Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31050 del 28/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31050 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA
sul ricorso 14343-2012 proposto da:
DRESSER ITALIA SRL in persona del Presidente del
C.d.A. e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA
57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RUSSO
CORVACE, che lo rappresenta e difende unitamente
2017
1664

all’avvocato GIANCARLO ZOPPINI giusta delega a
margine;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 28/12/2017

contro

EQUITALIA SUD SPA in persona del responsabile pro
tempore del contenzioso, elettivamente domiciliato
presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO DIDDORO,

rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO POLISI giusta delega
in calce;
– con troricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

intimata

Nonché da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
con troricorrente incidentale contro

DRESSER ITALIA SRL in persona del Presidente del
C.d.A. e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA
57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RUSSO
CORVACE, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIANCARLO ZOPPINI giusta delega a

in ROMA VIA PREMUDA 1/A,

margine;
– controrícorrente all’incidentale nonchè contro

EQUITALIA SUD SPA;

avverso la sentenza n. 112/2011 della
COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 18/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/11/2017 dal Consigliere
Dott. ORONZO DE MASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso
per l’estinzione del ricorso per rinuncia;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZOPPINI che ha
chiesto la rinuncia;
udito per il controricorrente l’Avvocato FIDUCCIA
che ha chiesto la rinuncia.

– intimata –

FATTI DI CAUSA

Con sentenza

n. 112/31/11, depositata in data 18/4/2011,

la Commissione tributaria

regionale della Campania ha respinto l’appello con cui Dresser Italia s.r.l. (già DEG Italia
s.p.a.) aveva censurato, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, e di Equitalia Polis s.p.a. (ora
Equitalia Sud s.p.a.), la sentenza di primo grado, sfavorevole alla contribuente, che aveva ad
oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento n. 07120070208008261, notificata il
27/11/2007, emessa per il recupero dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, in relazione

131 del 1986, posta in essere da Nuovo Pignone s.p.a., DEG. Italia s.p.a. (appartenente al
Gruppo Dresser Wayne), e Burmex Trading Ltd (anch’essa appartenente al Gruppo Dresser
Wayne).
Il Giudice di appello, per quanto qui d’interesse, osservava: che l’indicazione del responsabile
del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria ratione temporis

non era richiesta

a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta dall’art. 36, comma 4-ter, D.L. n.
248 del 2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 31 del 2008, ed è applicabile soltanto alle
cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008;
che l’istanza di sospensione della riscossione proposta dalla contribuente è stata respinta
dall’adita CTP di Firenze con l’ordinanza dell’ 8/1/2008; che la cartella esattoriale impugnata
era stata preceduta da un avviso di liquidazione impugnato dalla contribuente innanzi alla
CTP di Firenze, la quale aveva concesso la sospensione dell’atto impugnato, ai sensi dell’art.
47, D.Lgs. n. 546 del 1992, ed il relativo giudizio si era concluso con la sentenza n.
150/20/07, favorevole all’Ufficio, notificata in data 2/12/2007, non impugnata dalla
soccombente e divenuta definitiva in data 1/2/2008; che anche il ruolo n. 2007/1908
richiamato nella cartella esattoriale era stato impugnato dalla contribuente con separato
ricorso, di identico contenuto, proposto, innanzi alla CTP di Firenze, nei confronti dalla sola
Agenzia delle Entrate; che la mancata impugnazione da parte della società Dresser Italia della
sfavorevole decisione di primo grado rendeva palese la intenzione della contribuente di
adempiere al carico fiscale, del quale aveva pure chiesto la rateizzazione in data 17/1/2008, e
di rinunciare quindi a tutte le ulteriori vertenze.
La società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a 13 motivi, l’Agenzia delle
Entrate e Equitalia Sud s.p.a. resistono con controricorso, la prima propone anche ricorso
incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma,
n. 4, la nullità della sentenza impugnata, perché priva di una reale esposizione dei motivi in
fatto e diritto, ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992,
132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., non avendo la CTR motivato alcunché in merito alla
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alla operazione di cessione di ramo d’azienda, così qualificata dall’Ufficio ex art. 20, D.P.R. n.

