Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31039 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 30/11/2018), n.31039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26589-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 1,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO POLISI;

– ricorrente –

contro

D.A.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI

CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato SIMONA GRASSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE DEL VECCHIO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 116/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 04/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

D.A.E. proponeva ricorso innanzi alla CTP di Napoli, avverso la cartella esattoriale n.(OMISSIS), notificata il 5.8.2009, con cui l’Agenzia delle entrate chiedeva il pagamento dell’imposta di successione principale, anno 2003, eccependo la decadenza della pretesa tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. La CTP rigettava il ricorso. La sentenza veniva appellata dal contribuente innanzi alla CTR della Campania, ritenendo la decadenza della pretesa impositiva per decorso del termine triennale, ai sensi della norma sopra citata. La CTR, con sentenza n. 116/33/13, accoglieva il ricorso. Equitalia Sud S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo. D.A.E. si è costituito con controricorso. L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, lett. c) e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, in relazione ai termini di decadenza e prescrizione della imposta di successione, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e dell’art. 5 c.p.c.. Parte ricorrente lamenta che la CTR, non accogliendo le eccezioni sollevate da Equitalia e dall’Agenzia delle entrate avrebbe ritenuto illegittimamente applicabile alla fattispecie il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, lett. c), disapplicando la speciale disciplina normativa prevista in tema di imposte indirette di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, secondo cui il credito dell’Amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni. Si deduce, altresì, l’evidenza del vizio motivazionale della sentenza impugnata, in ordine alla specifica eccezione legata alla applicabilità del termine decennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, denunciandosi la contraddittorietà nella parte in cui se la CTR ha ritenuto applicabile in via estensiva il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, previsto per l’IVA e per le imposte dirette, in virtù dell’assenza di un termine certo, previsto per le imposte indirette, dall’altro, in maniera illogica, ha ritenuto che, nonostante la intervenuta decadenza, alla Amministrazione finanziaria non fosse preclusa la possibilità di agire entro il termine prescrizionale di dieci anni con “gli ordinari mezzi esecutivi previsti dal sistema”.

2. La censura è fondata.

Questa Corte ha affermato il principio, a cui si intende dare continuità, secondo cui: “In tema di imposta di registro, una volta definitivo l’avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito, opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, non trovando applicazione nè il termine triennale di decadenza, previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, concernente l’esercizio del potere impositivo, nè il termine di decadenza contemplato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3, in quanto l’imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il D.Lgs. n. 46 del 1999” (Cass. n. 11555 del 2018). Tale principio si desume da quanto varie volte stabilito da questa Corte secondo cui il termine di decadenza triennale D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 76, concerne l’esercizio del potere impositivo accertativo, non già quello di riscossione. Con la conseguenza che, esauritasi la fase di accertamento del credito tributario (non diversificandosi, da questo punto di vista, l’ipotesi in cui la definitività della pretesa scaturisca da giudicato, invece che dalla mancata opposizione dell’atto di accertamento, come nella specie), non resta che la disciplina della realizzazione di un credito certo, liquido ed esigibile, per regola assoggettata all’unico limite della prescrizione decennale D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 78 e art. 2946 c.c. (Cass. n. 13428 del 2016).

Quindi, in tema di imposta di successione, non si applica il termine di decadenza sancito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 3, bensì quello di prescrizione decennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, trattandosi di imposta non inclusa nell’ambito di operatività del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, in quanto non ricompresa nei tributi cui fa riferimento il D.Lgs. n. 46 del 1999, che, successivamente al D.P.R. n. 43 del 1988, ha nuovamente escluso dai ruoli e dalla decadenza tutte le imposte diverse da quelle sul reddito e dall’IVA (Cass. n. 20153 del 2014; Cass. n. 12748 del 2014).

3. La CTR non ha fatto buon governo dei principi espressi, avendo ritenuto applicabile nella fattispecie il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, lett. c), con la conseguenza che il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Le spese di lite dei gradi di merito, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca dell’introduzione della lite, vanno interamente compensate tra le parti, mentre la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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