Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31048 del 28/12/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2017, (ud. 16/11/2017, dep.28/12/2017),  n. 31048

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente impugnava l’avviso di rettifica n. (OMISSIS), con il quale l’Agenzia delle Entrate rideterminava in aumento (da Euro 50,39 mq ad Euro 181,47 mq) il valore del terreno edificatorio oggetto della compravendita stipulata con atto del 1/10/2007.

La CTP di Caserta accoglieva il ricorso, condividendo la tesi del ricorrente secondo cui il terreno, pur inserito nel PRG in zona D), doveva considerarsi di fatto inedificabile, in virtù delle norme di attuazione che consentivano l’edificazione solo per lotti aventi dimensione superiore rispetto a quella del terreno compravenduto.

2. A seguito di appello dell’Agenzia delle Entrate, la CTR per la Campania riformava la sentenza di primo grado, ritenendo che l’edificabilità dipendeva esclusivamente dalla ricomprensione del terreno nella previsione di PRG e che l’avviso di rettifica era correttamente motivato, rispondendo ai requisiti previsti dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51.

3. Avverso tale pronuncia, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il vizio di ultrapetizione e di violazione del giudicato interno. Sostiene il ricorrente che la sentenza di primo grado aveva affermato la inedificabilità di fatto del terreno, affermazione che non sarebbe stata espressamente contestata in sede di appello, atteso che l’Agenzia delle Entrate si sarebbe limitata a far valere la “edificabilità astratta di diritto”. In mancanza di una espressa impugnazione avverso il principio affermato dalla CTP, secondo cui il terreno non era in concreto suscettibile di edificazione, si sarebbe formato il giudicato interno sulla questione e, quindi, la CTR non avrebbe potuto decidere diversamente sul punto.

1.1. Il motivo è infondato. Invero, la ritenuta inedificabilità di fatto rispetto a quella di diritto altro non è che la diversa articolazione di una medesima problematica. La CTR, nel dare prevalenza all’inserimento del terreno in PRG, non ha affatto violato il presunto giudicato interno, bensì si è limitata a fare corretta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui per le aree ricomprese nel PRG, l’edificabilità può essere esclusa solo da vincoli assoluti, mentre vincoli specifici possono incidere unicamente sul valore venale dell’immobile, da stimare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie (Cass. 15/07/2015, n. 14763, Rv. 636122; Cass. 23/11/2016, n. 23814, Rv. 641988; Cass. 24/05/2017 n. 13064, Rv. 644350). Tale principio, costantemente affermato in tema di ICI, deve trovare applicazione anche nel caso dell’imposta di registro, atteso che il requisito oggettivo della natura edificatoria del terreno è il medesimo.

2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.p., n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 547 del 1992, artt. 24 e 58 in quanto la CTR avrebbe consentito la produzione in appello della compravendita utilizzata quale atto di comparazione dall’Agenzia delle Entrate per rettificare il valore del terreno; produzione che, peraltro, sarebbe avvenuta in violazione delle modalità prescritte dall’art. 24 cit..

2.1. Il motivo è infondato. La doglianza in ordine alle modalità della produzione, effettuata secondo il ricorrente senza l’allegazione all’atto di appello, non è dirimente, atteso che – ove pure risultasse l’irrituale produzione, non è contestata l’acquisizione del documento al fascicolo d’appello e la conseguente possibilità di esame da parte del resistente. Secondo un principio ribadito recentemente, ancorchè le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge, ove risulti che la controparte ha avuto l’effettiva conoscenza del documento, l’inosservanza degli artt. 24 e 32 deve ritenersi sanata (Sez. 5, n. 24398/2016, Rv. 641734).

2.2. Parimenti infondata è la doglianza secondo cui la possibilità di produrre nuovi documenti in appello non riguarderebbe anche i documenti che la parte avrebbe dovuto produrre fin dall’inizio del giudizio. Invero, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza (Sez. 5, n.22776/2015, Rv. 637175 – 01).

3. Con il terzo motivo si formulano una pluralità di doglianze, articolate separatamente con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Nello specifico, si contesta che la CTR sarebbe venuta meno all’obbligo di esaminare la questione relativa ai criteri di determinazione del valore del terreno, omettendo di considerare che, per un terreno adiacente a quello in esame, era stato recepito un valore notevolmente inferiore rispetto a quello indicato nell’avviso di rettifica. Tale questione viene, pertanto, articolata sia sotto il profilo dell’art. 112 c.p.c., che in relazione alla presunta violazione dei criteri di riparto dell’onere probatorio, nonchè sotto l’aspetto del vizio motivazionale.

