Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3105 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. III, 11/02/2010, (ud. 08/01/2010, dep. 11/02/2010), n.3105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Filippo

Eredia n. 12, presso lo studio dell’avv. Testa Carlo, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI S.p.a., in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Giordano

n. 30, presso lo studio dell’avv. Gentile Valentino, che lo

rappresento e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

V.N., domiciliato in

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Roma n. 4239/04 in data

27 maggio 2004, pubblicata il 6 ottobre 2004;

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Carlo Testa;

udito l’avv. Valentino Gentile;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. FEDELI Massimo che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione avanti al Tribunale di Roma in data 17 febbraio 1995, M.R. lamentava che, mentre transitava a bordo del proprio ciclomotore in via (OMISSIS), veniva a collisione con una Fiat Uno di proprietà di V.N. e condotta da V.G.. Conveniva quindi in giudizio il responsabile civile e la sua compagnia di assicurazione Nuova Tirrena s.p.a. la quale, costituitasi, contestava la dedotta responsabilità e relativa pretesa risarcitoria. In particolare contestava la procedibilità dell’azione L. n. 990 del 1969, ex art. 22. A sua volta il convenuto V. contestava l’avversa pretesa ed in via riconvenzionale avanzava domanda risarcitoria nei confronti della compagnia di assicurazione dell’attore, L’Abeille s.p.a.. Quest’ultima resisteva in giudizio contestando la responsabilità del proprio assicurato.

Con sentenza emessa in data 24 settembre 2000 il Tribunale di Roma dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla frapposta riconvenzionale e condannava La Nuova Tirrena s.p.a. in favore di M.R. alla refusione del danno subito nella misura del 30% pari a L. 21.847.780 oltre interessi legali dalla domanda e compensava integralmente le spese del processo.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 6 ottobre 2004 in riforma della sentenza impugnata, condannava il V. e la Nuova Tirrena s.p.a. al risarcimento del danno subito da M. R., liquidato nella misura del 50% pari ad Euro 37.204,451 oltre interessi.

La Corte territoriale riteneva che l’incidente era avvenuto per colpa uguale e concorrente dei due veicoli coinvolti.

Propone ricorso per cassazione M.R. con due motivi.

Resiste con controricorso la Nuova Tirrena s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge (artt. 143 e 145 C.d.S. e art. 2054 c.c.) avendo la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che tanto la Fiat condotta dal V. che il ciclomotore condotto dal M. avessero violato la norma del codice della strada che prescrive di non invadere la corsia alla propria sinistra, riservata ai veicoli provenienti in senso contrario. In realtà il cicolomotore si trovava nella corsia centrale, senza invadere la corsia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta, mentre era stata, la sola Fiat a procedere contro mano. La censura si risolve in una diversa valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di merito, ma non vengono poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nel l’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Si deve rilevare che il ricorso per cassazione non può essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt 2043, 1226, 2056 c.c., nonchè la insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione alla mancata liquidazione di tutte le componenti del danno e in particolare, del danno alla capacità lavorativa specifica, del danno fisiognomico e del danno morale.

La sentenza impugnata ha dato conto, con motivazione adeguata e puntuale, dei criteri seguiti per la liquidazione del danno nelle sue diverse componenti, sulla base delle conclusioni del C.T.U. e tenuto conto della specifica posizione personale della parte offesa, che lavora come infermiere. In particolare, per quanto riguarda il danno patrimoniale per invalidità permanente incidente sulla capacità lavorativa specificaci deve rammentare che tale invalidità non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l’incidenza; ne consegue che, nel caso in cui la persona che abbia subito una lesione dell’integrità fisica già eserciti un’attività lavorativa danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa in tanto è configurarle in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale (Cass. 18 settembre 2007 n. 19357). La sentenza impugnata ha dato corretta applicazione di tale principio, escludendo la sussistenza di perdite patrimoniali ulteriori rispetto a quella derivante da riduzione della capacità lavorativa generica.

Per il resto, le critiche mosse alla liquidazione delle altre componenti del danno riproducono le stesse doglianze già dedotte nei precedenti gradi, senza individuare specifiche carenze o lacune nelle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Il motivo risulta quindi generico e quindi inammissibile, in quanto privo di ogni attinenza con le motivazioni già trattate dai giudici del merito in ordine alla determinazione delle componenti del danno.

Il ricorso è quindi infondato e merita il rigetto. In considerazione della natura del credito azionato e della oggettiva controvertibilità della vicenda, che ha dato luogo a diverse soluzioni da parte dei giudici del merito, appare conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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