Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31047 del 28/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31047 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA
sul ricorso 27645-2012 proposto da:
IMMOBILIARE LE GRAZIE SRL in persona dell’Amm.re
Unico e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 58,
presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAVINA
2017

BOMBOI giusta delega a margine;
– ricorrente –

1648

contro

Data pubblicazione: 28/12/2017

PAPALINI LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA IPPONIO 8, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO FERRI, che la rappresenta e difende giusta
delega a margine;

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 187/2011 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata 1’11/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO
DE MASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato GORGONI per
delega dell’Avvocato COSSU che si riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato FIDUCCIA
che ha chiesto il rigetto.

– controrícorrente –

FATTI DI CAUSA

La Immobiliare Le Grazie s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza n. 187/35/11,
depositata 1’11/10/2011, della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che
decidendo sui contrapposti appelli delle parti, ha confermato la decisione di primo
grado, che aveva parzialmente accolto i riuniti ricorsi della società e di Lucia Papalini,
le quali avevano impugnato l’avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte

il valore del terreno, sito nel Comune di Viterbo, dichiarato nel rogito di
compravendita del notaio Faletti in data 10/11/2004, registrato in data 9/12/2004,
stipulato tra la Papalini, parte alienante, e la società Immobiliare Le Grazie, parte
acquirente, portandolo dall’importo di C 988.000,00, come da stima dell’Ufficio, a
quello di C 307.311,79.
La CTR osserva: che l’avviso di rettifica e liquidazione è sufficientemente motivato in
quanto enuncia il criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore del
cespite, ed ha posto in condizione la contribuente di esercitare il proprio diritto di
difesa; che non si può fare luogo a valutazione automatica del terreno, costituente
porzione di uno di maggiore estensione precedentemente acquistato dalla società
Immobiliare Le Grazie, in quanto avente natura non agricola; che l’Ufficio ha
legittimamente proceduto alla rettifica del valore dichiarato nella compravendita
intercorsa tra la Papalini e la detta società, in attuazione di precedente patto
negoziale con cui si era stabilito, in occasione dell’atto di acquisto, in data 9/7/2001,
della predetta porzione di terreno da parte della Papalini, che gli immobili in
questione “nel caso fossero divenuti edificabili, sarebbero stati retrocessi alla società”
venditrice; che la perizia di parte incentrata sulla destinazione agricola del terreno
non assume valenza probatoria conclusiva dovendosi desumere la edificabilità di

un’area dalla qualificazione ad essa attribuita nel Piano Regolatore Generale adottato
dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione
e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi; che la circostanza per cui un parte
del terreno è stata ceduta al Comune di Viterbo, “come da delibera per opere
pubbliche”, giustifica la riduzione del valore rettificato in quello di C 307.311.79,
come stabilito dalla CTP di Viterbo; che infine il gravame incidentale dell’Ufficio è

inammissibile perché proposto tardivamente.
La società Immobiliare Le Grazie ricorre per la cassazione della sentenza, la Papalini
con il controricorso dispiega ricorso incidentale, mentre l’Agenzia delle Entrate si è

di registro, ipotecaria e catastale, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato

costituita al solo fine di partecipare, ex art. 370 c.p.c., comma 1, alla discussione
orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione la società Immobiliare Le Grazie, ricorrente
principale, deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della
sentenza per carenza assoluta di motivazione in ordine alle ragioni della ritenuta non

472 del 1997, in violazione degli artt. 36, D.Lgs. n. 546 del 1992, 118 c.p.c., 111,
Cost., giacché la CTR ha respinto l’appello, relativamente alla non applicabilità delle
sanzioni previste per le violazioni di norme tributarie, nonostante la sussistenza di una
oggettiva situazione di incertezza normativa, senza indicare le ragioni per le quali non
sarebbe nella specie applicabile la invocata causa di non punibilità.
Con il secondo motivo in via subordinata deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 5, la omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio
riguardanti l’esistenza, nel 2004, di una obiettiva situazione di incertezza circa
l’interpretazione delle norme in base ai quali un’area debba essere definita o meno
fabbricabile ai fini fiscali, comprovata dalla necessità di una norma di carattere
interpretativo, l’art. 36, comma 2, D.L. n.223, convertito con L. n. 248 del 2006, e dai
contrasti giurisprudenziali risolti solo a seguito della sentenza n. 25506/2006 della
Cassazione a Sezioni Unite.
Con il terzo motivo in via subordinata deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma
1, n.3, violazione dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997, in quanto la decisione
della CTR è contraria alla predetta disposizione ed al principio da essa ricavabile
secondo cui non è punibile chi senza colpa sia incorso in violazione di legge.
Con il primo motivo d’impugnazione la Papalini, ricorrente incidentale, la quale ha
chiesto di cassare in parte qua la sentenza impugnata, dichiarando l’inapplicabilità
delle sanzioni e dunque la non debenza del relativo importo, deduce, in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa motivazione circa fatti controversi e
decisivi per il giudizio riguardanti l’esistenza di una obiettiva situazione di incertezza
circa l’interpretazione delle norme in base alle quali un’area debba essere definita o
meno fabbricabile ai fini fiscali, risolta solo a seguito dell’emanazione di una norma di
carattere interpretativo quale appunto è l’art. 36, comma 2, D.L. n.223, convertito con
L. n. 248 del 2006, circostanza del tutto trascurata dal Giudice di appello.

