Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31045 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 30/11/2018), n.31045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO A. – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarl – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DI DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9017 del ruolo generale dell’anno 2013,

proposto da:

s.r.l. Immobiliare Bandiera, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine

del ricorso, dagli avvocati Amato Carlo e Marini Giuseppe, presso lo

studio dei quali in Roma, alla via Moneti dei Parioli, n. 48,

elettivamente si domicilia

– ricorrente-

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– intimata –

e nei confronti:

Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Treviso, in persona

del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Veneto, depositata in data 13 febbraio 2012, n.

5/18/12.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia recuperò nei confronti della società maggiore materia imponibile ai fini dell’ires, dell’irap e dell’iva concernenti l’anno d’imposta 2004, in esito alla rideterminazione del valore degli immobili venduti dalla contribuente, originata dalla ritenuta inattendibilità delle scritture contabili, che davano conto di un ricarico medio del 3.45 per cento sul costo del venduto. L’Ufficio pervenne a tale ridedeterminazione mediante applicazione dei valori forniti dall’osservatorio immobiliare dell’Agenzia del Territorio, nonchè delle valutazioni contenute nell’Osservatorio immobiliare istituito presso la FIAIP.

La società impugnò il relativo avviso di accertamento, senza successo nè in primo, nè in secondo grado.

In particolare la Commissione tributaria regionale, per quanto ancora d’interesse, ha osservato che lo scostamento tra i valori O.M.I. e quelli dichiarati costituisce presunzione semplice, utilizzabile in seno all’attività di accertamento, se munita dei requisiti di precisione, gravità e concordanza. A ogni modo, ha rimarcato il giudice d’appello, la rettifica operata dall’Agenzia non si è basata in via esclusiva su questo scostamento, bensì su un insieme di dati e di elementi, come quelli desumibili dall’analisi dei contratti di compravendita, dei contratti di mutuo concessi ai cessionari e dai costi di ristrutturazione, che per un verso hanno suffragato la valutazione d’inattendibilità delle scritture e per altro verso hanno fornito adeguata prova della pretesa impositiva, che le osservazioni di segno contrario della contribuente, puntualmente passate in rassegna, non sono riuscite a scalfire.

Contro questa sentenza la società propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a sei motivi e illustra con memoria, cui l’Agenzia replica con controricorso.

La Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale De Matteis Stanislao, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo e il quinto motivo di ricorso, da esaminare insieme perchè connessi, coi quali la società si duole rispettivamente della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 del e dell’art. 2727 c.c., sostenendo che la regolare tenuta delle scritture contabili avrebbe dovuto inibire l’accertamento analitico-induttivo (primo motivo), nonchè ancora del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54, 13 e 21 e della dir. n. 2006/112/CE, art. 73 e dei correlati profili di omessa motivazione, reputando che il valore immobile degli immobili trasferiti, se superiore al prezzo pattuito dalle parti, non possa in alcun modo rilevare ai fini della determinazione della base imponibile dell’iva (quinto motivo), sono inammissibili.

Entrambi confliggono con la ragione del decidere, chiaramente espressa, che non quindi non colgono.

1.1.- Come specificato in narrativa, difatti, il giudice d’appello non ha affatto sostenuto che dovesse essere applicato il valore normale ricavabile dai dati dell’O.M.I., ma ha affermato che quei dati, insieme col compendio di elementi che ha citato, indicati in narrativa, hanno concorso a fornire la prova che il prezzo di vendita effettivo non fosse quello dichiarato, bensì quello presuntivamente ricavato.

E, a tal fine, ha anche passato in rassegna gli argomenti proposti dalla società, per giungere a ritenere inattendibile la contabilità, ivi comprese le indicazioni della percentuale di ricarico applicabile.

Queste statuizioni sono d’altronde conformi a legge: questa Corte ha già avuto occasione di osservare che, in seguito al ripristino del precedente quadro normativo dovuto, con effetto retroattivo, alla L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 50, lo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita e il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni Orni va valutato, per poter integrare utile presunzione, insieme con ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (tra varie, Cass. 12 aprile 2017, n. 9474).

2.- Sono poi inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, coi quali la società aggredisce il ragionamento presuntivo svolto dal giudice d’appello, deducendone la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/72, art. 54 e dell’art. 2727 c.c., e contestando i corrispondenti profili di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

Ciò in base al principio di diritto secondo cui spetta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, a meno che non risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l’effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi (tra le ultime, Cass., ord. 5 maggio 2017, n. 10973).

2.1.- Il che non è accaduto nel caso in esame, in cui la Commissione tributaria regionale ha valorizzato più elementi, e ha valutato quelli offerti dalla società.

3.- Infondato è poi il quarto motivo di ricorso, col quale la società si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, per la mancata allegazione all’avviso degli allegati in esso richiamati, nonchè dei correlativi profili di omessa pronuncia.

Anzitutto non è dato ricavare dall’esposizione del motivo quali fossero questi documenti richiamati e non allegati.

3.1.- A tanto va aggiunto che la pretesa di allegazione “di tutta la documentazione richiamata nell’atto medesimo” è infondata, perchè tradisce la confusione tra il piano dell’allegazione, che è quello coinvolto dalla motivazione dell’avviso con quello, logicamente e cronologicamente successivo, della prova dei fatti contestati con l’avviso.

Il motivo va quindi respinto.

4.- Infondato è, infine, l’ultimo motivo di ricorso, col quale la contribuente si duole della nullità della sentenza o, comunque dell’omissione della motivazione in ordine alla valutazione delle rimanenze finali.

La questione è stata difatti affrontata dal giudice d’appello il quale, con motivazione logica e coerente, ha ritenuto che la procedura seguita al riguardo dall’Agenzia “…appare corretta poichè, trattandosi di beni immobili il relativo valore è dato dalla somma del prezzo d’acquisto più le spese di ristrutturazione, ai quali non può non essere aggiunta la capitalizzazione degli interessi, cioè l’ulteriore costo per l’esposizione finanziaria sostenuta dalla società immobiliare nel periodo intercorrente tra l’acquisto e la vendita”.

Nè, sul punto, la società ha riportato puntualmente gli elementi di fatto a suo avviso contrari e i punti del ricorso introduttivo e dell’appello in cui li ha allegati e riproposti.

Anche questo motivo va quindi respinto.

5.- Ne segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita.

5.1.- Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la società a pagare le spese della parte costituita, che liquida in Euro 4100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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