Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31044 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 27/11/2019), n.31044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2445-2018 proposto da:

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE B. BUOZZI 77, presso lo

studio dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

FIORONI INGEGNERIA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona

dei Commissari Straordinari, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO, 92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA

NARDONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO DOMINICI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 604/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 15/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che è stato proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 604 del 15 dicembre 2016, la quale ha respinto l’impugnazione contro la decisione di primo grado, che aveva dichiarato l’inefficacia di alcune rimesse effettuate dalla società Fioroni Ingegneria S.p.a. in bonis sul conto corrente da questa intrattenuto presso una filiale della UniCredit s.p.a., odierna ricorrente;

– che Fioroni Ingegneria s.p.a. in amministrazione straordinaria si difende con controricorso;

– che la ricorrente ha depositato la memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che i motivi del ricorso principale possono essere così riassunti:

1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 49, della L. fall. art. 67, comma 2, e dell’art. 2935 c.c., per non avere la corte territoriale fatto decorrere il termine annuale per l’esercizio dell’azione revocatoria dal provvedimento di nomina del commissario straordinario;

2) violazione o falsa applicazione della L. fall., art. 67, comma 2, e degli artt. 1703 e 1723 c.c., poichè la corte non ha considerato che le rimesse effettuate dalla società in bonis non avevano natura solutoria, rientrando, piuttosto, in un’operazione connessa ad un mandato irrevocabile all’incasso;

3) omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla L. fall., artt. 203 e 67 e agli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., poichè la corte ha riconosciuto la sussistenza della scientia decoctionis a carico dell’istituto bancario, non valorizzando elementi probatori che, al contrario, tale conoscenza escludevano;

– che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato;

– che l’odierna ricorrente omette di distinguere il termine di decorrenza della prescrizione per l’esercizio dell’azione di cui alla L. fall., art. 67, con quello per la determinazione a ritroso del cd. periodo sospetto: infatti, mentre il primo decorre dal provvedimento di nomina del commissario governativo, il secondo, in materia di amministrazione straordinaria, decorre dalla data del provvedimento di ammissione alla procedura di amministrazione poichè è in relazione a tale momento che viene accertato – ancorchè con sentenza successiva – lo stato di insolvenza (ex multis Cass. n. 3927/2008; Cass. n. 28728/2018);

– che nel caso in cui, poi, come quello di specie, “l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza preceda l’emanazione del decreto ministeriale di apertura della procedura, il termine dal quale calcolare a ritroso il periodo sospetto decorre dalla data della sentenza e non da quella di emissione del provvedimento amministrativo. Tale interpretazione si impone sia perchè l’art. 203 (cui fa rinvio il D.L. n. 26 del 1979, art. 1, conv. con modif dalla L. n. 95 del 1979), si limita ad estendere all’amministrazione straordinaria le disposizioni concernenti gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori e va inteso nel senso che tali azioni divengono esperibili solo dal momento della nomina del commissario liquidatore con il decreto ministeriale di apertura della procedura, sia perchè, diversamente argomentando, la praticabilità dell’azione revocatoria potrebbe essere gravemente compromessa dall’eventuale ritardo nell’emanazione di un provvedimento amministrativo, che interverrebbe, comunque, in una situazione non più di sospetta, ma di già accertata insolvenza” (Cass. n. 803/2016);

– che, dunque, correttamente il giudice di merito ha ritenuto la rimessa effettuata entro il cd. periodo sospetto, essendo stata questa operata il 13 aprile 1999, mentre lo stato di insolvenza è stato dichiarato con sentenza in data 1 marzo 2000;

– che il secondo motivo di ricorso è, del pari, manifestamente in fondato;

– che la decisione della corte d’appello è invero conforme all’orientamento consolidato, secondo cui “in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse sul conto corrente bancario dell’imprenditore poi dichiarato fallito, è possibile che versamenti contenuti nei limiti del fido possano talvolta avere natura solutoria, come nel caso in cui la banca abbia chiuso anticipatamente il conto corrente recuperando parte del fido utilizzato dal correntista con il prelievo della provvista, ma in tal caso la revocabilità della rimessa è comunque subordinata ad un apprezzamento in fitto del giudice di merito circa la finzione sostanzialmente solutoria ad essa attribuibile” (Cass. n. 20935/2005);

– che, nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto, con apprezzamento di merito adeguatamente motivato nè censurato, la rimessa come avente funzione solutoria, restando irrilevante la circostanza per cui tale mandato irrevocabile all’incasso (della cui deduzione nei precedenti gradi di giudizi il ricorrente nulla specifica) sia stato conferito alla banca all’infuori del cd. periodo sospetto, in considerazione del fatto che è la singola rimessa e non tale presunto rapporto ad essere oggetto di declaratoria di inefficacia;

– che, infatti, “gli atti solutori sono autonomamente revocabili, ai sensi della L. fall., art. 67, indipendentemente dalla revocabilità del mandato (cfr. Cass. 7074/2005; Cass. 1391/2003)” (Cass. n. 9387/2011);

– che il terzo motivo è inammissibile, essendo volto ad un riesame del merito in questa sede precluso;

– che questa Corte ha chiarito come “in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purchè idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità” (Cass. 20935/2005);

– che la corte d’appello ha adeguatamente motivato il proprio convincimento circa la sussistenza, in capo all’odierna ricorrente, della scientia decoctionis, operando un puntuale riferimento agli elementi probatori raccolti;

– che, dunque, tale profilo, di carattere fattuale, non può essere oggetto di riesame ad opera di questa Corte;

– che la memoria nulla aggiunge e si limita a ripetere i contenuti del ricorso;

– che la condanna alle spese segue la regola della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte costituita, di Euro 6.100 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA