Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3104 del 17/02/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3104 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 16924-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

VILLAUTO SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.
FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato GIANNI DI
MATTEO, che lo rappresenta e difende giusta delega a
margine;

Data pubblicazione: 17/02/2016

- controricorrente

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.
di

144/2009
LATINA,

della

depositata

1’11/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

TRICOMI;

si fa presente che l’Avvocato DI MATTEO ha depositato
a mezzo posta istanza di rinvio con allegata
certificazione medica, per impedimento dell’Avvocato
stesso a difendersi;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che non
si oppone al rinvio nel merito chiede l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 10/12/2015 dal Consigliere Dott. LAURA

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RITENUTO IN FATTO

All’esito di una verifica parziale diretta (conclusa con pvc notificato il 14.11.03) era
risultato che la contribuente aveva effettuato acquisti di autoveicoli da due società
estere, la Londoco LTD e la Convent LTD, con sede a Londra, con indebita
applicazione del regime IVA del margine; era emerso altresì che per gli stessi acquisti di
autoveicoli non erano stati assolti gli obblighi di registrazione previsti per gli acquisti
intracomunitari, né erano stati per essi presentati gli elenchi riepilogativi INTRASTAT.
2. Il ricorso della contribuente veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale
di Frosinone, la cui decisione era confermata in appello dalla Commissione tributaria
regionale del Lazio con la sentenza n. 144/40/09, depositata il 11.05.09 e non notificata.
3. Il secondo giudice sosteneva che nel caso in esame, come accertato dalla G. di F. , le
società venditrici avevano applicato il regime del margine, per cui l’operato della
società risultava corretto ai sensi dell’art.36, comma 1, del DL n.41/1995 e che la
circostanza dedotta dall’Ufficio, secondo la quale era emerso che oggetto delle cessioni
non erano veicoli definitivamtne tassati perché erano stati commercializzati da società
europee operanti nel campo dell’autonoleggio, non era elemento di per sé idoneo a
comprovare la detrazione dell’IVA da parte delle stesse, in quanto non vi era stato
nessun riscontro analitico che tale detrazione fosse stata effettuata.
Confermava altresì il giudizio di carenza motivazionale dell’atto di accertamento poiché
il contenuto essenziale dei documenti richiamati non era stato riprodotto, giacchè lo
stesso Ufficio riconosceva di avere riprodotto una sintesi delle indagini esperite dagli
Organi collaterali esteri, con la conseguenza che la società era stata posta nella
condizione di conoscere solo una fase del procedimento di verifica nei confronti degli
operatori esteri.
Escludeva di poter ravvisare in capo alla società controllata una responsabilità per non
aver verificato in capo al cedente la effettiva sussistenza dei requisiti per l’applicazione
del regime del margine, poiché la Villauto non aveva compiuto alcuna scelta in merito
al regime IVA da applicare, essendosi uniformata a quanto risultante dalle fatture delle
ditte cedenti, senza poter operare un apprezzamento critico sulle scelte di terzi.
4. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi a cui
replica la società contribuente in liquidazione. In data 30.11.2015 il difensore costituito
della Villauto SRL ha depositato istanza di rinvio così motivata “in conseguenza

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Cons. est. Laura Tricorni

1. Con l’avviso di accertamento n. RC2030100447, notificato il 23.11.2006, l’Agenzia
rettificava ai fini IVA, ai sensi dell’art.54, comma 5, del DPR n.63311972, la
dichiarazione dei redditi della società Villauto SR!, esercente il commercio di
autoveicoli, per l’anno di imposta 2002, applicando sanzioni e accessori.

