Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31043 del 28/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31043 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA
sul ricorso 12895-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

ZAGO CANDIDO, KORCZ WALTER, elettivamente domiciliati
in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO GLENDI
con procura speciale del Not. Dr.ssa VALERIA TERRACINA

Data pubblicazione: 28/12/2017

in VENEZIA rep. n. 16612 del 23/06/2014;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 86/2013 della COMM.TRIB.REG.
i/n-) c..T
VENEZIA
il 12/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ENZA LA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per i controricorrenti l’Avvocato COGLITORE per
delega dell’Avvocato MANZI che si riporta agli scritti
difensivi depositati e in particolare alla memoria e
chiede il rigetto.

udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. MARIA

R.G. 12895/14 Agenzia delle entrate c/ Kocz Walter e Zago Candido, soci della Immobiliare Domus s.r.l.

Fatti di causa
Ricorre l’Agenzia delle entrate contro la sentenza della C.T.R. del
Veneto, n. 86/9/13 dep. 12.11.2013, emessa in relazione alla
impugnazione di quattro avvisi di accertamento (per Irpef anni

Candido Zago, quali soci della “Immobiliare Domus s.r.l.”, società
a ristretta base azionaria, fondati sulla presunzione della
distribuzione ai soci di utili “in nero”.
La C.T.P. di Venezia aveva accolto, previa riunione, i ricorsi dei
soci, in conseguenza della invalidità degli atti impositivi emessi
nei confronti della società dopo la sua cancellazione, avvenuta il 6
giugno 2008, (dichiarata dalla C.T.P. di Treviso in accoglimento
dei ricorsi proposti dalla “Immobiliare Domus s.r.l.”).
La C.T.R. ha in particolare ritenuto non sussistere la
carente/omessa motivazione della sentenza di prime cure,
dedotta in appello dall’Agenzia delle entrate, avendo la C.T.P.
preso atto della invalidità degli avvisi di accertamento notificati
alla società cancellata, e quindi estinta, dichiarando
conseguentemente invalidi gli avvisi notificati ai soci, ritenuti privi
di un indispensabile presupposto logico giuridico.
Walter Kocz e Candido Zago si costituiscono con controricorso e
depositano successiva memoria.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce
violazione di legge (art. 1 e 44 comma 1 lett. e) TUIR e art. 38

R. G. 12895/14 Agenzia delle entrate c/ Kocz Walter e Zago Candido, soci della Immobiliare Domus s.r.l.

2004 e 2005), notificati l’otto luglio 2009 a Walter Kocz e

d.P.R. 600/73), per avere la C.T.R. identificato una preclusione
nella nullità/inesistenza degli atti impositivi notificati alla società,
invece che verificare incidentalmente, nel giudizio incardinato dai
soci, il fondamento delle contestazioni mosse alla società. Esclude
che vi sia un rapporto di pregiudizialità fra l’avviso di
accertamento emesso nei confronti della società e quello emesso

2.

Il ricorso è fondato e va accolto.
Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di accertamento
delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel
caso di società a ristretta base sociale, perché possa operare L9
presUn2One di distribuzione

al soci

degli utili extracontabili

occorre, fra l’altro, che sussista un valido accertamento a carico
della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale
costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in
ordine ai dividendi (cfr. Cass. n.20870/2010; Cass.. n. 9519 del
2009; v. anche Cass. n. 18640 del 2008 e Cass. 10438/2011;
Cass. n. 9711/2015, Cass. n.9341/2015; Cass. n. 8763/2015). In
questa prospettiva si è poi affermato che la sentenza, passata in
giudicato, di accertamento negativo dell’utile extracontabile
sociale, emessa nel giudizio tra una società di capitali a ristretta
base sociale e l’Amministrazione finanziaria, fa stato, anche nei
confronti del socio, in virtù dell’efficacia riflessa del giudicato,
estesa ai soggetti estranei al processo, ma titolari di diritti
dipendenti o subordinati alla situazione giuridica in esso definita,
sicché risulta giustificato l’annullamento dell’avviso di
accertamento verso quest’ultimo, di cui è venuto meno il
presupposto (Cass. n. 11680 del 2016, n.23899 del 2015, Cass.
n.24793 del 2015).

2
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nei confronti dei soci.

Tali principi, tuttavia, presuppongono che l’annullamento della
pretesa fiscale nei confronti della società a ristretta base sociale
sia conseguito a una pronunzia che ha negato nel merito
l’esistenza di siffatto presupposto dell’utile extra bilancio, non
potendosi negare che l’Ufficio abbia posto a base della pretesa
fiscale avanzata nei confronti del socio, correlata al maggiore

da parte della società. Tale possibilità non risulta certamente
preclusa in ragione dell’estinzione della società medesima,
dovendosi ritenere che proprio l’assenza di un accertamento
irrefutabile sull’inesistenza nel merito della pretesa correlata ai
ricavi non contabilizzati possa, impregiudicata la sorte
dell’accertamento notificato alla società, essere posto a base
della pretesa nei confronti del socio e costituire, se dimostrato
dall’Ufficio, condizione legittimante della richiesta fiscale correlata
al maggior reddito di partecipazione a carico del socio, fermi
peraltro i principi già più volte espressi da questa Corte a
proposito della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extra
bilancio e dell’inversione dell’onere della prova che ad essa
consegue (cfr. Cass. n. 25271 del 28/11/2014; Cass. n. 18032
del 2013). Tali principi, del resto, non sono in alcun modo stati
smentiti dalla cit. Cass. n.23899/2015, che ha ritenuto l’efficacia
del giudicato riflesso formatosi nei confronti della società sulla
pretesa azionata a carico del socio proprio in ragione
dell’accertamento negativo del credito sociale compiuto nel
giudizio in cui era stata parte la società.
Sulla base di tali considerazioni, la censura merita di essere
accolta e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R.
del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per la
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
3
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reddito di partecipazione, l’esistenza dei ricavi non contabilizzati

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese, alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione.
Roma, 12/10/2017
I Consigliere estensore
?,

Il Presidente

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