Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31049 del 28/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31049 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA
sul ricorso 9389-2012 proposto da:
DRESSER ITALIA SRL in persona del Presidente del
C.d.A. e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA
57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
PIZZONIA, che lo rappresenta e difende unitamente
2017
1663

agli avvocati GIANCARLO ZOPPINI, GIUSEPPE RUSSO
CORVACE giusta delega a margine;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 28/12/2017

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2012 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 04/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO
DE MASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso
per l’estinzione del ricorso per rinuncia;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZOPPINI che ha
chiesto la rinuncia;
udito per il controricorrente l’Avvocato FIDUCCIA
che ha chiesto la rinuncia.

STATO, .che lo rappresenta e difende;

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 01/31/12, depositata in data 4/1/2012, la Commissione tributaria
regionale della Toscana ha respinto l’appello con il quale la Dresser Italia s.r.l. (già
DEG Italia s.p.a.) aveva censurato, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, la
sentenza di primo grado, sfavorevole alla contribuente, la quale si lamentava per
carenza di motivazione dell’atto impugnato, e per la natura suppletiva dell’imposta

pagamento n. 07120070208008261, emessa per il recupero dell’imposta di registro,
ipotecaria e catastale, oltre interessi e sanzioni, in relazione all’operazione di cessione
di ramo d’azienda, così qualificata dall’Ufficio ex art. 20, D.P.R. n. 131 del 1986,
intercorsa tra Nuovo Pignone s.p.a., DEG. Italia s.p.a. (appartenente al Gruppo
Dresser Wayne), e Burmex Trading Ltd (anch’essa appartenente al Gruppo Dresser
Wayne).
Secondo il Giudice di appello la cartella di pagamento contiene

un espresso

riferimento all’avviso di liquidazione che ha originato la pretesa tributaria iscritta a
ruolo, e che è stato separatamente impugnato dalla contribuente ed all’esito del
relativo giudizio ritenuto legittimo dalla CTP di Firenze, con la sentenza n. 150,
depositata il 5/11/2007, per cui tanto basta per ritenere rispettate le prescrizioni di
cui all’art. 12, comma 3, D.P.R. n. 602/1973, mentre l’ulteriore questione della
qualificazione dell’imposta liquidata, se cioè abbia natura suppletiva o
complementare, e, dunque, se ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 56 sia
riscuotibile solo dopo il secondo grado di giudizio, non solo è stata già oggetto del
giudizio di impugnazione dell’avviso di liquidazione, in quanto esula dai vizi propri
della cartella impugnata, la quale si esaurisce in una mera intimazione di pagamento e
non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, ma è comunque priva di
fondamento, essendo evidente la natura complementare del tributo, per cui anche la
sanzione relativa al mancato pagamento delle somme indicate nell’avviso di
liquidazione nel termine di giorni sessanta è legittima ai sensi di quanto previsto
dall’art. 13, comma 2, D.L. n. 471 del 1997.
La contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad otto motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

richiesta, della illegittimità della iscrizione a ruolo richiamata dalla cartella di

Con il primo motivo la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo
comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, L. n. 241 del 1990, 7 e
17, L. n. 212 del 2000, essendo la sentenza impugnata illegittima nella parte in cui
rigetta la doglianza afferente la nullità dei ruolo per radicale difetto di motivazione, in
quanto le sintetiche indicazioni riferite allo stesso, ma contenute nella cartella di
pagamento, non sono idonee a far conoscere i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche poste a base della pretesa tributaria, e non consentono quindi una

