Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31042 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 30/11/2018), n.31042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25599 del ruolo generale dell’anno 2011,

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persone del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

Milan Impianti s.n.c., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, depositata in data 20 luglio 2010, n.

715/39/10.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate recuperò con cartella di pagamento l’iva non versata per effetto della compensazione tra i debiti della controllante Milan Impianti s.n.c. e i crediti della controllata MA.BA. s.r.l..

La s.n.c. Milan Impianti impugnò la cartella, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, sezione staccata di Latina.

Quella regionale del Lazio ha respinto l’appello dell’Ufficio perchè ha sostenuto, diversamente da quanto affermato dall’Agenzia, che la disciplina della liquidazione dell’iva di gruppo ben possa applicarsi anche nel caso, come quello in esame, in cui la controllante sia una società di persone.

Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui non v’è replica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- L’unico motivo di ricorso, col quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73 e del D.M. 13 dicembre 1979, art. 2, là dove il giudice d’appello ha ritenuto che, ai fini dell’applicabilità del regime di liquidazione dell’iva di gruppo, la controllante debba necessariamente essere una società di capitali, è infondato.

In relazione alla medesima società e alla medesima questione questa Corte ha già avuto più occasioni (con sentenze 26 ottobre 2016, nn. 21636 e 21637) di ribadire, in aderenza a quanto stabilito da Cass., sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1915, che il particolare regime di liquidazione e versamento dell’iva di gruppo trova applicazione anche quando la controllante sia una società di persone.

2.- Su questa linea si muove d’altronde anche la giurisprudenza unionale.

Si consideri, in particolare, Corte giust. 16 luglio 2015, cause riunite C-108/14 e C-109/14, Minerva mbH & Co. KG, secondo cui: “37. Diversamente da altre disposizioni della sesta direttiva, in particolare dai suoi art. 28 bis e 28 ter, che riguardano espressamente le persone giuridiche, l’art. 4, par. 4, comma 2, della sesta direttiva, che riguarda le persone, non esclude di per sè dal suo ambito di applicazione gli enti che, come le società in accomandita oggetto dei procedimenti principali, non siano persone giuridiche.

38. – Tantomeno l’art. 4, par. 4, comma 2, della sesta direttiva prevede espressamente la possibilità, per gli Stati membri, di imporre agli operatori economici ulteriori condizioni ai fini della costituzione di un gruppo Iva (v., in tal senso, sentenza Commissione/Svezia, C-480/10, EU:C:2013:263, punto 35), e, in particolare, la possibilità per gli Stati membri di imporre che solo gli enti dotati di personalità giuridica possano essere membri di un gruppo Iva”.

3.- Il ricorso va quindi respinto.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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