Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31042 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 27/11/2019), n.31042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9255-2018 proposto da:

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO AMERICO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARICA BRUNI;

– ricorrente –

Contro

NUOVA ST.A.MET. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentata e

difesa dagli avvocati MAURIZIO BONISTALLI, BARBARA CALICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2167/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

Fatto

RILEVATO

che:

Nuova ST.A.MET. s.r.l. propose opposizione innanzi al Tribunale di Pistoia avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. per l’importo di Euro 78.288,43 oltre interessi sulla base di domanda di ingiunzione con cui si deduceva l’avvenuto calcolo del reale costo dell’energia elettrica utilizzata, non essendo stato in precedenza calcolato l’aumento di potenza richiesto. Il Tribunale adito accolse l’opposizione, disponendo la compensazione delle spese. Avverso detta sentenza proposero appello principale Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. ed incidentale la controparte in ordine al capo sulle spese. Con sentenza di data 4 ottobre 2017 la Corte d’appello di Firenze rigettò l’appello principale e accolse quello incidentale, condannando Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. alle spese del doppio grado.

Osservò la corte territoriale che Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. non aveva provato la presenza sul contatore (non più esistente, anche perchè obsoleto) di un trasformatore amperometrico che avrebbe ridotto il consumo di energia rilevato di un ventesimo, con la conseguenza che il consumo di energia fatturato sarebbe stato di venti volte inferiore a quello corrispondente all’aumento di potenza accordato. Aggiunse che, come rilevato dal CTU, la documentazione contrattuale non poneva in evidenza nessuna situazione particolare che avrebbe legittimato la società somministratrice ad applicare moltiplicatori (costanti K 10 o K 20) differenti.

Ha proposto ricorso per cassazione Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., nonchè motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che il giudice di appello non ha considerato che l’amperometro serve per misurare l’intensità della corrente e che se la quantità finale di corrente non è contestata non si comprende la rilevanza di provare il tipo di amperometro sul contatore. Aggiunge che la corte territoriale non ha speso neanche una parola, con ciò rendendo la motivazione meramente apparente, per spiegare perchè non ritenesse rilevanti i documenti prodotti da Servizio Elettrico Nazionale ed in particolare: il verbale di verifica sul contatore in uso prima del raddoppio di potenza, ove è indicato che la costante di fatturazione è 10; il verbale redatto dopo l’installazione di nuovo contatore per la richiesta di raddoppio di potenza, ove è indicato che la costante di fatturazione è 20; nel modulo riepilogativo del 2007 ed in quello di verifica del medesimo anno la costante di fatturazione è 20.

Il motivo è inammissibile. La censura attiene strettamente al giudizio di fatto il quale come tale non è sindacabile nella presente sede di legittimità, se non nei limiti di una rituale denuncia di vizio motivazionale. Peraltro va rammentato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (fra le tante Cass. 13 giugno 2014, n. 13485). Senza considerare tale principio di diritto la ricorrente denuncia l’esistenza di motivazione apparente sulla base del rilievo che il giudice di merito non avrebbe considerato, al fine della formazione del proprio convincimento, i documenti indicati nel motivo. La censura, come è evidente, rifluisce nella valutazione delle risultanze istruttorie, che resta di competenza del giudice di merito sulla base del richiamato principio di diritto.

Quali ulteriori profili di inammissibilità va evidenziato che la violazione dell’art. 115 c.p.c. non risulta denunciata in modo rituale (cfr. Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016). Inoltre risulta violato l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, perchè non indica in modo specifico se ed in quale sede processuale di merito (segnatamente di appello) i documenti menzionati siano stati evocati (peraltro i documenti non vengono descritti in modo puntuale e specifico).

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che sono stati pretermessi dalla decisione i documenti indicati nel motivo precedente e che non sono mai stati oggetto di contestazione specifica.

Il motivo è inammissibile. L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053). Il fatto storico in questione è stato preso in considerazione dal giudice di merito, ed in particolare nella parte della motivazione in cui ha evidenziato che la documentazione contrattuale non pone in evidenza nessuna situazione particolare che avrebbe legittimato la società somministratrice ad applicare moltiplicatori (costanti K 10 o K 20) differenti.

Anche tale motivo risulta comunque formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, stante la singolare peculiarità della vicenda, per il caso di mancato accoglimento dei motivi sussistono plausibili motivazioni per disporre la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.

Il motivo è inammissibile. Quanto alle spese del giudizio di legittimità il motivo è piuttosto un non-motivo, in quanto non integra una critica della sentenza impugnata ma una mera istanza al giudice di legittimità. Quanto alle spese dei gradi di merito si chiede a questa Corte di sindacare il giudizio della corte territoriale circa la sussistenza dei presupposti della compensazione che è giudizio, come è noto, riservato alla discrezionalità di quel giudice (cfr. fra le tante Cass. Sez. U. 14989 del 2005).

Gli argomenti contenuti nella memoria permangono nell’alveo delle ragioni di inammissibilità evidenziate.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA