Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31041 del 28/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31041 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA
sul ricorso 28781-2012 proposto da:
MARIN CARLO quale legale rappresentante della cessata
“IMMOBILIARE DOMUS SRL”, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO GLENDI
con procura speciale del Not. Dr.ssa VALERIA TERRACINA
in VENEZIA rep. n. 15598 dell’11/12/2012;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 28/12/2017

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 40/2012 della COMM.TRIB.REG.ei
\fj- ljt”.79
VENEZIA depositata il 27/04/2012;

udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
ENZA LA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso ed in
subordine rimessione alle SS.UU.;
udito per il ricorrente l’Avvocato COGLITORE per
delega dell’Avvocato MANZI che si riporta agli scritti
difensivi depositati e chiede l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GENTILI che
ha chiesto il rigetto.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R. G. Carlo Marin, socio Immobiliare Domus s.r.l. c/ Agenzia delle entrate

Ritenuto che:
Carlo Marin ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R.
del Veneto, n. 40/12/11 dep. 27/4/2012, che su impugnazione di
due avvisi di accertamento notificatigli il 15 luglio 2009, sulla
scorta di processo verbale di constatazione, nella sua qualità di

s.r.l.” (ai fini Ires, Iva, Irap, per gli anni d’imposta 2004 e 2005),
in accoglimento dell’appello dell’Ufficio ha dichiarato
inammissibili i ricorsi introduttivi, per difetto di legittimazione e
interesse ad agire, essendosi la società cancellata dal registro
delle imprese in data 6 giugno 2008.
La C.T.R. ha accolto l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità
del ricorso introduttivo proposta dall’Agenzia delle entrate,
avente natura pregiudiziale e assorbente rispetto alle questioni di
merito, e di regolarità della notifica degli atti impositivi,
correttamente eseguita nei confronti della società contrariamente a quanto statuito dalla C.T.P. – in quanto
l’estinzione non risulta sia stata comunicata all’Ufficio “salvo
prendere atto in giudizio, come è avvenuto nella specie, di non
potere più agire per l’esecuzione nei confronti del debitore
originario ma eventualmente nei confronti dei soci alle condizioni
di cui all’art. 2495 c.c., evocandoli, quindi, se del caso, in
giudizio”.
L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.
Il ricorrente ha depositato successiva memoria.
Considerato che:
1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge (art.
100 e 276, comma 2, c.p.c.; artt. 46 e 53 d.lgs. 546/92; art.
2495 c.c., art. 36 dpr 602/73), per non avere la C.T.R. dichiarato
la cessazione della materia del contendere in relazione ad avvisi
di accertamento notificati a soggetto non più esistente. Ciò in
i

liquidatore e già legale rappresentante di “Domus immobiliare

relazione alla natura costitutiva dell’effetto estintivo conseguente
alla cancellazione della società dal registro delle imprese e della
rilevabilità d’ufficio dell’estinzione, per intervenuta cessazione
della materia del contendere (ex art. 46 dlgs. 546/92).
2. Il motivo è infondato.
2.1.Va rilevato che la società si era estinta (in data 6 giugno

(avvenuta in data 15 luglio 2009), e alla instaurazione del
giudizio di primo grado, di talché la stessa era priva della
legittimazione ad agire con l’originario ricorso.
2.2. Invero, a seguito della modifica dell’art.2495 c.c., le Sezioni
Unite di questa Corte hanno affermato che la cancellazione delle
società di capitali dal registro delle imprese determina
l’immediata estinzione della società, indipendentemente
dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, nel
caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data
successiva all’entrata in vigore dell’art. 4 del d.lgs. n. 6/03
(1.1.04), che, modificando l’art. 2495, co. 2. c.c., ha attribuito
efficacia costitutiva alla cancellazione (cfr. SS.UU. n. 4060/2010)
2.3. Nel caso in esame è pacifico che la società era estinta già
prima dell’introduzione del giudizio di primo grado. Ne discende
che la capacità processuale della suddetta società era venuta
meno, e conseguentemente anche la legittimazione a
rappresentarla dell’ex liquidatore, in quanto è connaturato
all’effetto estintivo il venir meno del potere di rappresentanza
dell’ente estinto in capo al liquidatore (Cass. n. 2444/2017; n.
22863/2011; S.U. n. 4060/2010 cit. e Cass. n. 22548/2010).
2.4. D’altronde — come hanno, del pari, statuito le Sezioni Unite
di questa Corte con sentenza n. 6070/2013 — a seguito
dell’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal
registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo
successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo
2

2008) in epoca anteriore alla notifica degli avvisi di accertamento

all’ente non si estinguono — il che sacrificherebbe ingiustamente
i diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne
rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della
liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei
debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”. Ne
discende che i soci, successori della società, subentrano, altresì,

estinzione è equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi
dell’art. 110 c.p.c.- in situazione di litisconsorzio necessario per
ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o
meno del rapporto sostanziale (Cass. 9418/01, 20874/04,
23765/08).
2.5. Nella fattispecie, l’accertamento del difetto di legitimatio ad
causam sin dal primo grado di giudizio, secondo giurisprudenza
costante, elimina

in radice

ogni possibilità di prosecuzione

dell’azione (cfr. Cass. n. 4853/2015, n. 21188/2014, n.
28187/2013): ricorre invero un vizio insanabile originario del
processo, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata
(v. Cass. n. 5736 del 23/03/2016; con riferimento al ricorso per
cassazione Cass. n. 2444 del 31/01/2017).
3. Dall’accoglimento del primo motivo del ricorso discende
l’assorbimento del secondo, col quale si deduce violazione di
legge (art. 2495 c.c.), censurando la sentenza impugnata per
avere dichiarato la nullità del ricorso introduttivo per inesistenza
della società, dati i dubbi interpretativi sugli effetti della
cancellazione della società.
4. In conclusione va rigettato il primo motivo del ricorso e
dichiarato l’assorbimento del secondo.
5. Le spese del giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili
perché la società era priva della legittimazione ad agire sin dal
primo grado del giudizio e le spese delle fasi di merito vanno

3

nella legittimazione processuale facente capo all’ente, la cui

compensate in ragione delle modifiche normative succedutesi
negli anni.
P.Q.M.

Rigetta il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo;
compensa le spese.
Roma, 12/10/2017

Il Consigliere est sore

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