Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31045 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 27/11/2019), n.31045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6915-2018 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO SECCHI

4, presso lo studio dell’avvocato SERAFINO CONFORTI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

JP CAFE’ SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo

studio dell’avvocato PATRIZIA DEL NOSTRO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CANFORA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4984/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 21 luglio 2017, la quale, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di nullità della delibera di approvazione del bilancio della JP Cafè s.r.l. del 30 aprile 2013;

– che resiste con controricorso la società intimata;

– che la ricorrente ha altresì depositato una memoria fuori termine.

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2223,2224 e 2225 c.c., in quanto la falsità del bilancio era stata adeguatamente dimostrata mediante l’espletata c.t.u., la quale ha accertato una difformità tra il c.d. partitario della cassa contanti oggetto di ispezione del socio e quello prodotto in corso di causa, con riguardo ai prelievi eseguiti dai soci in corso d’anno dalle casse sociali e, pur volendo concordare con la corte territoriale sulla insussistenza di un divieto della società di finanziare i soci, tuttavia ciò non può avvenire in maniera indiscriminata;

– che il secondo motivo lamenta l’omesso esame di fatto decisivo e la motivazione insufficiente e contraddittoria, perchè la corte territoriale si è discostata senza alcuna motivazione dalle risultanze peritali, mente l’omesso esame delle medesime integra un vizio deducibile ai sensi del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

– che il primo motivo è manifestamente inammissibile, non ponendo esso, in verità, nessuna questione di violazione o applicazione errata delle norme invocate (nè di quelle dettate in materia di redazione del bilancio delle società di capitali), ma mirando a riproporre il giudizio di fatto relativo alla conformità del bilancio societario del 2017 ai precetti che ne regolano la redazione;

– che il secondo motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile, avendo la corte d’appello esaminato sia la consulenza tecnica, sia i documenti in atti ed ampiamente motivato il suo dissenso dalla prima, onde è fuor di luogo il richiamo ai precedenti di questa Corte, che il ricorrente invoca (Cass. 7 luglio 2016, n. 13922 e Cass. 19 gennaio 2017, n. 1294), i quali concernono vicende di mancato esame delle risultanze della c.t.u.; il motivo è, inoltre, inammissibile, laddove deduce il vizio di motivazione insufficiente, non proponibile ex art. 360 c.p.c. novellato;

– che le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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