Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31045 del 28/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31045 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA
sul ricorso 11045-2012 proposto da:
EDILTRASPORTI DI RICCIO RAFFAELE & FIGLIO SAS in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA TREVIS 55,
presso lo studio dell’avvocato FABIO LONGHI,
rappresentato e difeso dagli avvocati D’AMBROSIO,
2017
1646

GIOVANNI KESLER con studio in NAPOLI VIA MIANO 143
(avviso postale ex art. 135);
– ricorrente –

Data pubblicazione: 28/12/2017

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI PIEDIMONTE MATESE in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 515/2011 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 17/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO
DE MASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato FIDUCCIA che si
riporta e chiede il rigetto.

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

FATTI DI CAUSA

La EDILTRASPORTI s.a.s. di Riccio Raffaele & figlio, ricorre per la cassazione della
sentenza n. 515, depositata il 17/10/2011, con cui la Commissione Tributaria
Regionale della Campania ha parzialmente accolto il gravame dell’Agenzia delle
Entrate e rideterminato il valore del terreno, sito nel Comune di Casavatore,
dichiarato dalle parti contraenti nel rogito di compravendita del notaio Privitera, in

di rettifica e liquidazione per il recupero delle maggiori imposte dovute.
Secondo la CTR non si può fare luogo a valutazione automatica del terreno, avendo lo
stesso natura non agricola, e neppure assume rilievo la circostanza che l’Ufficio non
avesse rettificato il valore del cespite dichiarato nella denuncia di successione
presentata solo pochi giorni prima della compravendita, non essendo essa riferibile
ad un negozio traslativo sinallagmatico, ed infine, avuto riguardo alla valutazione
dell’Agenzia del Territorio di C 100,00 al metro quadrato, ed a quella di C 31,00 di
cui alla perizia di parte, è congruo il valore di C 70,00 al metro quadrato, determinato
sulla scorta di “una mediazione dei due valori prospettati dalle parti”.
La contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste
l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5,
violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52, comma 4, D.P.R. n. 131 del 1986,
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia, giacché la CTR non ha considerato che il terreno non può essere
qualificato area edificabile in quanto destinato, in forza dell’allora vigente strumento
urbanistico, in parte, a “sede viaria” e, in parte, a “verde pubblico”, e che lo stesso
Ufficio ha potuto rilevare la presenza di coloni, a conferma della prospettata natura
agricola del fondo, non suscettibile di sfruttamento edilizio.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3 e n. 5,
violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., omessa, insufficiente
o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, giacché la CTR,
senza fornire alcuna valida giustificazione, ha operato una valutazione equitativa del
terreno che riprende la stima sintetica effettuata dall’Agenzia del Territorio, e

data 10/5/2006, registrato in data 1/6/2006, per il quale l’Ufficio aveva emesso avviso

pedissequamente trasfusa nell’atto d’imposizione, senza il benché minimo riferimento
ai beni di analoghe caratteristiche posti in comparazione, ed alle indagini di mercato
espletate per pervenire alla valutazione di C 100,00 al metro quadrato, nonostante la
perizia di parte depositata ír primo grado fornisse prezzi di mercato sensibilmente
inferiori dei terreni limitrofi compravenduti tra il 2000 ed il 2002.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5,
violazione e falsa degli artt. 113, comma 2, 115 c.p.c., 2697 c.c., omessa,

giacché la CTR non poteva procedere alla determinazione equitativa del valore del
terreno, ma doveva operare una motivata valutazione sostitutiva che, nel caso di
specie, è del tutto mancata e si è tradotta in una motivazione soltanto apparente.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e n. 3,
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione
dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., giacché la CTR non ha indicato alcun
elemento, neppure presuntivo, in grado di supportare la valutazione del bene, avendo
apoditticamente fatto riferimento alla forbice esistente tra la valutazione dell’Agenzia
del Territorio e quella contenuta nella perizia di parte, prescindendo dalle
caratteristiche del terreno.
Il primo motivo di impugnazione è infondato atteso che questa

Corte ha

reiteratamente affermato, in tema di imposta di registro, l’inapplicabilità, ai sensi
dell’art. 52, quarto comma, D.P.R.