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riconducibilità della fattispecie oggetto del giudizio a quella di cui all’art. 6, D.Lgs. n.

Con il secondo motivo d’impugnazione deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma
1, n. 3, violazione dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997, 8, D.Lgs. n. 546 del
1992, 10, comma 3, L. n. 212 del 2000, in quanto la decisione della CTR non tiene
conto dell’esistenza, nel 2004, di due contrapposti indirizzi giurisprudenziali, in ordine
ai criteri di determinazione del valore, ai fini fiscali, di un’area inserita con
destinazione edificatoria in un PRG adottato dal Comune, ma in attesa di approvazione
da parte della regione, l’uno “sostanzialistico” , secondo cui vanno valorizzate le

una aspettativa di diritto, l’altro “formale-legalistico”, secondo cui la qualifica di area
fabbricabile, anche ai fini fiscali, presuppone che le procedure per l’approvazione degli
strumenti urbanistici siano perfezionate.
Le censure contenute nei ricorsi, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente
connesse, sono infondate.
Le parti ricorrenti lamentano la mancata esposizione, nella sentenza del Giudice di
appello, di ragioni idonee a sorreggere l’affermazione secondo cui “la fattispecie in
esame non rientra in nessuna delle ipotesi previste” dal D.Lgs. n. 472 del 1992, non
costituendo motivazione della sentenza l’affermazione che precede, che neppure fa
cenno ai dedotti contrastanti indirizzi giurisprudenziali, ed alle dedotte incertezze
interpretative superate, alla luce dell’interpretazione autentica della normativa di
riferimento, soltanto con la sentenza n. 25506/2006 resa a Sezioni Unite da questa
Corte che, risolvendo un contrasto interno alla Sezione, ha disatteso la tesi che, ai fini
della sussistenza del requisito di edificabilità, siano necessari anche gli strumenti
urbanistici attuativi, in grado di consentire la possibilità concreta ed effettiva di
edificare.
Deducono, in fatto, che la società Immobiliare Le Grazie partecipava al bando per la
individuazione di aree da destinare ad edilizia popolare, deliberato dal Comune di
Viterbo il 20/3/2003, che dopo l’approvazione del piano di edilizia economica e
popolare (PEEP) il predetto Comune accoglieva la proposta in favore della S.E.T.A.S.
s.r.1., intestataria a seguito di scissione societaria dei terreni, che la porzione di
terreno per cui è causa veniva trasferita il 10/11/2004 dalla Papalini, alla
Immobiliare Le Grazie s.r.l., e poi da quest’ultima alla società S.E.T.A.S., che il piano
di zona veniva approvato 1’1/4/2005 dalla giunta regionale e solo il 13/10/2006 veniva
finalmente stipulata la convenzione tra il Comune di Viterbo e la società S.E.T.A.S.,
comportante peraltro gravosi oneri per la proprietaria dell’area, per cui il piano di
edilizia economica e popolare (PEEP), all’epoca del rogito per cui è causa, era solo
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immediate ricadute economiche di qualunque variazione che faccia sorgere o consolidi

una mera proposta di assetto urbanistico all’inizio del suo iter amministrativo, e che
sussistevano obiettive incertezze normative sulla nozione fiscale dell’edificabilità di
un’area.
Va, anzitutto, osservato che la motivazione in ordine alle ragioni della ritenuta non
riconducibilità della fattispecie oggetto del giudizio a quella di cui all’art. 6, D.Lgs, n.
472 del 1997, devono essere ricercate all’interno della stessa sentenza impugnata, la
quale richiama il principio giurisprudenziale, condiviso dalla CTR della Lombardia,

indipendentemente dalla approvazione dello stesso e dall’adozione di strumenti
urbanistici attuativi, e l’incidenza di eventuali vincoli (‘cessione di parte del terreno al
Comune come da delibera per opere pubbliche”), sul valore dell’immobile, non sulla
natura edificabile di esso.
Ed i motivi di doglianza non possono trovare accoglimento alla luce del principio,
enunciato da questa Corte in tema di responsabilità amministrativa tributaria, secondo
cui “la condizione d’inevitabile “incertezza normativa tributaria” sul contenuto,
sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che costituisce causa di esenzione,
consiste in un’oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice,
d’individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta
irrilevante l’incertezza soggettiva, derivante dall’ignoranza incolpevole del diritto o
dall’erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa.” (Cass. n.
13076/2015).
Le contribuenti sovrappongono, infatti, all’elemento interpretativo oggettivo,
!Incertezza applicativa derivante dal proprio incolpevole convincimento soggettivo, là
dove, al contrario, quel che rileva è invece la condizione d’inevitabile “incertezza
normativa tributaria” sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma
tributaria da applicare che, nel caso concreto, il giudice di appello, sulla base dei fatti
accertati e della operata categorizzazione degli stessi, disattendendo il motivo di
gravame in considerazione degli stessi elementi contenuti negli atti negoziali intercorsi
tra le parti, oltre che nella stima dell’Agenzia del Territorio, circa le qualità edificatorie
dell’immobile retrocesso.
I ricorsi, in conclusione, vanno respinti con la conseguente condanna di ciascuna delle
parti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.

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concernente la edificabilità dell’area in ragione delle mere previsioni del P.R.G.,

LA CORTE, rigetta i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2017.

Il Consigliere estensore

Il Presidente
i

Domenico C demi)

(Oronzo De Masi)

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