nullità/inesistenza della cartella di pagamento impugnata, nonostante con il gravame la
contribuente avesse riproposto le questioni concernenti la mancata sottoscrizione del
funzionario competente alla formazione dell’atto, il difetto di motivazione dello stesso, la
natura suppletiva e non complementare dell’imposta accertata dall’Ufficio con il prodromico
avviso di liquidazione, la formazione del ruolo reso esecutivo, per l’intero importo accertato, in
periodo di vigenza del provvedimento di sospensione cautelare, l’illegittimità dell’importo
recato dall’atto impugnato, superiore ad un terzo, o, a due terzi dell’imposta accertata, in
violazione delle disposizioni sulla riscossione frazionata, nonché della applicazione della

peraltro, per un importo superiore al trenta per cento del terzo dell’imposta indicata
nell’avviso di liquidazione, l’illegittima anche della pretesa concernente la somma richiesta a
titolo di compenso di riscossione, ed ancora, la stessa ammissibilità dell’intervento volontario
nel giudizio di primo grado dell’Agenzia delle Entrate, e la fondatezza o meno dell’eccezione di
giudicato da quest’ultima sollevata, in relazione alla mancata impugnazione della sentenza n.
150/20/07 della CTP di Firenze, pronuncia, favorevole all’Ufficio, resa nel giudizio
d’impugnazione dell’avviso di liquidazione a base della pretesa tributaria.
Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4, la nullità
della sentenza impugnata, per violazione del combinato disposto degli artt. 14, 23 e 32, D.Lgs.
n. 546 del 1992, e 112, c.p.c.,

nella parte in cui il Giudice di appello ha implicitamente

rigettato le doglianze della contribuente in ordine all’inammissibilità dell’intervento
dell’Agenzia delle Entrate, con atto depositato il 5/3/2008, non preventivamente notificato, e
non rispettoso del termine di venti giorni liberi prima della udienza di trattazione prevista
dall’art. 32, D.Lgs. n. 546 del 1992, tenutasi nella specie il 18/3/2008.
Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4, la nullità della
sentenza impugnata, nella parte in cui il Giudice di appello ha ritenuto che la contribuente ha
“rinunciato” alle proprie “vertenze”, per violazione del combinato disposto degli artt. 19,
comma 1, lett. d), e comma 3, 44, 46, D.Lgs. n. 546 del 1992, e 346 c. p. c., in quanto non è
affatto divenuta definitiva la sentenza n. 150/20/07 della CTP di Firenze, potendo la cartella di
pagamento essere impugnata per vizi propri, sicché a nulla rileverebbe la eventuale rinuncia a
far valere i vizi dell’atto presupposto, ed in quanto la rinuncia al ricorso impone specifici
requisiti di forma, nella fattispecie insussistenti.
Con il

quarto motivo

deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5,

la

illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui il Giudice di appello ha ritenuto che la
contribuente ha “rinunciato” alle proprie “vertenze”, nel presupposto della affermata definitività
della citata sentenza n. 150 della CTP di Firenze, in quanto reca una motivazione
insufficiente in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, dal momento che la
società Dresser Italia, con il ricorso proposto innanzi alla CTP di Firenze, aveva impugnato
l’iscrizione a ruolo, e dunque la pretesa tributaria, mentre con il ricorso proposto innanzi alla
CTP di Napoli aveva impugnato la cartella di pagamento, in tal modo radicandosi la
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sanzione di mancato pagamento, nonostante la vigenza del provvedimento di sospensione,

competenza territoriale del giudice tributario in relazione all’Agente della riscossione (Equitalia
Polis s.p.a.) convenuto nel secondo giudizio, nel quale era poi intervenuta l’Agenzia delle
Entrate, donde la diversità delle controversie, sia soggettivamente (parti), che oggettivamente
(petiturn e causa petendi), evidenzia altresì che la pretesa notifica della sentenza n. 150 della
CTP di Firenze non si è perfezionata, come peraltro docurnentalmente dimostrato, e che la
contribuente ha appello proposto avverso la sfavorevole decisione.
Con il

quinto motivo

deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3,

la

illegittimità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 25,

che la contribuente ha “rinunciato” alle proprie “vertenze”, per aver manifestato, tramite la
presentazione della istanza di rateizzazione, la propria volontà di provvedere al pagamento
dell’importo iscritto a ruolo nella cartella di pagamento dedotta, senza considerare che nel
giudizio avverso l’avviso di liquidazione era stata disposta la sospensione dell’atto impugnato,
il ruolo era stato formato e reso esecutivo nella vigenza di detta sospensione, dunque,
illegittimamente, la cartella di pagamento era stata notificata dopo il deposito della sentenza n.
150 della CTP di Firenze, e la richiesta dilazione di pagamento non era di per sé idonea ad
integrare acquiescenza alla pretesa tributaria recata nella cartella di pagamento impugnata.
Con il sesto motivo deduce, la nullità/inesistenza della cartella di pagamento impugnata, per
mancanza della sottoscrizione del funzionario competente alla sua formazione, illegittimità
della sentenza di primo grado per omessa pronuncia “in parte qua”, violazione dell’art. 112
c.p.c., e ripropone la questione non esaminata dai giudici di merito.
Con il settimo motivo deduce, la nullità/inesistenza della cartella di pagamento impugnata,
per difetto di motivazione, illegittimità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia “in
parte qua”, violazione dell’art. 112 c.p.c., e ripropone la questione non esaminata dai giudici
di merito.
Con