n. 131 del 1986, del criterio di valutazione

automatica “per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria”, la quale non è esclusa dall’esistenza di vincoli di piano che incidono sulla
edificabilità, quali appunto il verde pubblico attrezzato, atteso che tali vincoli non
sottraggono i terreni al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, equiparandoli a
quelli assolutamente inedificabili, ma incidono soltanto sulla concreta determinazione
del valore venale dei terreni stessi (Cass. n. 7676/2002, n. 12256/2010).
L’Agenzia del Territorio, nel caso di specie, si è attenuta alle risultanze del certificato
di

destinazione urbanistica e, come opportunamente evidenziato dalla intimata,

nell’atto di trasferimento il terreno de quo non risulta essere stato considerato come
avente destinazione agricola.
Gli ulteriori motivi di impugnazione, scrutinabili congiuntamente in quanto
strettamente connessi, sono infondati e non meritano accoglimento.
Giova, anzitutto, premettere che l’esercizio del potere del giudice tributario di appello
di rideterminare l’imposta, trova titolo nello stesso oggetto del giudizio tributario
2

insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia,

annoverabile non tra quelli diretti alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato
(Impugnazione/annullamento), ma piuttosto tra quelli di tipo impugnatorio esteso al
rapporto sostanziale (annullamento/merito), con la conseguenza che ove il giudice
ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma come già detto di
carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, me deve
esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione
sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, ovviamente entro i limiti

15825/2006).
Secondo un insegnamento assolutamente consolidato di questa Corte il motivo di
ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio
della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione
e valutazione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento
soggettivo della parte e, in particolare, per il suo tramite non è possibile dedurre un
preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, tali aspetti del
giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e
dell’apprezzamento dei fatti, attenendo al libero convincimento del giudice e non agli
eventuali vizi dell’ iter formativo di esso, rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma
1, n. 5, poiché diversamente opinando, il motivo di ricorso si risolverebbe in una
inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di
merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità
del giudizio di cassazione (ex multis, Cass. n. 3881/2006, n. 1754/2007).
In altri termini, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata
conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera
vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il
profilo della correttezza giuridica della coerenza logico-formale, delle argomentazioni
svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare
le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,
quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi
dando prevalenza secondo le sue scelte – e salvo i casi tassativamente previsti dalla
legge – all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.
Orbene, la CTR,

avendo a disposizione

compravendite di altri terreni,

un’ampia forbice di valori, tratti da

compresi quelli

riportati

nella perizia di parte

depositata in primo grado, recante prezzi varianti tra Euro 27,8 ed Euro 32,13 al
3

posti dalle domande delle parti (Cass. n. 13132/2010, n. 16252/2007, n.

metro quadro, ricavati da cessioni specificamente indicate ed intervenute nell’arco
temporale tra il 2000 ed il 2002, a fronte viceversa dei “lotti limitrofi recentemente
… trattati per una compravendita sulla base di Euro/mq. 100” di cui alla richiesta di
stima allegata all’avviso di rettifica notificato alla società contribuente, è pervenuto
ad una decisione frutto di un giudizio estirnativo fondato su metodo sinteticocomparativo, criterio quest’ultimo volto ad individuare il prezzo di mercato effettivo,
attraverso il confronto con quello di beni aventi caratteristiche il più possibile

-, ad una diversa valutazione del cespite oggetto di causa, discostandosi dalla stima
dell’Ufficio ritenuta incongrua.
Non v’è dubbio, pertanto, che nella esaminata fattispecie non solo ricorre alcuna
violazione di legge, ma neppure può essere messo in discussione l’apprezzamento de!
fatti e delle prove, ancorché difforme da quello preteso dalla parte, in quanto il vizio di
motivazione, che si configura

allorquando non è dato desumere

1″iter’ logico-

argomentativo condotto alla stregua dei canoni ermeneutici seguìti per addivenire alla
formazione della decisione,

in concreto non ricorre, essendo sufficientemente

esplicitate le regole utilizzate dal giudicante nell’esercizio del potere discrezionale.
Da quanto sopra esposto consegue il rigetto del ricorso con ogni conseguenza anche
in ordine alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00, per compensi, oltre rimborso spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 novembre 2017.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

(Oro zo 19e Masi)

Domenico 2t1demi

omogenee, in conformità dei criteri di cui all’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504 del 1992

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