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dell’intervento operatorio subito il 27.10. u.s., di cui alla allegata certificazione, il
presente difensore è impossibilitato a presenziare all’udienza per legittimo impedimento”.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.2. Ricorda la Corte che, secondo consolidati principi, nel giudizio di cassazione, la
comunicazione fatta dall’unico difensore di essere impossibilitato a presenziare
all’udienza per legittimo impedimento deve essere accompagnata da idonea certificazione
medica, altrimenti, mancando la prova del legittimo impedimento, il rinvio dell’udienza di
cui all’art.379 cod. proc. civ. non sarebbe giustificato ( cfr. Cass. n. 24787/2010).
Inoltre 1′ ‘istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento
del difensore, ai sensi dell’art. 115 disp. att. cod. proc. civ., deve fare riferimento
all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà
generalmente consentita dall’art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e tale da rendere
riconducibile all’esercizio professionale del sostituito l’attività processuale svolta dal
sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente
all’organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento
dell’udienza. (Cfr. Cass. Ord. SS.UU. n.4773/2012; Cass. n. 22094/2014).
1.3. Orbene, sulla scorta di tali principi l’istanza va respinta.
Osserva la Corte che la documentazione medica versata in atti non attesta la impossibilità
attuale a presenziare all’udienza. Invero l’unica prognosi, di quaranta giorni, si rinviene
nella “relazione di dimissione ortopedica e fisiatrica”, emessa in data 28.10.2015 a
seguito di intervento chirurgico, e risulta oramai decorsa ed i successivi certificati del
04.11.2015 e del 23.11.2015, non contengono ulteriori prognosi. In particolare l’ultimo
certificato, datato 23.11.2015, riferisce “rottura tendine di Achille sinistro in trattamento
— si richiede visita specialistica ortopedica tra tre settimane”, limitandosi a riportare la
diagnosi ed a prescrivere la visita di controllo, senza attestare che la infermità sia
temporaneamente invalidante e senza pronunciare una prognosi.
L’istanza inoltre non contiene alcun riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante
delega conferita ad un collega.
2.1. Si deve quindi passare all’esame dei motivi di ricorso.
2.2. Primo motivo – Violazione e falsa applicazione dell’art.36 del DL n.41/1995, conv.
in L n.85/1995, e modificato dl DL n.415/1995 (art.360, comma 1, n.3, cpc).
Sostiene la ricorrente che la Ctr ha errato nel ritenere di poter prescindere dalla
considerazione del regime IVA concretamente applicato nei passaggi “a monte”, con
riferimento all’acquisto di autovetture usate da parte di un operatore nazionale con la

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Cons. est. Laura Tricorni

1.1. Preliminarmente va esaminata la richiesta di rinvio avanzata dal difensore.

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2.3. Secondo motivo — Violazione e falsa applicazione dell’art.36 del DL n.41/1995,
conv. in L n.85/1995, e modificato dl DL n.415/1995, nonché dell’art.2697 cc (art.360,
comma 1, n.3, cpc).
Secondo la ricorrente, la Ctr avrebbe indebitamente ritenuto che la società verificata era
sollevata dall’onere della prova positiva su di essa incombente circa l’applicazione del
regime del margine, ritenendo erroneamente che spettasse all’Ufficio fornire la prova
negativa dell’inapplicabilità del suddetto regime.
2.4. Terzo motivo — violazione e falsa applicazione dell’art.36 del DL n.41/1995, conv.
in L n.85/1995, e modificato dl DL n.415/1995 (art.360, comma 1, n.3, cpc).
La ricorrente sostiene l’erroneità della statuizione della Ctr, secondo la quale la
circostanza dell’esercizio di attività di autonoleggio da parte delle società fornitrici non
costituiva elemento idoneo a comprovare la originaria detrazione dell’IVA, laddove
invece la normativa in esame non esonera il cessionario nazionale dall’onere di
cautelarsi con v« erifiche contabili e fiscali relative al rapporto tra i primi cessionari ed i
successivi operatori risultanti dall’esame dei libretti di circolaziokt circa la qualità di
soggetti IVA degli originari proprietari delle autovetture.
2.5. I primi tre motivi, possono essere trattati congiuntamente in quanto attengono
all’applicazione del cd. regime del margine.
2.6. Innanzi tutto va considerato che l’applicazione del cd. “regime del margine” non
presuppone solo la ricorrenza di una qualità oggettiva degli autoveicoli, consistente
nell’essere “usati”, ma anche una particolare condizione soggettiva dei dante causa che
abbia determinato l’assolvimento ab origine dell’IVA sull’acquisto , come peraltro
afferma la stessa Ctr, e non esclude la necessità, da parte del cessionario, di una verifica
più approfondita delle condizioni legittimanti l’utilizzo di tale agevolazione anche da
parte del cedente.
2.7. In proposito va ricordato, come più volte affermato da questa Corte, con argomenti
che si condividono che “In tema di IVA, il regime del margine di utile di cui all’art. 36
del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, siccome
rappresenta un regime speciale rispetto all’ordinario regime impositivo riguardante gli
acquisti intracomunitari, impone al contribuente di provare la sussistenza dei
presupposti che ne consentono l’applicazione, e, quindi, la mancata detrazione dell’IVA
all’acquisto da parte del cedente, tutte le volte in cui la contestazione
dell’Amministrazione trovi fondamento in elementi oggettivi che privino di attendibilità