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo
comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992,
56, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 131 del 1986, 68, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992,
essendo la sentenza impugnata illegittima nella pare in cui esclude che la
esaminabilità della questione afferente la natura della imposta iscritta a ruolo, senza
considerare che si tratta di questione incidente sulle modalità di iscrizione a ruolo,
riguardando i presupposti dell’esercizio del potere di riscossione da parte
dell’Amministrazione finanziaria, e che, ove fosse stata riconosciuta la natura
suppletiva dell’imposta, quest’ultima non avrebbe potuto provvedere alla riscossione
in pendenza del giudizio di impugnazione avverso l’avviso di liquidazione.
Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, la
violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 56, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 131 del
1986, 68, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, essendo la sentenza impugnata
illegittima nella parte in cui esclude la natura suppletiva dell’imposta, ai fini della
esazione a seguito della sentenza di primo grado, perché la richiamata sentenza n.
150 della CTP di Firenze non era al momento passata in giudicato, e perché l’imposta
de qua deve essere ricondotta al genus dell’imposta complementare, riscuotibile solo
dopo il secondo grado di giudizio.
Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, la
insufficiente motivazione della sentenza in ordine ad un fatto controverso e decisivo
per il giudizio rappresentato, nella specie, dalla conoscibilità (tesi della società), o
meno (tesi dell’Agenzia delle Entrate), sin da subito, ovvero sin dalla “prima”
registrazione dell’atto di conferimento del ramo aziendale, di tutti gli elementi
necessari per liquidare correttamente il tributo.
Con il quinto motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, la
violazione e falsa applicazione degli artt. 47, comma 7, D.Lgs. n. 546 del 1992, 56,
D.P.R. n. 131 del 1986, essendo la sentenza impugnata illegittima nella parte in cui
2

adeguata difesa del contribuente.

rigetta la doglianza della contribuente afferente l’illegittimità del ruolo dedotto in
giudizio, in quanto emesso e reso esecutivo, per l’intero importo accertato, in data
17/9/2007, nella vigenza della sospensione cautelare dell’avviso di liquidazione
concessa dall’adita CTP di Firenze, giusta ordinanza in data 10/9/2007, considerato
che la sentenza n. 150 del predetto giudice tributario, la quale ha respinto
l’impugnazione e fatto cessare gli effetti della inibitoria, è stata pubblicata soltanto il
5/11/2007, a nulla rilevando la circostanza che la cartella di pagamento è stata

ruolo è atto distinto e, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 546 del 1992,
autonomamente impugnabile.
Con il sesto motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, la
violazione e falsa degli artt. 56, comma 1, lett. a), e comma 2, D.P.R. n. 131 del
1986, 68, D.Lgs. n. 546 del 1992, essendo la sentenza impugnata illegittima nella
parte in cui rigetta la doglianza afferente l’illegittimità del ruolo, in quanto recante un
importo superiore ad un terzo, o, a due terzi, dell’imposta accertata a seguito della
sentenza di primo grado, in violazione delle regole generali che prevedono la
riscossione frazionata del tributo in pendenza del processo.
Con il settimo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, la
violazione e falsa degli artt. 47, comma 7, D.Lgs. n. 546 del 1992, 13, D.Lgs. n. 471
del 1997, essendo la sentenza impugnata illegittima nella pare in cui rigetta la
doglianza afferente l’ illegittimità dell’iscrizione a ruolo della sanzione, pari al 30 per
cento del dovuto, per l’omesso versamento delle somme indicate nell’avviso di
liquidazione, stante la vigenza del provvedimento di sospensione cautelare adottato
dall’adita della stessa
Con l’ottavo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, la
violazione e falsa degli artt. 56, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 131 del 1986, 13, D.Lgs.
n. 471 del 1997, essendo la sentenza impugnata illegittima nella parte in cui rigetta
la doglianza afferente l’illegittimità della iscrizione a ruolo della sanzione di omesso
versamento, in quanto calcolata in misura superiore al 30 per cento di un terzo della
imposta accertata, in ragione del fatto che essendo intervenuta in pendenza del
giudizio di prime cure, la sanzione avrebbe dovuto essere commisurata all’importo
della imposta in quel momento iscrivibile a ruolo (un terzo dell’imposta accertata e
non già l’intero importo dell’imposta accertata).
La ricorrente Dresser Italia s.r.l. ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio e
la rinuncia risulta accettata dalla controparte.
3

notificata in data 27/11/2007, dopo il deposito della predetta sentenza, in quanto il

Per le ragioni che precedono deve essere dichiarata l’estinzione del processo, con
compensazione della spese del giudizio di cassazione, come concordemente richiesto
dalle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara la estinzione del giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 novembre 2017.

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