Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31044 del 28/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31044 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA

sul ricorso 30074-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

3C COSTRUZIONI CUCCHETTO E CASCIOLI DI FRANCESCO
CUCCHETTO SAS;

Data pubblicazione: 28/12/2017

- intimato –

Nonché da:
3C COSTRUZIONI CUCCHETTO E CASCIOLI DI FRANCESCO
CUCCHETTO SAS in persona del legale rappresentante

SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO
FANTOZZI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ROBERTO TIEGHI giusta delega in calce;
– con troricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –

avverso la sentenza n. 91/2011 della COMM.TRIB.REG.
di PERUGIA, depositata il 14/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/11/2017 dal Consigliere
Dott. ORONZO DE MASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso
per l’accoglimento per quanto di ragione del
ricorso principale, rigetto ricorso incidentale;
udito per il ricorrente l’Avvocato FIDUCCIA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ALTIERI

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

per delega dell’Avvocato TIEGHI che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso incidentale, rigetto

ricorso principale.

FATTI DI CAUSA

Con l’impugnata sentenza n. 91/02/11, depositata il 14/7/2011, la Commissio- Tributaria Regionale dell’Umbria, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia
delle Entrate, dichiarava non applicabili gli interessi anatocistici e, per il resto,
confermava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Terni che aveva
riconosciuto alla 3C Costruzioni Cucchetto e Cascioli s.a.s. il diritto al rimborso, negato

ipotecaria e catastale, in relazione al decreto di trasferimento emesso il 5/7/2006
dal Tribunale di Terni, avente ad oggetto un immobile situato all’interno di un piano
urbanistico particolareggiato, atto registrato il 21/7/2006 con aliquota ordinaria dalla
contribuente, la quale non si era avvalsa dell’applicazione dell’imposta di registro in
misura ridotta di cui all’art. 33, comma 3, L. n. 388 del 2000.
Il Giudice di appello: ha aderito alla interpretazione della normativa applicabile alla
fattispecie, secondo quanto deciso in primo grado, applicando il principio di cui all’ar -15, comma 5, L. n. 400 del 1988, per il quale le modifiche apportate al decreto leage_
in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della
pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga
altrimenti, ed ha quindi ritenuto sussistere il diritto all’agevolazione per l’imposta di
registro prevista dall’art. 33, comma 3, L. n. 388 del 2000, abrogato dall’art. 36,
comma 15, D.L. 223 del 2006, interamente riscritto dalla legge di conversione, con
giuridica efficacia a far data dal 4/8/2006 (giorno successivo a quello della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), in quanto l’atto per cui è causa è stato registrato
il 21/7/2006; ha escluso la debenza degli interessi anatocistici di cui all’art. 1283 c.c.
sulla somma da rimborsare; ha confermato, respingendo l’appello incidentale della
contribuente, il rigetto della domanda di risarcimento del maggior danno da
svalutazione monetaria in quanto trattasi di pregiudizio non dimostrato.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a
due motivi, mentre la intimata società resiste con controricorso e propone ricorso
incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma,
n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 15, D.L. n. 233 del 2006,
convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006, 33, comma 3, L. n. 388 del

dall’Ufficio, delle somme versate oltre il dovuto a titolo di imposta di registro,

2000, in combinato disposto con l’art. 15, comma 5, L. n. 400 del 1988 e 77 Cost., 12
ss. gg. preleggi, giacché la CTR nell’affermare che l’agevolazione di cui all’art. 33,
comma 3, L. n. 388 del 2000, era applicabile al momento della registrazione del
decreto di trasferimento dell’immobile, nonostante l’intervenuta abrogazione della
disposizione a far data dal 4/7/2006, per effetto dell’art. 36, comma 15, D.L. 223 del
2006, non ha considerato che occorre tenere distinto l’effetto convalidante

ex tunc

della legge di conversione, operante per le disposizioni non modificate, dall’effetto

di conversione, con riferimento alle disposizioni dalla stessa sostituite o modificate,
cosicché la modifica apportata dalla legge di conversione n. 248 del 2006, all’art. 36,
comma 15, D.L. 223 del 2006, il quale ha disposto la generale abrogazione del regime
agevolato del trasferimento di beni immobili compresi in piani urbanistici
particolareggiati, è unicamente quello di prevedere una eccezione alla già disposta
abrogazione, con l’effetto pratico del ripristinare, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione, l’agevolazione in questione, limitatamente al caso
di immobili inclusi in piani
prevalentemente di edilizia

particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi
residenziale convenzionata pubblica, comunque

denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione
dei prezzi di concessione e dei canoni di locazione.
Con il secondo motivo in via gradata deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primc,
comma, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., motivazione inesistente su un fatto
controverso per il giudizio, giacché la mera condivisione, da parte della CTR,
dell’interpretazione della successione delle leggi operata dalla CTP, ritenuta “corretta
sul piano logico che giuridico”, non soddisfa l’obbligo motivazionale, mancando la
impugnata sentenza di proprie ed autonome argomentazioni giuridiche.
Con il motivo di ricorso incidentale la società 3C Costruzioni Cucchetto e Cascioli
deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione e falsa
applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, giacché la CTR ha respinto la domanda di
risarcimento danni da svalutazione monetaria per difetto di prova del pregiudizio
lamentato dalla contribuente, senza considerare l’indirizzo giurisprudenziale secondo il
quale tale risarcimento, ulteriore rispetto a quello coperto dagli interessi legali
comunque dovuti, è riconoscibile, in via presuntiva, per qualunque creditore.
La censura contenuta nel primo motivo di ricorso è fondata e merita accoglimento.
Per effetto dell’art. 36, comma 15, D.L. 223 del 2006, a decorrere dalla sua data
(4/7/2006) di entrata in vigore, l’art. 33, comma 3, L. n. 388 del 2000 (“I
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modifìcativo o sostitutivo ex nunc, operante dalla data di entrata in vigore della legge

trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati,
comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o
regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’i per cento e alle imposte
ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria
dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.”), è stato abrogato, e con esso
è venuta meno l’agevolazione fiscale ivi prevista, rispondente alla ratio di diminuire
per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area

La modifica apportata in sede di conversione dalla L. n. 248 del 2006, al sopra citato
art. 36, comma 15, D.L. 223 del 2006, nel sostituire il predetto comma 15, per un
verso, ha confermato l’abrogazione dell’art. 33, comma 3, L. n. 388 del 2000
(“l’articolo 33 comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è abrogato”) e, per
altro verso, ha previsto una eccezione a tale generalizzata, e già disposta,
abrogazione dell’agevolazione (“ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in
piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente
di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in
accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei
canoni di locazione.”), destinata esclusivamente a favore delle iniziative di edilizia
residenziale di natura pubblicistica, le uniche ritenute meritevoli d’incentivazione
fiscale, così introducendo una previsione diversa, e più ristretta rispetto a quella
originariamente contenuta nell’abrogato art. 33 comma 3, della legge 23 dicembre
2000 n. 388.
Poiché non risulta contestato che la richiesta di rimborso dell’imposta di registro
versata in relazione all’atto di compravendita, registrato il 21/7/2006, avente ad
oggetto un immobile sito all’interno di un piano urbanistico particolareggiato, non
riguarda l’agevolazione in ragione di una iniziativa di edilizia residenziale di natura
pubblicistica, neppure assume rilievo, a fini della decisione, la questione concernente
la individuazione dell’efficacia temporale della relativa agevolazione reintrodotta con la
legge di conversione del D.L. 223 del 2006 dovendosi fare riferimento alle norme del
decreto legge nel testo anteriore all’emendamento.
E’ appena il caso di ricordare che, come questa Corte ha avuto occasione di

evidenziare, nella materia de qua

“l’evoluzione normativa milita nel senso che la

volontà del legislatore sia quella di abrogare la precedente normativa e di dettare una
nuova disciplina “a regime”, in quanto sono state modificate direttamente le tariffe,

3

(Cass. n. 18040/2016).

allegate rispettivamente al D.P.R. n. 131 del 1986 (imposta di registro), e al D.Lgs.
n. 347 del 1990 (imposta ipotecaria e catastale)”.
Ed infatti, con la

L.

n. 244 del 2007, all’art. 1 commi 25-28, il legislatore ha

chiaramente inteso modificare il regime di fiscalità indiretta relativa agli atti di
trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, con
disposizioni innovative, abrogando, con l’espressa previsione del comma 27, il
precedente regime, senza alcuna riviviscenza della norma di cui all’art. 33, comma 3,

volta abrogato, dalle disposizioni della L. n. 244 del 2007 citate (Cass. n.
25100/2016).
Va, altresì, disattesa l’eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 248 del 2006,
per contrasto con l’art. 77 Cost., così come attuato dall’art. 15, comma 5, L. n. 400
del 1988 (“Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo pubblicazione della legge di
conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in
allegato alla legge.”), ove interpretata nel senso che essa ha disposto l’abrogazione
retroattiva delle agevolazioni delle quali qui si discute, cioè sin dalla data di
emanazione del D.L. n. 223 del 2006, pur in assenza di una disposizione specifica al
riguardo, e ciò perché la legge di conversione del decreto legge esplica ex tunc, fin
dal momento dell’entrata in vigore di quest’ultimo, i propri istituzionali effetti
convalidativi delle norme del decreto stesso che – come appunto è avvenuto nel caso
in esame – non siano state modificate.
L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l’assorbimento della
subordinata censura contenuta nel secondo motivo, e rende superfluo l’esame del
ricorso incidentale della contribuente.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere
dì decisione nei merito di cui all’art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo della
società 3C Costruzioni Cucchetto e Cascioli.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’intimata
soccombente, nella misura di cui in dispositivo, mentre avuto riguardo all’evoluzione
della vicenda processuale concorrono giusti motivi per dichiarare interamente
compensate fra le parti le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

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L. n. 388 del 2000, abrogato dall’art. 36 comma 15 dei D.L. n. 223 dei 2006, a sua

LA CORTE, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo
motivo, ed il ricorso incidentale, e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo
della contribuente che condanna al rimborso delle spese del presente giudizio, in
favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a
debito. Compensa le spese di giudizio dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 novembre 2017.

(Oronzo De Masi)

Il Consigliere estensore

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