Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3105 del 17/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 3105 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 20713-2010 proposto da:
CINQUE STELLE SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del
liquidatore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 20-C,
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che
lo rappresenta e difende giusta delega in calce;
– ricorrente –

2016
87

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 17/02/2016

- controricorrente nonchè contro

UFFICIO REGISTRO 2° ATTI PUBBLICI DI ROMA;
– intimato –

avverso la decisione n.
TRIBUTARIA

CENTRALE

di

5829/2009 della COMM.
ROMA,

depositata

il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2016 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DOTTO per delega
dell’Avvocato COGGIATTI che si riporta agli scritti;
udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che
si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

12/11/2009;

Svolgimento del processo

A seguito di notifica in data 11/6/1986 di

Registro di Roma elevò il valore dichiarato del
terreno agricolo sito nel Comune di Ardea
oggetto di denuncia decennale INVIM da lire
120.000.000 a lire 585.400.000.
La società proprietaria del terreno Cinque
Stelle srl ora in liquidazione propose ricorso
davanti alla Commissione Tributaria di primo
grado, contestando il maggior valore accertato
dall’Ufficio, perché immotivato ed indimostrato.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
di primo grado che accolse il ricorso della
società contribuente, l’Ufficio propose
impugnazione davanti alla Commissione Tributaria
di secondo grado, la quale rigettò il ricorso e
confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
di secondo grado l’Ufficio propose impugnazione
davanti alla Commissione Tributaria Centrale la
quale accolse il ricorso ritenendo legittimo e

1

avviso di accertamento di valore l’Ufficio del

congruamente

motivato l’avviso

di accertamento valori emesso dall’Ufficio.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Centrale ha proposto ricorso per cassazione la
società Cinque Stelle srl in liquidazione con

resistito con controricorso. La ricorrente ha
depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione degli
artt. 19 e 20 DPR 643 del 1972 ed artt. 51 e 52
DPR 131/1986 in riferimento all’art. 360 n.3
cpc, in quanto la Commissione Tributaria
Centrale ha ritenuto congruo e giustificato il
maggior valore venale del bene,in assenza di
prove gravanti a carico dell’Ufficio, ed in

tre motivi e la Agenzia delle Entrate ha

palese violazione dei principi disciplinanti la
materia, dovendo il contribuente fornire la
prova contraria ex art. 2697 cc solo dopo che
l’Ufficio aveva fornito gli elementi probatori
della valutazione operata.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione degli
2

r

artt. 115 e 116 cpc

e

2697

cc

in

riferimento all’art. 360 n.3 cpc, in quanto il
giudice ha ritenuto erroneamente inesistente la
documentazione

attestante

la

destinazione

agricola del bene, che invece era stata

precedenti gradi di giudizio.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta omessa insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio in riferimento all’art.
360 n.3 cpc, in quanto il giudice ha omesso di
motivare in ordine all’applicabilità alla
fattispecie del disposto dell’art. 52 IV comma
DPR 131 del 26/4/1986.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In ordine al primo motivo infatti va premesso
che l’accertamento da parte dell’Agenzia delle

ritualmente prodotta dalla contribuente nei

entrate del “valore venale in comune commercio”,
ai fini della determinazione della base
imponibile di un contratto di compravendita
immobiliare, deve tenere conto della natura,
consistenza ed ubicazione dei beni e dei valori
venali di altri immobili compravenduti aventi
analoghe caratteristiche. Nella fattispecie in
3

v..

esame il giudice di

appello ha dato

atto nella motivazione che i dati ricognitivi e
logico-deduttivi che hanno determinato il
maggior valore del bene hanno tenuto conto dei
parametri sopra indicati nonché dell’estensione

quadri. In ogni casso la censura difetta di
autosufficienza non essendo stato riportato nel
ricorso l’avviso di accertamento notificato
dall’Ufficio.
Viceversa la contribuente, non ha offerto alcun
elemento costituente adeguata fonte di prova
contraria all’accertamento così come operato.
Infondato è il secondo motivo di ricorso in
quanto i giudici hanno dato atto della natura
incontestata agricola del terreno; quanto al
terzo motivo la norma invocata cioè art. 52 DPR
131 del 26/4/1986 non è applicabile alla
fattispecie ratione temporis in quanto entrata

del terreno agricolo che misura ben 29.271 metri

in vigore in data 1/7/1986 e quindi
successivamente alla notifica di accertamento
valore dell’ll giugno 1986.
Per quanto sopra devono essere respinto il
ricorso con condanna della ricorrente al

4

U-/\

pagamento

delle

spese del giudizio

di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità

in e 6.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 14/1/2016

in favore di Agenzia delle Entrate che si liquidano

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA