Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31037 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 30/11/2018), n.31037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23508-2013 proposto da:

COMUNE DI OLIVETO CITRA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI;

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNAMARIA CRESCENZI;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO ASI AREA SVILUPPO INDUSTRIALE, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA LUIGI LUCIANI l, presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO

MARIA DE LORENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO DE

LORENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 13/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE SERGIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il Consorzio ASI (Area per lo Sviluppo industriale) impugnava gli avvisi di accertamento per ICI, emessi dal Comune di Oliveto Citra per le annualità dal 2005 al 2009, per un totale di Euro 179.634,00, deducendo, tra gli altri motivi, l’illegittimità della pretesa tributaria in ragione dell’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a). La CTP di Salerno, con sentenza n. 605/2011, rigettava il ricorso, dichiarando l’inapplicabilità dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a). Il Consorzio ASI proponeva appello, che veniva accolto dalla CTR della Campania, con sentenza n. 77/9/13, ritenendo sussistere l’invocata esenzione.

Il Comune di Oliveto Citra ricorre per cassazione, svolgendo due motivi, illustrati con memorie. Il Consorzio ASI si è costituito con controricorso. In data 28.9.2018, la Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione ha depositato memorie, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a) (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), atteso che la CTR avrebbe errato nel considerare i consorzi tra enti pubblici territoriali ed altri enti, pubblici o privati, compresi nell’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7. Il giudice di appello avrebbe confuso il concetto di finalità istituzionali dell’ente con quello di servizio pubblico che l’ente stesso è tenuto ad assicurare ai soggetti amministrati. I giudici di appello avrebbero disatteso anche il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, con applicazione errata o falsa ovvero con violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, atteso che i consorzi tra enti pubblici territoriali ed altri enti, pubblici o privati, come quello ASI, non potrebbero comprendersi nell’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in subordine od alternativa, si censura la sentenza impugnata denunciando omesso esame di un fatto decisivo e controverso, atteso che la CTR avrebbe omesso del tutto qualsiasi accertamento in concreto dell’attività esercitata negli immobili del Consorzio, e della riconducibilità della stessa alle finalità istituzionali degli enti pubblici territoriali, idonee a determinare l’esenzione.

3. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per connessione logica. Le censure sono fondate.

Il Consorzio ASI è un ente avente soggettività giuridica riconosciuta dalla L. 5 ottobre 1991, n. 317, art. 36, comma 4, dello Statuto Consortile (art. 1 comma 1) e della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22685 del 2008 e Cass. n. 12797 del 2016), pertanto, allo stesso va applicata la disciplina fiscale prevista per gli enti pubblici economici.

In ragione della natura giuridica del consorzio, non può trovare applicazione la clusola di esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), riguardo all’attività esercitata dall’ente mediante beni utilizzati per l’esercizio di attività imprenditoriale, anche se non prevalente, essendo la predetta attività, nella fattispecie, finalizzata alla locazione a terzi di immobili, dietro corrispettivo (Cass. 16282 del 2017).

Questa Corte ha affermato il principio, a cui si intende dare continuità, secondo cui il Consorzio ASI è, in forza del suo stesso Statuto, un ente pubblico economico che esercita attività industriale e commerciale ed è quindi soggetto ad ICI al pari di qualsiasi operatore commerciale o industriale (Cass. n. 12798 del 2017). A tale riguardo, si è chiarito che ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1: “Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa “; pertanto è tenuto al pagamento dell’imposta l’assegnatario, anche provvisorio, di un lotto di proprietà del Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale “nonostante non sia stato ancora stipulato l’atto notarile di trasferimento della proprietà in suo favore “(Cass. n. 18294 del 2004).

Nè può essere condivisa la tesi difensiva sostenuta dall’ente controricorrente, atteso che la locuzione “compiti istituzionali” contenuta nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), al fine di fruire dell’esenzione dall’ICI, è destinata ad essere riferita solo a funzioni pubbliche e ad attività di servizio pubblico dell’ente locale, con esclusione delle attività meramente economiche, come la locazione di beni a terzi, rispetto alle quali gli enti non si pongono in veste di istituzione ma operano come ordinari soggetti dell’ordinamento (Cass. n. 10809 del 2016). Il concetto di finalità istituzionali, che sono proprie dell’ente locale e che costituiscono la ragione di essere dello stesso, non deve confondersi con quello di interesse pubblico, che può essere svolto anche per tramite di altri soggetti di natura privata. Per cui non ogni iniziativa solo perchè intrapresa dall’ente locale fa conseguire l’esenzione, dovendosi tenere conto se la stessa integri funzioni pubbliche o una attività puramente economica.

L’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), si applica per gli immobili posseduti da enti “destinati esclusivamente a compiti istituzionali”, e spetta soltanto se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti: ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzato per attività esse stesse di carattere privato, come avviene nella fattispecie, laddove il godimento del bene stesso sia concesso a terzi verso il pagamento di un canone o, comunque di un corrispettivo (Cass. n. 14094 del 2010).

4. Da siffatti rilievi consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari, ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dall’ente contribuente. Le spese di lite dei gradi di merito, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni in esame rispetto all’epoca della introduzione della lite, vanno interamente compensate tra le parti, mentre la parte soccombente è tenuta al rimborso delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dall’ente contribuente. Compensa le spese di lite dei gradi di merito, e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 7.300,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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