Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31037 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 27/11/2019), n.31037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10147-2018 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE GORIZIA

52, presso lo studio dell’avvocato ELIO AFFENITA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FEDERICA BOLICI;

– ricorrente –

Contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2393/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 20/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 20 settembre 2017 numero 2393 il Tribunale di Napoli nord rigettava il ricorso in revocazione proposto da R.G. nei confronti dell’INPS avverso la sentenza dello stesso ufficio che aveva respinto la opposizione del R. avverso gli esiti dell’accertamento tecnico preventivo per il conseguimento dell’assegno di invalidità civile e condannato il R. al pagamento delle spese;

che il Tribunale riteneva il ricorso inammissibile per carenza della procura speciale richiesta dall’art. 398 c.p.c., comma 3. Il mandato in calce al ricorso non faceva riferimento al procedimento per revocazione ma era stato rilasciato al fine di difendere la parte, con indicazioni espressa soltanto del grado di appello e del processo di esecuzione. In assenza del mandato l’attività processuale svolta era riferibile esclusivamente al legale;

In ogni caso, i motivi dedotti non potevano essere ricondotti alla fattispecie dell’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto afferenti alla lettura ed interpretazione dei documenti di causa.

Le doglianze espresse erano comunque infondate: la dichiarazione sostitutiva contenuta nel ricorso per ATP ai fini dell’esonero dalle spese era inesistente, in quanto l’atto introduttivo era stato firmato soltanto dal difensore e nell’elenco dei documenti offerti in comunicazione figuravano esclusivamente la copia dell’estratto di visita collegiale e la documentazione sanitaria. Nulla era stato provato ed allegato, anche nel successivo ricorso in opposizione, in ordine al requisito reddituale utile all’esenzione dal pagamento delle spese di lite.

che avverso la sentenza ha proposto ricorso R.G., non articolato in specifici motivi, cui ha resistito l’INPS con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione della adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– che la procura speciale era stata rilasciata a margine del ricorso in revocazione e che non era comprensibile il richiamo, contenuto nella motivazione della sentenza impugnata, al principio di inesistenza della procura speciale conferita da una società cancellata dal registro della imprese.

– che sussisteva il denunziato errore di percezione, in quanto sin dalla prima fase dell’accertamento tecnico preventivo era stato depositato l’attestato della Agenzia delle Entrate del 15.10.2013, sebbene non indicato nell’elenco dei documenti offerti in comunicazione. Il giudice ove non avesse ritenuto idonea la dichiarazione sostitutiva avrebbe dovuto comunque invitare la parte a produrre gli ulteriori documenti necessari. In ogni caso era oggetto di causa il solo requisito sanitario e non anche quello socio economico.

che reputa il Collegio debba essere in via preliminare respinta la eccezione di inammissibilità del presente ricorso in cassazione, opposta dall’INPS sull’assunto che la sentenza del Tribunale avrebbe dovuto essere impugnata in appello.

Il rilievo è infondato.

Ai sensi dell’art. 403 c.p.c., comma 2, contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

La sentenza originaria era soggetta unicamente a ricorso per cassazione a tenore dell’art. 445 bis c.p.c., u.c., secondo cui la sentenza che definisce la seconda fase del giudizio di accertamento tecnico preventivo è inappellabile;

che le ragioni di censura devono essere dichiarate inammissibili.

Il ricorso in cassazione avverso la sentenza resa nel giudizio di revocazione risponde al paradigma generale dell’art. 360 c.p.c., correttamente richiamato, del resto, dalla parte ricorrente nella intestazione dell’atto di impugnazione.

Non viene in rilevo, invece, l’art. 391 bis c.p.c., relativo alla revocazione delle decisioni assunte dalla stessa Corte di Cassazione.

Nella fattispecie di causa trova applicazione il predetto art. 360 c.p.c., u.c., a tenore del quale – per quanto qui rilevante – le sentenze contro le quali è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge possono essere impugnate per i motivi indicati dallo stesso art. 360 c.p.c., comma 1, nn. Da 1 a 5.

A mente dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, inoltre, il ricorso in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

L’odierno ricorso è del tutto privo della indicazione dei suddetti motivi.

Il ricorrente nella parte intitolata “motivazioni in fatto ed in diritto” contesta la decisone assunta dal Tribunale – sia sul punto della carenza della procura speciale per il giudizio di revocazione che quanto alla ritenuta inammissibilità ed, in ogni caso, infondatezza del ricorso in revocazione – senza individuare un vizio riconducibile al paradigma dell’art. 360 c.p.c..

Il ricorso è dunque strutturato come impugnazione a critica libera piuttosto che secondo i canoni del giudizio di legittimità.

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 2.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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