Pur avendo il ricorrente adottato una modalità di redazione del ricorso che si pone ai limiti dell’inammissibilità, dalla lettura complessiva del motivo sub n.3 è possibile individuare la questione sottoposta alla Corte. L’elemento centrale, infatti, è costituito dall’omessa valutazione dell’atto di comparazione prodotto dal contribuente. Quanto detto consente di procedere all’esame del motivo di ricorso essenzialmente sotto il profilo del vizio motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, risultando assorbiti gli ulteriori profili sollevati dal ricorrente. Ai fini dell’autosufficienza del ricorso, il ricorrente ha richiamato integralmente l’atto di appello, nella parte contenente la specifica indicazione della compravendita, con indicazione sia del notaio rogante che degli estremi delle particelle interessate. Risulta, pertanto, che il contribuente – pur vincitore in primo grado – aveva correttamente riproposto al giudice d’appello la questione inerente la correttezza della valutazione compiuta dall’Agenzia delle Entrate, sottoponendo nuovamente all’attenzione del giudice il contratto di compravendita ritenuto maggiormente idoneo a fungere da elemento di comparazione.

3.1. Il motivo, come sopra sintetizzato, è fondato. Sostiene il contribuente che, fin dal primo grado e con successiva riproposizione nel controricorso depositato in appello, aveva prodotto il contratto di compravendita rogato in data 21/2/2006 ed avente ad oggetto la vendita dell’area adiacente a quella oggetto dell’avviso di rettifica.

Rispetto a tale mezzo di prova la CTR non ha espresso alcuna valutazione, neppure implicita, dimostrando sostanzialmente di non aver preso in considerazione un elemento essenziale ai fini del giudizio. La CTR, infatti, si è limitata semplicemente a stabilire che l’inserimento del terreno in PRG gli attribuisce natura edificatoria, ma non ha minimamente esaminato l’ulteriore questione, proposta fin dal primo grado, relativa alla corretta attribuzione di valore da parte dell’Agenzia delle Entrate. Su tale aspetto la CTR ha unicamente dato atto che l’avviso di rettifica era motivato sulla base del valore dichiarato per una compravendita avvenuta nel triennio precedente e relativa ad area avente analoghe caratteristiche (l’atto richiamato nell’avviso di rettifica).

Una simile affermazione, tuttavia, integra sicuramente il vizio di motivazione nella misura in cui il giudice d’appello si è limitato a dar atto del contratto indicato dall’Agenzia delle Entrate, senza considerare la prova contraria offerta dal contribuente.

Pur considerando il limitato ambito applicativo residuato a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, va ribadito che a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (così in motivazione, Sez. Un., n. 8053 del 2014).

Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che la motivazione della CTR è sicuramente viziata, nella misura in cui ha completamente omesso di valutare elementi dirimenti per il giudizio, in relazione ai quali non ha fornito alcuna motivazione, neppure implicita. Ove la decisione si fondi sulla presa d’atto degli elementi di prova prodotti da una sola delle parti, omettendo di considerare, quanto meno in via implicita, la prospettazione contraria e gli elementi addotti a sostegno, la motivazione finisce per essere meramente apparente, proprio perchè non è frutto di una compiuta valutazione tra le contrapposte prospettazioni ed allegazioni probatorie delle parti.

Quanto detto, comporta che il motivo di ricorso formulato con riferimento all’art. 360 c.p.p., n. 5 è fondato e determina l’annullamento con rinvio, nonchè l’assorbimento dell’ulteriore motivo di ricorso formulato sub n. 4 concernente la ritenuta violazione di legge relativa all’erronea interpretazione delle norme di PRG e delle NTA.

4. Il regolamento delle spese di giudizio, ivi comprese quelle della fase di legittimità, va rimesso alla decisione della CTR.

PQM

La corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due e dichiara assorbito il quarto motivo e, per l’effetto rinvia alla CTR per la Campania in diversa composizione, demandando anche la statuizione in merito alle spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2017

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