Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31041 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 27/11/2019), n.31041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2907 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

M.M. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato

Giuseppe Martino (C.F.: MRT GPP 65P24 F735P);

– ricorrente –

nei confronti di:

EQUITALIA SUD S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (P.I.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce n.

648/2017, pubblicata in data 19 giugno 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 giugno 2019 dal consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel corso del procedimento esecutivo promosso dall’agente della riscossione Equitalia Sud S.p.A. mediante pignoramento di un credito vantato da M.M. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (a titolo di equa riparazione per ingiusta detenzione), il debitore M. ha proposto opposizione, deducendo l’impignorabilità del credito nonchè la nullità della notificazione delle cartelle di pagamento e del pignoramento.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Lecce.

La Corte di Appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il M., sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e/o comunque manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Non può prendersi in considerazione la memoria inviata dal ricorrente a mezzo posta (cfr. in proposito Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018, Rv. 648717 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 19/04/2016, Rv. 639477 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011, Rv. 616374 – 01: “l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria, perchè il deposito di quest’ultima è esclusivamente diretto ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto con il congruo anticipo – rispetto alla udienza di discussione – ritenuto necessario dal legislatore, e che l’applicazione del citato art. 134 finirebbe con il ridurre, se non con l’annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti”) e, di conseguenza, le argomentazioni in essa contenute, peraltro non idonee a superare i motivi di inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso che si esporranno.

2. Il ricorso è inammissibile, sotto diversi profili.

2.1 In primo luogo, non si rinviene in atti l’attestazione di conformità all’originale digitale della copia cartacea della relazione di notificazione – effettuata a mezzo P.E.C. – del ricorso, con sottoscrizione autografa del difensore.

Manca dunque la prova della regolare notificazione del ricorso ad entrambi gli intimati, che sono del resto rimasti tali.

Sebbene il ricorso, in quello che deve ritenersi il suo originale cartaceo (in quanto munito di sottoscrizione autografa del difensore), risulti tempestivamente depositato, il che esclude la sua improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, la mancata attestazione, a sua volta munita di sottoscrizione autografa del difensore, della conformità della copia cartacea della relazione di notificazione, avvenuta a mezzo P.E.C., all’originale telematico, si risolve nell’assoluta mancanza di prova della notificazione del ricorso stesso e nella sua conseguente inammissibilità (per l’impossibilità di ritenere “non contestata” la produzione della copia cartacea di atto originale telematico priva di attestazione di conformità con sottoscrizione autografa del difensore, arg. ex Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 01; per l’inammissibilità del ricorso, in caso di mancata documentazione della regolare effettuazione della sua notificazione entro l’udienza di discussione o l’adunanza camerale, in caso di mancata costituzione degli inmtimati, arg., ex multis, ex: Cass., Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008, Rv. 600790 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015, Rv. 636610 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 26108 del 30/12/2015, Rv. 638052 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018, Rv. 649461 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 8641 del 28/03/2019, Rv. 653531 – 01; risulta di conseguenza irrilevante, in totale mancanza di prova della notificazione del ricorso, anche la questione della regolarità della sua effettuazione all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce in luogo che all’Avvocatura Generale dello Stato).

2.2 Il ricorso è in ogni caso inammissibile anche in quanto tardivo.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 19 giugno 2017.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2013 e, quindi, essendo applicabile l’art. 327 c.p.c. nella formulazione conseguente alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il termine cd. lungo per impugnare era di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01).

Detto termine scadeva dunque in data 19 dicembre 2017.

Il ricorso risulta notificato a mezzo P.E.C. in data 17 gennaio 2018 (come conferma lo stesso ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2).

Esso è dunque tardivo e, come tale, manifestamente inammissibile anche sotto questo profilo.

Ciò esime la Corte dall’esame dei singoli motivi.

3. Per completezza espositiva, si osserva che neanche i singoli motivi del ricorso avrebbero potuto trovare accoglimento.

Con il primo motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., n. 3), violazione o falsa applicazione di una norma di diritto (art. 545 c.p.c., artt. 2,3,13 e 24 Cost.)”.

Secondo il ricorrente, il credito da indennizzo per riparazione di errore giudiziario o per ingiusta detenzione rientrerebbe tra quelli impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c..

Il motivo è manifestamente infondato.

Ai sensi dell’art. 545 c.p.c., comma 2, “non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri”.

Come correttamente rilevato dalla corte di appello, l’equa riparazione dovuta ai sensi dell’art. 314 c.p.p. in caso di ingiusta detenzione, pur non avendo natura risarcitoria, certamente non può considerarsi o in qualche modo essere equiparata ad un sussidio di grazia o di sostentamento in favore di soggetto bisognoso. Basti considerare che il relativo credito prescinde totalmente dalla situazione patrimoniale dell’avente diritto e dalla sua situazione di povertà o bisogno economico, trovando esclusivo titolo e fondamento nell’ingiustizia della detenzione da questi subita, pur in mancanza di colpe (secondo l’insegnamento di questa Corte, si tratta di “uno strumento indennitario da atto lecito e non risarcitorio, diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non, procurate dalla privazione della libertà, attraverso un sistema di chiusura con il quale l’ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe, compressa, correlando, perciò, la quantificazione dell’indennizzo alla sola durata ed intensità della privazione della libertà, salvo gli aggiustamenti resi necessari dall’evidenziazione di profili di pregiudizio più vasti ed esuberanti rispetto al “fisiologico” danno da privazione della libertà”; così Cass. pen, Sez. 4, n. 21077 del 01/04/2014 – dep. 23/05/2014, Silletti, Rv. 25923701).

Di conseguenza, il relativo credito non può in nessun modo ritenersi compreso tra quelli per i quali l’art. 545 c.p.c. prevede un eccezionale regime di impignorabilità (in deroga al generale principio di cui all’art. 2740 c.c.), eccezionale regime evidentemente correlato al loro scopo, in senso lato alimentare o comunque diretto soddisfare necessità economiche legate ai bisogni primari del creditore famiglia.

Con il secondo motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., n. 3), violazione o falsa applicazione di una norma di diritto: D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e ss. mm. e integrazioni in combinato con l’art. 140 c.p.c. e con il D.P.R. n. 223 del 1989, artt. 6, 7 e 10 bis. Art. 360 c.p.c., n. 5), omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”. Il secondo motivo del ricorso, riguarda il motivo di opposizione relativo alla regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento e del pignoramento.

Si tratta di un motivo certamente inquadrabile nell’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. (avendo ad oggetto non il diritto di procedere ad esecuzione forzata del creditore ma la regolarità degli atti del procedimento esecutivo di riscossione o comunque preliminari all’esecuzione).

In relazione allo stesso, di conseguenza, deve rilevarsi (ciò che è possibile anche di ufficio nella presente sede, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3) l’inammissibilità dell’appello proposto dall’opponente, in quanto la sentenza di primo grado era suscettibile di impugnazione esclusivamente a mezzo di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.. Per questo aspetto, la sentenza impugnata, che ha confermato la decisione di primo grado e che andrebbe cassata senza rinvio, per l’inammissibilità del gravame stesso, potrebbe comunque trovare conferma, sulla base dell’indicata diversa motivazione, con correzione di quella enunciata dalla corte di appello.

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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