Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31050 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. I, 27/11/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 27/11/2019), n.31050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20921/2014 proposto da:

V.A.M., in proprio e nella qualità di madre ed erede di

B.M.R. (deceduta), elettivamente domiciliata in

Roma Via Conegliano 8 (Studio legale Di Vito) presso lo studio

dell’avvocato Cugini Lanfranco che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) Srl, in liquidazione in persona di G.L.

quale curatore, P.E. quale già liquidatore della (OMISSIS)

srl;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/05/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 24 luglio 2014 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto da V.A.M. avverso il decreto con cui, in data 15.4.2013, il Tribunale di Roma ha disposto la chiusura per insufficienza di attivo del fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione.

La Corte d’Appello ha osservato che il curatore aveva provveduto alla ricerca dell’attivo, formulando una richiesta all’Assicurazione Assitalia s.p.a. allo scopo di accertare se la società fallita nel periodo successivo al 1.1.2005 – quando si è verificato l’incidente mortale di cui la ricorrente ritiene responsabile la società fallita – era coperta da polizza di assicurazione per la responsabilità civile, ma, sul punto, il curatore non aveva avuto alcun riscontro dalla compagnia assicurativa in oggetto.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione V.A. affidandolo a sei motivi.

La curatela non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, V.A. ha dedotto la propria legittimazione ed il proprio concreto interesse a proporre il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento, avendo fatto valere nei confronti della società fallita un credito risarcitorio per i danni patrimoniali e non i subiti dalla propria defunta figlia nonchè la mancanza del presupposto per la chiusura del fallimento, ovvero la mancanza dell’attivo.

Deve ritenersi che, sul punto della legittimazione e dell’interesse ad agire, la ricorrente non abbia svolto alcun motivo, avendo, d’altra parte, la Corte d’Appello esaminato nel merito il ricorso, rigettandolo, e non mettendo quindi in dubbio l’interesse e la legittimazione della ricorrente a proporre tale mezzo di impugnazione.

2. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c..

Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello non si è pronunciata sul primo e sul terzo motivo dei motivi di reclamo indicati alle pagg. 6 e 7 della parte narrativa (rispettivamente che la pendenza di un giudizio di opposizione allo stato passivo avrebbe impedito la chiusura del fallimento e che l’udienza di approvazione del rendiconto non era stata comunicata al creditore Equitalia Sud).

3. Il motivo è infondato.

La censura di omessa pronuncia sul primo motivo di reclamo è infondata.

La Corte di Appello non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla censura della ricorrente, avendo evidenziato che, in materia di chiusura del fallimento, in presenza di una delle ipotesi previste dalla L. Fall., art. 118, nessuna facoltà discrezionale è data agli organi fallimentari di protrarre la procedura, sicchè quest’ultima, ricorrendo uno dei casi di cui al citato art. 118, deve essere dichiarata, nonostante la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o di dichiarazione tardiva di credito (Sez. 1, n. 22105/2007; conf. n. 19034/2010).

Con riferimento alla doglianza relativa all’omessa pronuncia sul terzo motivo di reclamo, se è pur vero che la Corte d’Appello non ha fornito una risposta alla censura della ricorrente, tuttavia, la mancata pronuncia non è comunque risolutiva ai fini del presente procedimento.

Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già statuito che, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto. (Sez. 5, n. 16171 del 28/06/2017, Rv. 644892).

Dunque, allorquando la Corte di merito non abbia risposto su una questione di diritto (e che non richieda ulteriori accertamenti in fatto), l’omessa pronuncia non rileva in sè, determinando l’automatica cassazione della sentenza impugnata, dovendosi accertare caso per caso se la questione fosse comunque inammissibile o infondata, determinandosi, in questi casi, l’inutilità del rito.

Nel caso di specie, la censura relativa alla mancata comunicazione al creditore Equitalia della data di udienza di approvazione si appalesava del tutto inammissibile per carenza di interesse, non avendo alcun concreto interesse la ricorrente a far valere un vizio riguardante la posizione giuridica di altro creditore.

4. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. Fall., artt. 118 e 119.

Lamenta la ricorrente che il giudice del reclamo avrebbe dovuto revocare il decreto di chiusura del fallimento in quanto il curatore non aveva provveduto ad escutere un credito e ricercare un’importante posta di attivo.

Difettava quindi il presupposto della chiusura del fallimento, dato dalla mancanza di attivo.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello aveva omesso di esaminare il fatto decisivo che il curatore non aveva accertato la sussistenza o meno della polizza assicurativa avente ad oggetto i sinistri riguardanti la società fallita successivi al 1.1.2005, accontentandosi del silenzio dell’assicurazione.

6. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente, in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono infondati.

Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (vedi recentemente Cass. n. 5892/2018), che la cognizione rimessa al giudice in sede di reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 119, comma 2, è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura di cui della L. Fall., art. 118, nn. da 1) a 4), potendo il fallito o chiunque altro ne abbia interesse far valere nelle sedi proprie, esterne alla procedura, tutte le doglianze riferite alla conduzione del fallimento da parte dei suoi organi.

Nel caso di specie, la procedura è stata chiusa per mancanza di attivo e neppure la parte ricorrente contesta tale dato fattuale, tanto è vero che lamenta a pag. 11 che “Il giudice di appello ha omesso di esaminare che la mancanza di attivo è da imputare all’esclusiva inerzia del curatore il quale non ha provveduto ad accertare la sussistenza della polizza…”.

Dunque la ricorrente, pur prendendo atto della mancanza di attivo, addebita tale fatto al curatore, che non avrebbe attivato la polizza assicurativa in questione e non avrebbe posto in essere tutte le attività necessarie per l’accertamento della copertura assicurativa per il sinistro del (OMISSIS) (la sussistenza della copertura assicurativa di cui si discute è quindi del tutto ipotetica).

In sostanza, la sig.ra V. si duole del comportamento del curatore, allegazione, tuttavia, che non può essere fatta valere in questa sede, come sopra illustrato, in considerazione del limitato ambito di cognizione demandato al giudice in sede di reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento.

7. Con il quarto ed il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla L. Fall., art. 119, in relazione alla mancata convocazione di tutti creditori per l’approvazione del conto ed alla errata valutazione delle risultanze processuali in ordine alla convocazione del creditore Equitalia Sud.

8. Entrambi i motivi sono inammissibili per carenza di interesse, non avendo la ricorrente alcun interesse a far valere un vizio che riguarda la propria posizione processuale di altro creditore.

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendosi la curatela costituita in giudizio.

Quanto alla richiesta di liquidazione della nota spese prodotta dal difensore della parte ricorrente, si dichiara il non luogo a provvedere, spettando tale adempimento al giudice di merito, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2.

Infine, sì dà atto che il presente ricorso è stato deciso in data 7 ottobre a seguito di riconvocazione del Collegio.

PQM

Rigetta il ricorso;

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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