Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3104 del 11/02/2010
Cassazione civile sez. III, 11/02/2010, (ud. 08/01/2010, dep. 11/02/2010), n.3104
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno
Buozzi n. 82, presso lo studio degli avv.ti Iannotta Gregorio ed
Antonella Iannotta, che lo rappresentano e difendono giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
MA.EN., elettivamente domiciliato in Roma, Via Berengario n.
7, presso lo studio dell’avv. Fede Angelo, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avv. Pierantonio Fantaguzzi giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 673/04 in data
25 febbraio 2004, pubblicata il 5 marzo 2004.
Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;
udito l’avv. M. Perrotta per delega dell’avv. Gregorio Iannotta;
udito il P.M. in persona del Cons. FEDELI Massimo che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con scrittura privata (OMISSIS) Ma.En. conferiva al dott. Prof. M.F. l’incarico di assistenza medico-legale nella vertenza di risarcimento dei danni subiti in relazione ad un intervento chirurgico al quale era stato sottoposto in data (OMISSIS), pattuendo il corrispettivo in misura pari al 10% del risarcimento conseguito per i soli danni alla persona; le parti concordavano che, in caso di interruzione del rapporto professionale o per qualsivoglia controversia concernente le prestazioni professionali, si impegnavano di comune accordo a rivolgersi al Consiglio dell’Ordine dei Medici di Milano perchè deliberasse con efficacia vincolante sulla parcella spettante.
Con atto in data 12 settembre 1999 il M. citava in giudizio il Ma., esponendo che in esecuzione dell’incarico professionale conferitogli aveva redatto una consulenza medico legale di parte presentata al Tribunale di Milano nel processo instaurato per ottenere il risarcimento del danno; in seguito aveva prestato la propria assistenza sin a quando con lettera raccomandata (OMISSIS) aveva comunicato al Ma. il suo recesso dal rapporto;
successivamente, in esecuzione degli accordi presi, si era rivolto all’Ordine dei Medici di Milano, che aveva liquidato gli onorari di sua spettanza in L. 9.310.000.
Si costituiva il Ma. rilevando che il M. era stato gravemente inadempiente: la perizia non gli aveva arrecato alcuna utilità e a seguito del recesso del M. aveva, dovuto rivolgersi ad altro professionista, cui aveva corrisposto un compenso di L. 2.500.000; il compenso richiesto, in ogni, caso, non era proporzionato al valore della controversia.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 20 gennaio 2001, ritenuta la pretesa dell’attore conforme all’accordo di rinviare, in caso di interruzione del rapporto, la determinazione degli onorari all’ordine professionale competente ed irrilevanti le difese del convenuto attinenti al giudizio dallo stesso promosso per risarcimento dei danni, condannava il Ma. a pagare al prof. M. l’importo di L. 9.310.000, oltre a L. 465.000 per spese.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 5 marzo 2004, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dal M., che condannava alla rifusione delle spese di lite:
riteneva che pur riconosciuta la legittimità della liquidazione della parcella da parte dell’ordine professionale, il medico era inadempiente quanto alla obbligazione assunta, poichè si era limitato a redigere una perizia stragiudiziale prima che fosse stato nominato da giudice il C.T.U., pervenendo a conclusioni erronee e smentite dai successivi accertamenti medico legali.
Propone ricorso per cassazione M.F. con unico motivo.
Resiste con controricorso Ma.En..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia con l’unico, articolato motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2237 c.c., comma 2 nonchè degli artt. 1321 e 1322 c.c. e dei principi che regolano il recesso dal contratto di prestazione d’opera intellettuale, dell’art. 1362 e segg. c.c. in tema di interpretazione del contratto; degli artt. 1321, 1322, 1372 e 1374 c.c. e dei principi che regolano l’autonomia privata; degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. in tema di valutazione delle prove; la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia: in particolare, la Corte d Appello aveva omesso di valutare sia l’opera effettivamente prestata dal medico, sia la motivazione della liquidazione della parcella da parte dell’ordine professionale, nella quale si da atto in modo analitico delle singole attività prestate dal professionista.
La sentenza impugnata ha dato atto della validità della clausola che prevedeva il diritto al compenso a favore del professionista anche in caso di recesso e indipendentemente dalle motivazioni dello stesso, in deroga a quanto prevede l’art. 2237 c.c., comma 2; ha ritenuto invece l’infondatezza delle domanda proposta dal professionista perchè inadempiente alla obbligazione assunta. Il recesso fu comunicato al cliente prima ancora che iniziassero le operazioni peritali nel processo instaurato dal Ma. per ottenere il risarcimento per un intervento chirurgico che avrebbe dato luogo a postumi permanenti, tant’è che fu necessaria la nomina di altro consulente di parte che sostenesse le ragioni dello stesso Ma.;
la consulenza di parte redatta dal M. prima che la causa avesse inizio, non ebbe quindi alcuna utilità’ per il cliente, tenuto anche conto del fatto che essa si rivelò erronea, avendo riconosciuto l’esistenza di postumi permanenti pari al 20%, mentre il C.T.U. escluse la presenza di postumi permanenti e a tale valutazione aderì anche il consulente di parte nominato successivamente dal Ma..
La censura di omessa valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere intesa, a far valere – a pena di inammissibilità in difetto di loro specifica indicazione – carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Non può, invece, essere intesa a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della norma in esame.
Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).
In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità.
Tenuto conto della particolare natura della controversia e delle diverse decisioni assunte dai giudici del merito, appare conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010