Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31038 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 30/11/2018), n.31038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26436-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ALBERTO GIORDANO;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATONE

15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO PISANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 05/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

M.G. impugnava nove cartelle di pagamento presupposte ad un avviso di iscrizione ipotecaria, assumendone l’omessa notifica, il difetto di motivazione e l’estinzione delle pretese creditorie per prescrizione e/o decadenza. La CTP di Napoli, con sentenza n. 256/24/11, accoglieva il ricorso limitatamente alle cartelle di pagamento riferite a tributi erariali. Equitalia Sud s.p.a. spiegava appello, che veniva rigettato dalla CTR della Campania, con sentenza n. 105/48/13, in ragione del difetto di prova della notifica delle cartelle di pagamento presupposte all’iscrizione ipotecaria. Equitalia Sud S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi. M.G. si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR avrebbe omesso di accertare e pronunciare sulla preventiva e regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte alla “minaccia di pignoramento”, ritenuta dalla Commissione Provinciale assolutamente carente di prova documentale. La CTR non avrebbe tenuto conto del regolare deposito della documentazione, sia in primo che in secondo grado, dando per scontato un fatto non accertato neppure dalla CTP e, dunque, non pronunciandosi sulla relativa domanda.

1.1. Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.

E’ inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, “si da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte” (Cass. n. 17049 del 2015), “essendo in tal caso indispensabile la conoscenza puntuale dei motivi di appello”(Cass. n. 14561 del 2012), atteso che il ricorrente non può limitarsi genericamente alla illustrazione della censura o rinviare all’atto di impugnazione, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. n. 22880 del 2017).

Inoltre, parte ricorrente, ha omesso di indicare in quale specifico atto dei giudizi di merito le istanze difensive pretermesse siano state dedotte, nè ha provveduto, essendo in contestazione la rituale notifica delle cartelle di pagamento, alla trascrizione integrale delle relate di notifica, che, essendo stata omessa, determina l’inammissibilità delle doglianze (Cass. n. 5185 del 2017).

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e dell’art. 615 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Parte ricorrente lamenta che l’atto impugnato dal contribuente non rientrerebbe, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, tra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario, trattandosi di un ricorso avverso una “minaccia di pignoramento”, regolarmente anticipata dalla notificazione delle cartelle presupposte sicchè, essendo contestato il diritto della parte ricorrente a procedere all’esecuzione forzata, l’opposizione andrebbe proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e ss., innanzi al giudice ordinario.

3. Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, comma 2, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, atteso che Equitalia Sud S.p.A. avrebbe fornito sin dal primo grado la prova di avere avviato correttamente ed esclusivamente la procedura a garanzia del proprio credito, mediante la regolare notifica delle cartelle e della iscrizione ipotecaria, entro l’ottavo mese successivo alla consegna del ruolo. Si assume che entrambi giudici del merito avrebbero erroneamente individuato nella mancata prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento la ragione della nullità delle stesse e dunque del credito azionato, sulla base della mera dichiarazione del ricorrente, ritenuta prova sufficiente, che avrebbe agito esclusivamente avverso la “minaccia di pignoramento”, a fronte di tutte le copie conformi delle relate di notifica delle cartelle esattoriali depositate dal Concessionario.

4. I motivi sono inammissibili per carenza di autosufficienza. Va preliminarmente evidenziato come parte ricorrente ha omesso di riportare in ricorso il contenuto dell’atto censurato, non consentendo alla Corte di valutare la specificità della doglianza. Invero, dagli atti di causa emerge una confusione sulla denominazione dell’atto impugnato: nella sentenza della CTR si fa riferimento ad un avviso di iscrizione ipotecaria, nel controricorso il contribuente riferisce di avere impugnato intimazioni di pagamento (pag. 2), mentre Equitalia Sud, nel ricorso, asserisce che è stata impugnata una “minaccia di pignoramento”.

In ossequio al principio di autosufficienza, il ricorrente è tenuto a specificare i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere riferita, ai propri scritti difensivi correttamente individuati nel giudizio di merito.

Questa Corte ha, infatti, precisato che: “In applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonchè alla specifica Indicazione del luogo in cui nè è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso” (Cass. n. 5478 del 2018; v. Cass. n. 17399 del 2017; Cass. n. 12288 del 2016; Cass. n. 23575 del 2015).

Nella fattispecie, come si è detto, essendo in contestazione la rituale notifica delle cartelle di pagamento, si doveva provvedere alla trascrizione integrale delle relate di notifica e degli atti relativi al procedimento notificatorio, pena l’inammissibilità delle doglianze (Cass. n. 5185 del 2017).

Onere processuale a cui parte ricorrente non ha ottemperato.

5. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile. La parte soccombente è tenuta al rimborso delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4100,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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