Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31041 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 30/11/2018), n.31041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21051 del ruolo generale dell’anno 2011,

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persone del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

S.I.T.MAR. – Società Incremento Turistico Marittimo s.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli

avvocati Giampiero Tasco e Giorgio Pozzi, elettivamente

domiciliatosi presso lo studio del secondo, in Roma, alla via A.

Gramsci, n. 54;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, depositata in data 29 ottobre 2010, n.

65/15/10.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società S.I.T.MAR. presentò due distinte dichiarazioni di definizione automatica L. n. 289 del 2002, ex art. 9,rispettivamente concernenti la prima le annualità d’imposta 1999, 2000 e 2001 e la seconda gli anni d’imposta 1997 e 2002. L’Agenzia oppose diniego alla definizione per condono dell’anno d’imposta 2002 facendo leva, per quanto ancora d’interesse, sulle contestazioni sollevate dalla Guardia di finanza e compendiate nel processo verbale di constatazione del 12 novembre 2001, secondo le quali la società aveva costituito una contabilità fittizia.

La contribuente impugnò il diniego, senza successo in primo grado.

Di contro, la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accolto l’appello della società, ritenendo che le censure formulate fossero venute meno sia in sede tributaria, per effetto dell’annullamento degli avvisi di accertamento scaturiti dal processo verbale di constatazione e relativi alle annualità 1997 e 1998, sia in sede penale, in esito al decreto di archiviazione del procedimento originato dalla denuncia dei giudici di primo grado.

Contro questa sentenza l’Agenzia propone appello per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui la contribuente reagisce con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Infondata è l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, col quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, si espongono compiutamente i fatti di causa.

2.- Infondato è altresì il primo motivo di ricorso, col quale l’Agenzia lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 2, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, commi 2 e 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57,comma 1, là dove il giudice d’appello non avrebbe rilevato che la società ha contestato nel merito il diniego tardivamente, ossia con la memoria successivamente depositata nel corso del giudizio di primo grado e non già col ricorso introduttivo.

La riproduzione in ricorso dell’impugnazione introduttiva difatti evidenzia che la contribuente, oltre a puntare sul passaggio in giudicato delle sentenze che avevano accolto le impugnazioni contro i tre avvisi di accertamento scaturiti dal processo verbale di constatazione, aveva fatto leva sulle “…risultanze documentali che dimostrano incontrovertibilmente la correttezza dell’operato della ricorrente…”; sicchè la memoria successivamente depositata ha svolto la funzione a essa propria d’illustrare le censure già proposte.

3.- I restanti tre motivi vanno esaminati insieme, perchè riguardano aspetti afferenti alla medesima censura.

Col secondo, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in quanto esclude che le tre sentenze concernenti gli avvisi scaturenti dal processo verbale di constatazione, passate in giudicato, siano idonee a fungere da giudicato esterno in relazione al giudizio scaturito dall’impugnazione del diniego. E ciò perchè con quelle sentenze non si è affrontata nel merito la legittimità della pretesa impositiva, ma soltanto l’illegittimità per motivi formali degli avvisi.

Col terzo l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. e del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 207, là dove il giudice d’appello ha ascritto efficacia vincolante al decreto di archiviazione al fine di escludere la sussistenza degli addebiti mossi dall’Agenzia delle entrate.

Col quarto si lamenta l’omessa o insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza della condotta fraudolenta evidenziata nel processo verbale di constatazione.

La complessiva censura è fondata.

3.1.- Va premesso che in relazione all’iva il ricorso al c.d. condono tombale previsto dalla L. 27 dicembre 1992, n. 289, art. 9, è inibito dalle regole unionali, come ribadito a più riprese anche dalle sezioni unite (si veda, da ultimo, Cass., sez. un., 6 luglio 2017, n. 16692).

In relazione alle altre imposte, a norma della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, il c.d. condono tombale è inibito dalla previa notifica di un processo verbale di constatazione.

E ciò perchè, in materia di condono, il processo verbale di constatazione con esito positivo è atto che segnala materia imponibile (vedi, in particolare, Cass., ord. 11 ottobre 2017, n. 23840); la segnalazione di materia imponibile è un ostacolo insormontabile alla definizione, in quanto questa rende definitivo l’imponibile, in base al quale l’imposta lorda si quantifica (Cass., sez. un., n. 16692/17).

3.2.- Con la sentenza impugnata il giudice d’appello sostiene che la segnalazione di materia imponibile si sia rivelata infondata, e a tal fine fa leva sulle sentenze passate in giudicato relative ai tre avvisi scaturiti dal processo verbale di constatazione e sul decreto di archiviazione della denuncia inoltrata dalla Commissione tributaria provinciale di primo grado.

Correttamente, quindi, l’Agenzia ha formulato le censure indicate, che aggrediscono il cuore delle valutazioni della Commissione tributaria regionale centrando l’oggetto del giudizio, diversamente da quanto sostiene in controricorso la contribuente.

3.3.- Senz’altro insoddisfacenti sono le valutazioni laconicamente sviluppate nella sentenza impugnata.

Erronea è quella che punta sul passaggio in giudicato delle sentenze concernenti gli avvisi.

Basti al riguardo il richiamo a Cass. 29 dicembre 2016, n. 27306, pronunciata in relazione alla richiesta della contribuente di rimborso dell’eccedenza emergente dalla dichiarazione relativa all’anno 2002, scaturente dall’appostazione dei componenti negativi del reddito che secondo l’Ufficio sono fittizi. In quell’occasione questa Corte ha chiarito che nessuna forza di giudicato potesse in quel caso esprimere la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma ha annullato per vizi formali l’avviso di accertamento emesso per l’anno 1998, non soltanto perchè non sussisteva in quel caso (come non sussiste in questo) identità oggettiva tra rapporto definito e rapporto da definire, ma anche perchè la pronuncia di una sentenza che dichiari la nullità dell’avviso di accertamento per motivi di forma, sia o no passata in giudicato, non solo non preclude, ma senz’altro impone all’amministrazione di emettere un nuovo avviso, col quale, se necessario, si annullerà il precedente.

3.4.- Illegittimo è anche il peso assegnato al decreto di archiviazione, poichè il relativo procedimento postula la mancanza di un processo e il provvedimento in sè è privo di definitività (tra varie, Cass. 18 aprile 2014, n. 8999).

Insoddisfacente è allora l’intero impianto della motivazione, affidata in definitiva ad affermazioni meramente assertive.

4.- Ne derivano l’accoglimento del ricorso, con la cassazione

della sentenza impugnata e il rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, affinchè esamini il merito della vicenda conformandosi ai principi che precedono e regoli le spese.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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