Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3105 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 09/02/2021), n.3105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11307/2015 R.G., proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Montanari e

dall’Avv. Maurizio Terenzi, con studio in Pesaro, elettivamente

domiciliato presso il Prof. Avv. Mario Cannata, con studio in Roma,

giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente

procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Ancona il 27 ottobre 2014 n. 360/02/2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, art. 23, comma 9, n. 137, in corso di conversione in

legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore

Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero

della Giustizia il 2 novembre 2020) del 20 novembre 2020 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

Preliminarmente, che il contribuente ha chiesto la sospensione del processo sino al 31 dicembre 2018 dopo aver presentato domanda di definizione agevolata con riferimento agli impugnati avvisi di accertamento, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 8, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;

verificato che nessuna delle parti ha proposto istanza di trattazione del processo entro il 31 dicembre 2018, per cui se ne deve dichiarare d’ufficio l’estinzione, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (Cass., Sez. 6, 5 luglio 2019, n. 18107);

ritenuto che le spese giudiziali devono essere poste a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, ultimo periodo, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

P.Q.M.

1. dichiara l’estinzione del processo;

2. pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza plenaria effettuata da remoto, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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