Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31040 del 28/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31040 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA
sul ricorso 25772-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

BRAMBILLA ENRICA;
– intimata nonchè contro

EQUITALIA

ESATRI

SPA

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 28/12/2017

in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio
dell’avvocato TORRISI SALVATORE, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIUSEPPE FIERTLER giusta delega
in atti;
– resistente con atto di costituzione –

BRAMBILLA ENRICA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato
STEFANO LUPIS, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ROBERTO FALESSI giusta delega a margine;
– controricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, EQUITALIA ESATRI SPA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 106/2009 della COMM.TRIB.REG.
Lode o. A
MILANú depositata il 15/09/2009;

La i

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
ENZA LA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per la controricorrente l’Avvocato FALESSI che
ha chiesto il rigetto.

Nonché da:

R.G. 25772/2010 Agenzia delle entrate c/ Brambilla Enrica

Ritenuto che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza
della C.T.R. della Lombardia, n. 106/13/09 dep. 15.9.2009, che
in controversia contro cartella di pagamento per Iva anno 1998 e

accomandataria della “AO Entertainmen s.a.s. di Brambilla Enrica
& c.”, a seguito della mancata impugnazione della cartella da
parte della società, ha respinto l’appello dell’Ufficio. La C.T.R. ha
confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto
tardiva la notifica della cartella, ex art. 5 bis 106/2005, conv. in
L. 156/2005, rilevando che la parte processuale del giudizio di
primo grado, contrariamente a quanto eccepito dall’Ufficio, è la
contribuente Enrica Brannbilla, e non la società di cui essa è socia
accomandataria.
Enrica Brambilla si costituisce con controricorso e deposita
successiva memoria.
Considerato che:

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione della controricorrente,
contenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c., consistente nella
deduzione, mai proposta nei precedenti gradi di merito, che la
società risultava cancellata dal registro delle imprese prima della
notifica della cartella, in quanto eccezione nuova, oltre che non
documentata, mancando pertanto di autosufficienza, in relazione
alla omessa indicazione di concreti elementi e della indicazione
della data della pretesa cancellazione, e come tale inammissibile.
In ogni caso il motivo è infondato, non avendo fondamento la tesi
per cui, successivamente al verificarsi dell’estinzione della società,
non sia più possibile l’iscrizione a ruolo a nome della società

R.G. 25772/2010 Agenzia delle entrate c/ Brambilla Enrica

Irap anno 1999, notificato a Enrica Brambilla quale socia

medesima di tributi da essa non versati e che, per converso, ove
tale iscrizione venga effettuata, la stessa debba considerarsi nulla.
Infatti a norma dell’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, la
formazione del ruolo va operata a nome del contribuente,
indipendentemente dal fatto che lo stesso sia oppure no, al
momento di tale iscrizione, ancora esistente, sia con riferimento al

09/01/2014, n. 228; Cass. 19/10/1988, n. 5691), sia nell’ipotesi
in cui il soggetto estinto sia una società, ancorché di persone,
atteso che anche per esse la norma prescinde dalla sua attuale
esistenza al momento della formazione del ruolo. Del tutto
correttamente, quindi, il debito tributario validamente iscritto a
ruolo nei confronti della contribuente (società estinta) è stato
ritenuto azionabile nei confronti dei soci, sia perché coobbligati
solidali, sia perché, comunque, successori ex lege della società
medesima (v. Cass. Sez. U. 12/03/2013, n. 6070 e n. 6072).
2. Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione di legge (art.
2291, 2304 e 2318 c.c., dell’art. 1 comma 5 bis lett. c) del dl.
106/2005, conv. in I. 156/2005 e dell’art. 19 d.lgs. 546/92),
essendo stata intrapresa nei termini di legge la riscossione nei
confronti della società e – non essendo stato soddisfatto il credito
erariale – legittimamente esperita l’azione esecutiva nei confronti
dei soci illimitatamente responsabili (nel caso di specie Enrica
Brambilla), anche senza necessità di notificare ad essi la cartella
di pagamento nei termini di decadenza di cui all’art. 1 comma 5
bis lett. c) dl. 106/2005. Avrebbe pertanto errato la C.T.R.
ritenendo che l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto
notificare la cartella anche ai soci, nei termini di decadenza
imposti per la riscossione nei confronti dell’obbligato principale.
3. Va premesso che, contrariamente a quanto eccepito dalla
controricorrente, con l’indicato motivo l’Agenzia delle entrate non
2

R.G. 25772/2010 Agenzia delle entrate c/ Brambilla Enrica

contribuente persona fisica (v. Cass. 08/04/2016, n. 6856; Cass.

pone una domanda nuova, trattandosi di censura con cui si
denunzia un errore di diritto senza ampliare l’ambito delle
questioni sottoposte al riesame della Corte: ciò integra una mera
difesa, che non comporta l’allegazione di alcun fatto impeditivo,
modificativo o estintivo della pretesa dedotta in giudizio, ma solo
la contestazione della fondatezza in diritto della richiesta di

4. Ciò premesso il ricorso è fondato e va accolto.
Va ribadito il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo Cass. n. 12953/2017), che «dopo la riforma del
diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora
all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente
alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il
venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società
estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù
del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che
sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma
si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto
riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda
che, “pendente societate”, fossero limitatamente o
illimitatamente responsabili per i debiti sociali» (S.U. n. 6070 del
12/03/2013).
Da tale principio di diritto consegue che l’accertamento per IRAP
ed IVA emesso nei confronti della “AO Entertainmen s.a.s. di
Brambilla Enrica & c.” è stato correttamente notificato alla socia
accomandataria quale “successore” anche nelle correlative
obbligazioni societarie, sicché, statuendo contrariamente, la
C.T.R. ha violato il principio generale di cui all’art. 2312, secondo
comma, cod. civ. (cfr. in termini e nello stesso senso Cass. n.
23577/2012; n. 12953/2017).

3

R.G. 25772/2010 Agenzia delle entrate c/ Brambilla Enrica

controparte (S.U. n. 35 del 29/01/2001).

5. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con
rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese, alla C.T.R. della Lombardia, in diversa

Roma, 12/10/2017
Il Consigli

e estensore

composizione.

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