l’ottavo motivo

deduce,

la nullità/illegittimità della pretesa recata dalla cartella di

pagamento dedotta in giudizio, dato che l’imposta di registro che è stata accertata a mezzo
dell’avviso di liquidazione ha natura di imposta suppletiva, illegittimità della sentenza di primo
grado per omessa pronuncia “in parte qua”, violazione dell’art. 112, c.p.c., e ripropone la
questione non esaminata dai giudici di merito.
Con il nono motivo deduce, la nullità/illegittimità della cartella di pagamento, in quanto il
ruolo recato dalla cartella è stato emesso, per l’intero importo accertato dall’Ufficio, durante la
vigenza del provvedimento di sospensione cautelare ex art. 47, D.Lgs. n. 546 del 1992,
illegittimità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia “in parte qua”, violazione
dell’art. 112, c.p.c., e ripropone la questione non esaminata dai giudici di merito.
Con il decimo motivo deduce, in subordine, la nullità/illegittimità parziale dell’atto impositivo
impugnato nella parte in cui reca un importo superiore ad un terzo, o, comunque, a due terzi
dell’imposta accertata, in quanto emesso in violazione della norma sulla riscossione frazionata

secondo 2, 39 e 49, D.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui il Giudice di appello ha ritenuto

del tributo, illegittimità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia

“in parte qua”,

violazione dell’art. 112 c.p.c., e ripropone la questione non esaminata dai giudici di merito.
Con l’undicesimo motivo deduce, in subordine, la nullità/illegittimità della pretesa nella parte
in cui reca la sanzione, in quanto, in presenza dei provvedimento di sospensione, nessun
pagamento era dovuto e, pertanto, nessuna violazione degli obblighi di versamento è stata
commessa, illegittimità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia “in parte qua”,
violazione dell’ art. 112 c.p.c., e ripropone la questione non esaminata dai giudici di merito.
Con il dodicesimo motivo deduce la nullità/illegittimità parziale della pretesa nella parte in cui

liquidazione, illegittimità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia

“in parte qua”,

violazione dell’ art. 112 c.p.c., e ripropone la questione non esaminata dai giudici di merito.
Con il tredicesimo motivo deduce nullità/illegittimità delle somme chieste a titolo di compenso
di riscossione, in subordine, rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 17, D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112 del 1999, come modificato
dall’art. 2, D. L. n. 262 del 2006, convertito con L. n. 286 del 2006, per violazione degli artt.
53 e 97 della Costituzione, illegittimità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia

“in parte qua”, violazione dell’art. 112 c.p.c., e ripropone la questione non esaminata dai
giudici di merito.
L’Agenzia delle Entrate con il motivo di ricorso incidentale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,
comma primo, n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 295 c.p.c. e 19, D.Lgs. n.
546 del 1992, in quanto la contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n.
07120070208008261 in due giudizi nei quali ha chiesto annullamento del ruolo e della cartella
di pagamento, sicché ricorrevano le condizioni per dichiarare la litispendenza o per disporre la
sospensione della causa proposta innanzi alla CTR di Napoli.
La ricorrente principale Dresser Italia s.r.l. ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio,
e la rinuncia risulta accettata dall’Agenzia delle Entrate, la quale a propria volta ha dichiarato
di rinunciare al ricorso incidentale, che del resto può essere esaminata dalla Corte solo in
presenza dell’attualità dell’interesse ad impugnare.
La rinuncia non risulta accettata da Equitalia Sud s.p.a., circostanza che, non applicandosi
l’art. 306 c.p.c., al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo, essa
infatti non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte
per essere produttivo di effetti processuali (Cass. n. 28675 del 2005), e determinando il
passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno
dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un., n. 1923/1990; n. 4446/1986, ord.
n. 23840/2008).
Per le ragioni che precedono deve essere dichiarata l’estinzione del processo, con
compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
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reca una sanzione superiore al trenta per cento del terzo dell’imposta indicata nell’avviso di

La Corte dichiara la estinzione del giudizio e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2017.

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