Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31043 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 27/11/2019), n.31043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2568 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

D.P. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato

Pietrantonio De Nuzzo (C.F.: DNZ PRN 65T20 G098V);

– ricorrente –

nei confronti di:

SOGET S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce –

Sezione distaccata di Taranto n. 245/2017, pubblicata in data 6

luglio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 11 luglio 2019 dal consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

RILEVATO

che:

D.P. ha agito in giudizio nei confronti di SOGET S.p.A. per ottenere la dichiarazione di illegittimità di una iscrizione ipotecaria da questa effettuata nei suoi confronti, nell’ambito di un procedimento di riscossione esattoriale. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Manduria.

La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata.

Ricorre il D., sulla base di tre motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In primo luogo si osserva che il ricorso appare diretto nei confronti di SOGET S.p.A. (senza neanche l’indicazione della relativa partita IVA o del codice fiscale), cioè proprio nei confronti della società che, quale originaria concessionaria del servizio di riscossione, aveva effettuato l’iscrizione ipotecaria contestata, ma che non ha mai assunto in concreto la qualità di parte del giudizio, invece che nei confronti di quella (SO.G.E.T. – Società di Gestione Entrate e Tributi S.p.A.; P.I.: (OMISSIS)) che è stata effettivamente parte del giudizio (precisamente, l’unica parte effettivamente e concretamente evocata e costituita in giudizio).

Ciò costituisce, in radice, motivo di inammissibilità del presente ricorso.

Sono comunque inammissibili, sotto diversi profili, anche i singoli motivi del ricorso.

2. Con il primo motivo si denunzia “violazione di legge con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3), nullità della sentenza per violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c., violazione delle norme sulla competenza funzionale del giudice di impugnazione”.

Secondo il ricorrente, il giudice di primo grado avrebbe espressamente qualificato la sua domanda come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.: avverso la stessa, in base al cd. principio dell’apparenza, sarebbe stato quindi proponibile esclusivamente il ricorso straordinario per cassazione, onde l’appello proposto dalla società convenuta avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

La censura è inammissibile.

Nella sentenza impugnata è espressamente chiarito che l’opposizione era stata qualificata dal giudice di primo grado come opposizione all’esecuzione ed il ricorrente non richiama lo specifico contenuto della decisione di prime cure dal quale si dovrebbe evincere il contrario, limitandosi ad affermare, del tutto, genericamente, che la domanda era stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi nella sentenza di primo grado (ma senza richiamare il contenuto specifico del provvedimento in parte qua) in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Il motivo di ricorso difetta quindi di specificità.

E’ poi il caso di sottolineare, in proposito, che, in base al più recente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittivi volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, Rv. 635989 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 24234 del 27/11/2015, Rv. 637764 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 23564 del 18/11/2016, Rv. 641677 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 959 del 17/01/2017, Rv. 641819 – 01; Sez. U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018, Rv. 648267 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24092 del 03/10/2018, Rv. 651364 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 28528 del 08/11/2018, Rv. 651657 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018, Rv. 651829 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7460 del 15/03/2019, Rv. 653443 01). Si tratta di principi applicabili tanto al fermo amministrativo di veicoli che alla cd. ipoteca esattoriale; da essi discende che, poichè il giudizio in ordine alla legittimità dell’iscrizione ipotecaria è un ordinario giudizio di cognizione, avverso la sentenza di primo grado è di regola proponibile l’appello.

3. Con il secondo motivo si denunzia “con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100,101 e 291 c.p.c. e dell’art. 2843 c.c. omesso esame di fatti decisivi per la decisione”.

Il ricorrente sostiene di avere convenuto in giudizio la società (SOGET – Servizio di Riscossione Tributi S.p.A., con sede in Taranto alla via (OMISSIS)) che risultava avere effettuato (quale concessionario del servizio di riscossione) l’iscrizione ipotecaria contestata, provvedendo a richiedere nei confronti di questa la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Ne conseguirebbe l’erroneità della decisione impugnata, la quale ha in effetti statuito che la società che si era costituita in giudizio era una società diversa (benchè con simile denominazione: SO.G.E.T. S.p.A.) da quella che all’epoca dei fatti (luglio 2004) svolgeva il servizio di riscossione dei tributi nella provincia di Taranto, essendosi detta società addirittura costituita solo in un periodo molto successivo (novembre 2006).

Anche questo motivo è inammissibile.

Non vi è dubbio che la società che, avendo ricevuto la notificazione dell’atto introduttivo, si è costituita nel giudizio di primo grado (SO.G.E.T. – Società di Gestione Entrate e Tributi S.p.A.) e ha successivamente proposto appello avverso la decisione del tribunale, è società diversa (benchè con simile denominazione) da quella che, svolgendo il servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Taranto nel 2004, aveva proceduto all’iscrizione ipotecaria in contestazione (SOGET S.p.A.).

