Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31049 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 30/11/2018), n.31049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26726-2012 proposto da:

GENESTAMPA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI

BETTOLO 6, presso lo studio dell’avvocato LETTIERI PIERO PAOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MONTALDI EMIDIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso il provvedimento n. 175703/2012 della AGENZIA DELLE ENTRATE

di ROMA, depositata il 11/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2018 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.

Fatto

RILEVATO

che:

– la Genestampa S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione per l’annullamento del diniego alla definizione della lite con l’Agenzia delle Entrate pendente innanzi a questa Corte, iscritta al n. 25601/2011 R.G. e avente ad oggetto la cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis per recupero di IVA e IRPEG per l’anno 2000 pari a Euro 27.213,59;

– deduce la ricorrente che, successivamente alla notificazione (in data 20/10/2011) del ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio n. 290/14/10 del 24/5/2010, la Genestampa aveva aderito alla definizione (D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39) della lite fiscale pendente (ricorso n. 25601/2011 R.G.) mediante versamento e tempestivo invio telematico della relativa domanda e che, però, l’Agenzia aveva espresso diniego alla definizione in quanto “l’atto impugnato non risulta tra quelli definibili”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso – col quale la ricorrente ha direttamente impugnato innanzi alla Suprema Corte il diniego dell’Agenzia delle Entrate – deve reputarsi ammissibile a norma del combinato disposto del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12 e L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 8, conformemente alla giurisprudenza di questa Sezione (tra le altre, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7877 del 20/4/2016: “L’ammissibilità del ricorso diretto alla Corte di cassazione avverso il provvedimento di diniego della definizione della lite fiscale pendente è stata affermata da questa Corte sia nella sentenza n. 15847 del 2006, che in quella successiva n. 25095 del 2014, in cui si è condivisibilmente evidenziato come la dizione legislativa (L. n. 289 del 2002, art. 16, richiamato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, che prevede che l’impugnazione vada proposta “dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite”) sia chiara nell’attribuire alla Corte di cassazione, per le liti pendenti in fase di legittimità, la competenza in unico grado con pienezza di giudizio e, quindi, anche per motivi di merito, sul provvedimento adottato dall’amministrazione sulla domanda di definizione.”).

2. La richiesta di definizione avanzata da Genestampa attiene al ricorso n. 25601/2011 R.G. – effettivamente pendente innanzi a questa Corte all’epoca della domanda della contribuente – avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento emessa dal D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis in quanto notificata oltre il termine stabilito dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, non preceduta da avviso L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 5, e priva di sottoscrizione dell’Agente della Riscossione.

Ad avviso del Collegio il diniego opposto dall’Amministrazione è illegittimo, in quanto costituisce lite suscettibile di definizione la controversia avente ad oggetto l’atto, scaturito dal controllo della dichiarazione dei redditi di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, con cui l’ufficio esercita per la prima volta la propria pretesa impositiva (tra le tante, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1263 del 22/01/2014, Rv. 629155-01 e Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1295 del 25/01/2016, Rv. 638632-01).

Conseguentemente, il predetto diniego deve essere annullato.

Non osta a tale statuizione il fatto che questa Corte si sia pronunciata sul ricorso n. 25601/2011 R.G. con l’ordinanza n. 19423 del 20/7/2018 (che ha cassato la decisione della C.T.R. del Lazio n. 490/14/2010 del 20/7/2010 e, decidendo nel merito, ha respinto l’impugnazione originaria della contribuente), poichè – come espressamente ritenuto da Cass. n. 7877 del 2016 – la decisione sul diniego di condono si pone in uno “stretto rapporto di pregiudizialità” rispetto a quella concernente l’atto impositivo.

Infatti, la definizione agevolata incide sul rapporto sostanziale e processuale tra il contribuente e il fisco (Cass., Sez. U., Sentenza n. 1518 del 27/01/2016: “Il condono fiscale… costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un’analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata”) e, quindi, assume carattere logicamente prevalente su quest’ultimo.

Conseguentemente, l’effetto espansivo esterno del giudicato sopravvenuto sul rapporto pregiudiziale (e, cioè, questa decisione, relativa al condono) travolge, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2, il giudicato anteriore sul rapporto dipendente (nella fattispecie, l’ordinanza n. 19423 del 20/7/2018) come fatto estintivo della pretesa fiscale (in termini, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 25798 del 30/10/2017, Rv. 646416-01: “Nel processo tributario, il principio ritraibile dall’art. 2909 c.c. – secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della causa petendi, intesa come titolo dell’azione proposta, e del bene della vita che ne forma l’oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottata (petitum immediato) – è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi (nella specie, un diniego di condono ed un avviso di accertamento relativo ad una delle annualità oggetto della richiesta di condono), purchè sia identico l’oggetto del giudizio medesimo, riferito al rapporto tributario sottostante.”; sull’effetto espansivo della pronuncia di legittimità su una questione pregiudiziale sopravvenuta ad altra antecedente avente contenuto incompatibile, Cass., Sez. L., Sentenza n. 4617 del 06/03/2004, Rv. 570842-01: “Qualora sia pronunziata sentenza di cassazione, ma per errore non sia stato trattato il ricorso incidentale, ritualmente proposto, che deduca questioni pregiudiziali incompatibili con detta sentenza, meramente “virtuale” perchè il giudicato formatosi sulla questione di merito è da considerare ancora condizionato dall’esito della decisione sulla questione pregiudiziale, che, se dovesse risultare incompatibile con la possibilità di pronunzia della prima decisione o col suo contenuto, ne determinerebbe l’automatico travolgimento in forza dell’effetto espansivo esterno ricollegabile alla pronuncia caducatoria intervenuta per seconda, giusta il disposto dell’art. 336 cod. proc. civ., a norma del quale la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza cassata”).

3. Alla decisione fa seguito la condanna della intimata Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del D.M. Giustizia dell’8 marzo 2018 n. 37.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso;

annulla il diniego alla definizione della lite;

condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla ricorrente le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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