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Cons. est. Laura Tricorni

mediazione di un soggetto interposto, pur risultando dai libretti di circolazione che gli
originari cedenti comunitari erano società di autonoleggio, ovvero società di capitali che
avevano utilizzato le autovetture quali beni dell’impresa, detraendo l’IVA assolta
sull’acquisto, laddove la disciplina in esame, avrebbe imposto di prendere in
considerazione il regime Iva effettivamente applicato nei passaggi precedenti, come
risultante dai libretti di circolazione e dalla natura del cedente comunitario.

le indicazioni contenute nella fattura emessa nei confronti del cessionario.” (Cass. Sent.
n. 8828/2012). In particolare va ribadito che “In tema di IVA, ai fini dell’applicazione
negli acquisti intra-comunitari del regime del margine di utile di cui all’art. 36 del d.l. 23
febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, non costituisce unica
condizione la regolarità formale della fattura emessa dal cedente, poiché in tal modo si
attribuirebbe a tale documento un’efficacia probatoria, in realtà non prevista, in
relazione all’esistenza dei presupposti giustificativi di tale regime fiscale, e cioè che il
cedente abbia assolto l’imposta in modo definitivo e risponda ad uno dei requisiti
soggettivi indicati dalla medesima disposizione, configurandosi o come privato
consumatore, o come soggetto che non abbia potuto detrarre l’imposta per aver destinato
i beni ad attività esente, ovvero che agisca in regime di franchigia nel proprio Stato
membro, ovvero ancora che abbia a sua volta assoggettato il proprio acquisto al regime
del margine di utile.” (Cass. Sent. n. 8828/2012).
2.8. Pertanto “Colui il quale intenda avvalersi, per il pagamento dell’IVA su beni
acquistati da soggetti residenti in altro Stato membro, dello speciale regime del
“margine di utile”, ha l’obbligo di accertarsi della sussistenza dei presupposti di
applicabilità di quel regime, tra i quali la circostanza che il cedente del bene non abbia
potuto esercitare, nel suo Paese, alcuna rivalsa per l’imposta versata quando acquistò
quel bene. Tale accertamento non può limitarsi ad un mero controllo di regolarità
formale delle fatture emesse dal cedente, ma deve estendersi al controllo della regolarità
sostanziale dell’operazione, a condizione che esso sia possibile alla stregua dell’ordinaria
diligenza esigibile dal cessionario” (Cass. Sent. n. 8636/2012).
2.9. Ne discende che, anche se va escluso che il regime del cd. “margine” abbia
carattere agevolativo, come erroneamente sostenuto dalla difesa dell’Agenzia delle
Entrate, lo stesso è un regime speciale di assolvimento dell’imposta, per cui è onere di
colui che richiede di accedervi provare la effettiva ricorrenza di tutti gli elementi
normativamente richiesti, sia oggettivi che soggettivi, per cui ha errato la CTR nel
ritenere applicabile il cd “regime del margine” sulla ricorrenza di una mera verifica
della fattura emessa dal venditore estero che aveva dichiarato di avere a sua volta
applicato il regime del margine.
2.10. La sentenza in esame non ha dato corretta applicazione a tali principi e va, quindi,
emendata.
3.1. Quarto motivo — violazione e falsaApplicazione dell’art.54 del DPR n.633/1972,
nonché dell’art.42 del DPR n.600/1973, nonché dell’art.7 della L n.212/2000 (art.360,
comma 1, n.3, cpc), sintetizzato nel seguente quesito ” Dica la Corte se in presenza di
un atto di accertamento che individua gli elementi sulla cui base si è proceduto al
recupero a tassazione dell’IVA ordinaria, contestando l’applicazione del regime in base
alla natura dei soggetti cedenti (società di autonoleggio che avevano potuto detrarre
l’IVA) — violi gli artt.54 del DPR n.633/1972, 42 del DPR n.600/1973 e 7 della L
n.212/2000 la sentenza della Ctr che dichiara l’invalidità di tale atto per difetto di
motivazione, mentre le norme suddette (correttamente intese nel senso che il contenuto
motivazionale dell’atto impositivo è strumentale alla sua funzione di provocatio ad
opponendum) avrebbe dovuto indurre a ritenere perfettamente assolta nel caso in esame

