Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31042 del 28/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31042 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA
sul ricorso 2859-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
TECOMA SRL;
– intimato avverso la sentenza n. 94/2011 della COMM.TRIB.REG
L: RxLon ez,-~1.4,3
BOLOGNA j depositata il 02/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 28/12/2017

udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
ENZA LA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

chiesto l’accoglimento.

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che ha

R. G. 2859/13 Agenzia delle entrate c/ TE.CO.MA . s.r.l.
Fatti di causa
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza
della C.T.R. dell’Emilia Romagna, n 94/16/11 dep. 2.12.11, che
ha accolto l’appello della TE.CO.MA . s.r.I., su impugnazione di

preceduto da p.v.c. notificato il 25.3.2005, ritenendo che il
contratto di sponsorizzazione concluso col pilota Piergiorgio
Bedini (impegnato ad apporre il marchio della TE.CO.MA . s.r.l.
sulle auto da lui utilizzate nelle gare di corsa automobilistica), sia
da ascriversi alla categoria delle spese di pubblicità e non a
quelle di rappresentanza, in quanto “il Collegio ritiene non possa
non riconoscersi una stretta correlazione tra la sponsorizzazione
e l’intento di perseguire maggiori ricavi, oltre che di dare
prestigio all’azienda, sempre allo scopo, però, di conseguire una
più elevata penetrazione nel mercato, al fine di incrementare le
vendite di prodotti e prestazioni”.
La società è rimasta intimata.
Motivi della decisione.
1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge, ex
art. 108 TUIR, nella versione vigente ratione temporis, per avere
la C.T.R. erroneamente statuito che le spese di sponsorizzazione
siano da ascriversi alla categoria delle spese di pubblicità,
anziché, correttamente, a quelle di rappresentanza, ammesse in
deduzione nell’anno di riferimento nella misura di un terzo del
loro ammontare e, per quote costanti, nell’esercizio in cui erano
sostenute e nei quattro successivi;
2. col secondo motivo si lamenta motivazione insufficiente e
contraddittoria (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), non avendo la C.T.R.
spiegato come fosse possibile desumere la tipologia di prodotti
i
R. G. 2859/13 Agenzia delle entrate c/ TE.CO.MA . s.r.l.

avviso di accertamento per Iva, Irap e Ires anno 2004,

commercializzati dalla TE.CO.MA (macchinari e impianti destinati
all’industria della ceramica) al fine dell’accrescimento dell’utenza
e del volume di affari, dalla semplice apposizione del marchio
della società (riportante la dicitura TE.CO.MA word assistance)
sulla vettura da corsa del pilota.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
In

relazione

alla

qualificazione

delle

spese

per

sponsorizzazione come spese di rappresentanza, va data
continuità alla giurisprudenza di questa Corte, che in fattispecie
analoghe (Cass. n. 3433 del 2012; n. 21977 del 2015), ribadita la
differenza fra le spese di rappresentanza – volte ad accrescere il
prestigio o l’immagine dell’azienda – e spese pubblicitarie tendenti alla pubblicizzazione dei prodotti (v. Cass. n. 27482/14) ha statuito che, in difetto di una prova contraria, in tema di
imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 108 (già art. 74, secondo
comma) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, “costituiscono
spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad
accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne
le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese
pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di
iniziative tendenti, prevalentemente anche se non
esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi,
o comunque dell’attività svolta”. Le spese di sponsorizzazione
costituiscono quindi spese di rappresentanza, deducibili nei limiti
della norma menzionata, “ove il contribuente non provi che
all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di
ritorno commerciale”.
3.2. Le spese di sponsori7zazinne, quindi, quali sPese di
rappresentanza, sono deducibili nei limiti della norma
menzionata, ove il contribuente non provi che all’attività
sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno
commerciale. Nella specie, la società contribuente, produttrice di
2

R.G. 2859/13 Agenzia delle entrate c/ TE.CO.MA . s.r.l.

3.1.

macchinari per la produzione della ceramica, non aveva allegato,
né provato qualsivoglia diretta aspettativa di ritorno commerciale
riconducibile all’attività del pilota professionista e all’apposizione
del marchio TE.CO.MA . sulla sua vettura (cfr., in termini, Cass.
n. 3433 del 05/03/2012), e la C.T.R., a fronte delle puntuali
contestazioni dell’Ufficio circa la mancanza del nesso fra l’attività

di visibilità, si è limitata ad affermazioni generiche e non
congruamente motivate.
4. La sentenza impugnata va pertanto cassata. Non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito (ex art. 384, secondo comma, c.p.c.), con il
rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.
5. In applicazione del principio di soccombenza la contribuente
va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità, liquidate come in dispositivo. Le spese dei gradi di
merito vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente;
compensa le spese dei gradi di merito; condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €.
2.700,00, oltre spese prenotate a debito.
Roma, 12/10/2017
Il Co igliere est nsore
6_0022,tA4L

Il Presidente

della società, il veicolo pubblicitario scelto e le ricadute in termini

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