Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31043 del 30/11/2018
Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 30/11/2018), n.31043
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26564 del ruolo generale dell’anno 2012,
proposto da:
Italnord s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del
ricorso, dall’avv. Fabio Liotta, presso lo studio del quale in
Saronno, alla via Piave, n. 3, elettivamente si domicilia;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persone del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si
domicilia;
– controricorrente e ricorrente in via incidentale –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, depositata in data 21 settembre 2011, n.
103/35/11.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Si legge nella sentenza impugnata che l’Agenzia ha recuperato iva, irpeg e irap relative all’anno 2001 nei confronti della società contribuente in base ad accertamento induttivo, stante l’omessa presentazione della dichiarazione per l’anno d’imposta in questione.
La società ha impugnato il relativo avviso, ottenendone in primo grado il parziale annullamento, in quanto la Commissione tributaria provinciale ha ridotto la percentuale di ricarico nella misura del 9%, adeguando l’importo delle sanzioni.
La Commissione tributaria regionale ha respinto il successivo appello della contribuente, sostenendo che fossero state correttamente applicate le cc.dd. presunzioni supersemplici evocate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2.
Contro questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a un motivo articolato in due censure, che illustra con memoria, cui l’Agenzia replica con controricorso e ricorso incidentale condizionato, articolato in due motivi.
Diritto
RAGIONE DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso, col quale la società si duole della violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 1, là dove il giudice d’appello ha trascurato di computare le imposte detraibili, nonchè i corrispondenti profili di omessa o insufficiente motivazione, è inammissibile perchè non è autosufficiente.
2.- La società non allega nè altrimenti indica di aver proposto le questioni sin dal primo grado, limitandosi a sunteggiare il contenuto dell’appello.
3.- Ne risulta assorbito il ricorso incidentale dell’Agenzia, proposta in via condizionata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e condanna la società a pagare le spese, che liquida in
Euro 2300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018