevimento della raccomandata stessa che, fino al giorno nel quale si è tenuta l’adunanza, non risulta essere stata depositata.

Difettando quindi la prova della ricezione della raccomandata e quindi del perfezionamento della procedura notificatoria dell’impugnazione, conseguentemente la stessa deve essere dichiarata inammissibile. Questa Corte ha affermato che “La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo” (Cass. n. 13639/2010; Cass. 25552/2017).

Il ricorso è, altresì inammissibile per tardività.

La sentenza della CTR è stata depositata il 13.12.2010 e non risulta

essere stata notificata. Il ricorso è stato spedito per la notifica il 17.1.2013 (come da accettazione di raccomandata in atti) e quindi oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile, che è di un anno (e 46 giorni di sospensione ex lege n. 742 del 1969) dopo il deposito della sentenza impugnata.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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