Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31038 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 27/11/2019), n.31038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10770-2018 proposto da:

SENA SRL, oggi BALTOUR SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO ANTONETTI;

– ricorrente –

contro

G.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 961/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 3-4 ottobre 2017 numero 961 la Corte d’appello di Firenze dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto dalla società BALTOUR Srl – già SENA Srl – avverso la sentenza del Tribunale di Siena, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla società in data 23 giugno 2011 al dipendente G.C.;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale rilevava che la sentenza impugnata era stata pubblicata in data 11 aprile 2016 mentre l’appello era stato depositato il 12 ottobre 2016, quando era decorso – sia pure per un solo giorno – il termine perentorio di sei mesi di cui all’art. 325 c.p.c.;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso la società BALTOUR Srl, articolato in un unico motivo, cui l’intimato non ha opposto difese;

che la proposta del relatore è stata comunicata alla parte -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo la parte ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.L. n. 90 del 2014, art. 51, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, in relazione all’art. 325 c.p.c., nonchè omesso esame della corretta data di deposito telematico del ricorso in appello.

Ha impugnato la sentenza per avere ritenuto perfezionato il deposito dell’appello in data 12 ottobre 2016 invece che in data 11 ottobre 2016.

Ha dedotto che ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis comma 7, così come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, n. 2, il deposito telematico è eseguito tempestivamente quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e che nella fattispecie di causa la ricevuta di avvenuta consegna era stata generata in data 11 ottobre 2016.

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso.

che, invero, a tenore del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, comma 7 – nel testo modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 52, comma 2: “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5”.

Questa Corte (Cass. sez. VI, 1 marzo 2018 n. 4787; Cass., sez. II, 3 maggio 2019, n. 11726, sez. I, 27 giugno 2019, n. 17328), stante il chiaro disposto normativo, ha già affermato, con orientamento cui va assicurata continuità, che nel processo civile telematico il deposito degli atti tramite posta elettronica certificata è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna- (dal gestore di posta elettronica certificata al Ministero della Giustizia, ovvero la seconda PEC)- sia stata generata entro la fine del giorno di scadenza previsto per il deposito, evidenziando come l’intento del legislatore sia quello di prevenire il rischio di ritardi o decadenze a carico della parte per cause alla medesima non imputabili.

Negli arresti citati si è chiarito che non osta alla tempestività del ricorso il fatto che la successiva ricevuta dell’esito dei controlli automatici (proveniente dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia) possa essere successiva (Cass. n. 17328/2019) e che resta irrilevante, altresì, il momento della iscrizione a ruolo da parte del Cancelliere (Cass. n. 11726/2019).

In particolare si è osservato che nel caso di tradizionale deposito cartaceo la ricezione dell’atto da parte della Cancelleria implica la contestuale iscrizione a ruolo, ciò che potrebbe non verificarsi, invece, nel caso di deposito telematico, non essendovi necessaria coincidenza cronologica tra l’attività compiuta dalla parte e la successiva lavorazione dell’atto ad opera del personale di cancelleria.

In applicazione del medesimo principio questa Corte (Cass. sez.VI, 19 gennaio 2018, n. 1366), nell’individuare il momento rilevante ai fini della litispendenza, ha affermato che in caso di continenza di cause – l’una introdotta con rito ordinario e l’altra mediante deposito telematico di un ricorso per decreto ingiuntivo – la pendenza del procedimento monitorio va valutata, ai fini della prevenzione, con riferimento al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, D.L. n. 179 del 2012 ex art. 16 bis, comma 7, e non da quello successivo in cui il ricorso è stato effettivamente iscritto a ruolo da parte del personale di cancelleria, essendo l’intento del legislatore quello di prevenire il rischio a carico della parte di ritardi o decadenze incolpevoli riconducibili agli eventuali, sebbene non auspicabili, ritardi nella lavorazione degli atti oggetto di invio telematico da parte della cancelleria.

La sentenza impugnata non si è conformata al suindicato principio, non avendo considerato quale data di deposito del ricorso in appello la data di generazione della ricevuta di avvenuta consegna ma la data successiva della ricevuta dell’esito dei controlli manuali effettuati dalla Cancelleria (accettazione della busta telematica);

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, la sentenza impugnata deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che si adeguerà nella decisione al principio qui ribadito;

che il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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