Tali circostanze (ivi inclusa quella della concreta ricezione della notificazione dell’atto introduttivo, del resto palesemente correlata alla costituzione in giudizio conseguente alla notificazione stessa), costituiscono accertamenti di fatto operati dai giudici di merito e non censurabili nella presente sede; accertamenti che, in realtà, non risultano neanche specificamente contestati dal ricorrente (questi neanche allega espressamente che, in concreto, la notificazione dell’atto introduttivo sarebbe stata ricevuta dalla società che svolgeva il servizio di riscossione, limitandosi di fatto ad affermare di avere correttamente compilato l’istanza di notificazione a quest’ultima rivolta, con la conseguenza che l’eventuale errore avvenuto in sede di consegna dell’atto al destinatario non gli sarebbe imputabile).

Nessun dubbio può poi sussistere sul difetto di legittimazione della società costituita in giudizio (anche questa circostanza è in definitiva del tutto pacifica e, comunque, oggetto di incensurabile accertamento di fatto da parte del giudice del merito).

La questione se l’errore nella individuazione del destinatario della notificazione dell’atto introduttivo sia imputabile alle insufficienti indicazioni da parte dell’opponente ovvero all’attività dell’ufficiale giudiziario (questione che, in sostanza, è il reale oggetto delle censure di cui al motivo di ricorso in esame) non ha, di conseguenza, alcun concreto rilievo ai fini della decisione: anche laddove si accertasse che l’errore non è imputabile all’opponente, ciò non potrebbe evidentemente mai portare ad affermare le legittimazione passiva della società che ha effettivamente partecipato al giudizio, la quale oggettivamente tale legittimazione non possiede.

Emerge anzi dalla stessa esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso, che la SO.G.E.T. – Società di Gestione Entrate e Tributi S.p.A., vale a dire il soggetto costituito in giudizio quale convenuto, aveva già puntualmente contestato la sua legittimazione passiva nel corso del processo di primo grado e lo stesso tribunale aveva di conseguenza ordinato, ai sensi dell’art. 107 c.p.c., la chiamata in causa dell’unico soggetto effettivamente legittimato a contraddire in relazione all’iscrizione ipotecaria esattoriale, vale a dire quello che era subentrato alla precedente società concessionaria quale agente della riscossione (Equitalia Sud S.p.A.).

Era dunque interesse in primo luogo dell’opponente provvedere a tale chiamata in causa (a prescindere da ogni eventuale indicazione in proposito del giudice di primo grado), laddove non avesse inteso procedere nei confronti dell’unico soggetto al quale era stato in concreto notificato l’atto introduttivo e che era parte del giudizio. Non essendo stata effettuata la chiamata in causa, l’attore ha successivamente (e quanto meno implicitamente) potuto solo insistere nell’affermare la legittimazione passiva di quest’ultimo (benchè, come è evidente, infondatamente), in quanto unica controparte in causa.

Per quanto qui ancora possa venire in rilievo, quindi, le argomentazioni contenute nel motivo di ricorso in esame, volte ad affermare che il soggetto che si intendeva evocare in giudizio era effettivamente quello che aveva proceduto all’iscrizione ipotecaria, e non quello, diverso, al quale era stato (evidentemente per errore) notificato l’atto introduttivo, si rivelano del tutto inconferenti in relazione all’effettivo oggetto ed alla ratio decidendi della decisione impugnata, che si è, del tutto correttamente, limitata a prendere atto del fatto che l’unico soggetto effettivamente evocato e costituito in giudizio era certamente privo di legittimazione passiva.

4. Con il terzo motivo si denunzia “con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.

Il ricorrente chiede una diversa regolamentazione delle spese in conseguenza dell’auspicato accoglimento delle censure di merito (che invece risultano disattese).

Contesta inoltre la legittimità della propria condanna al pagamento delle spese del giudizio di merito.

La prima censura segue ovviamente la sorte di quelle relative al merito, che non hanno trovato accoglimento.

La seconda è manifestamente infondata (e come tale inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1). La corte di appello ha infatti applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza).

Nella specie non vi è dubbio che la soccombenza del ricorrente sia stata integrale, nei rapporti con l’unica controparte costituita in giudizio. E’ del resto appena il caso di ribadire che, secondo i principi di diritto costantemente affermati da questa Corte (e che il ricorso non offre elementi per rimeditare), la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 – 01; Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 – 01; successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 – 01).

5. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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