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la predetta funzione, in quanto gli atti difensionali del contribuente sono stati incentrati
proprio sulla confutazione della ipotesi ricotruttiva che ora la Ctr pretende di
considerare male identificata”.

3.3. La illegittimità della motivazione è stata affermata dalla CTR con specifico
riguardo alla mancata riproduzione nell’avviso delle risultanze delle indagini esperite
dagli organismi collaterali esteri: la Commissione territoriale ha infatti affermato (fol. 8
della sentenza) che in contrasto con l’art.42 del DPR
n.600/1973 e che .
3.4. Tale assunto è errato e va confutato.
3.5. Come già affermato da questa Corte con principio a cui intende darsi adesione “In
tema di avviso di accertamento, deve escludersi la nullità della motivazione ex art. 56
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o ex art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 per il
solo fatto che i verbali di atti di indagine di altri Stati, su cui può fondarsi
legittimamente l’accertamento in materia di IVA, quale imposta armonizzata, non siano
stati allegati o riprodotti integralmente, ma siano solo menzionati nel processo verbale
di constatazione, regolarmente notificato al contribuente, atteso che, da un lato,
l’Amministrazione finanziaria deve porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa
tributaria nei suoi elementi essenziali, ma non è tenuta ad includere nell’avviso la notizia
delle prove, e ; dall’altro lato, per il diritto comunitario è sufficiente che le indicate
informazioni siano in qualsiasi modo accessibili al contribuente, anche in forma
riassuntiva, e possano essere contestate attraverso l’impugnazione dell’atto che le
recepisce.” (Cass. n.26472/2014)
Invero, nel caso in esame, le difese svolte dalla contribuente attraverso l’impugnazione
nel corso del giudizio rendono palese la conoscenza della pretesa tributaria nei suoi
elementi essenziali, in quanto nell’avviso di accertamento erano stati riprodotti i risultati
degli atti ispettivi delle Autorità estere oggetto di contestazione.
4.1. In conclusione il ricorso va accolto su tutti i motivi e la sentenza impugnata va
cassata. La controversia, non essendo necessari ulteriori valutazioni può essere decisa
nel merito con il rigetto del ricorso originariamente proposto.

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3.2. Anche questo motivo è fondato.

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4.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata
in dispositivo e le spese di giudizio delle fasi di merito sono compensate.
P.Q.M.
la Corte di cassazione,

– condanna la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che
liquida nel compenso di E. 12.000,00, oltre spese prenotate a debito, e compensa le
spese di giudizio delle fasi di merito.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 10 dicembre 2015.

– accoglie il ricorso su tutti i motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso originario;

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