Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31036 del 28/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31036 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA
sul ricorso 5858-2015 proposto da:
PERRONE ENZO, PERRONE FIAMMA, PERRONE MICAELA tutti
nella qualità di eredi di PERRONE FERDINANDO,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANAPO 29, presso
lo studio dell’avvocato MASSIMO GIZZI, che li
rappresenta e difende giusta delega in calce;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

intimati

avverso la sentenza n. 19076/2014 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/09/2014;

Data pubblicazione: 28/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate;
udito per i ricorrenti l’Avvocato GIZZI che ha chiesto
l’accoglimento.

l’accoglimento della revocazione e il rigetto del 2 °

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 19076, depositata il 10.09.2014 e non
notificata, la Corte suprema di cassazione dichiarava infondato il

Perrone, in qualità di eredi di Ferdinando Perrone concernente
l’impugnazione dell’iscrizione a ruolo delle imposte ILOR ed IRPEF, a
seguito di dichiarazione integrativa per gli anni 1976, 1977. 1978 e
1979, effettuata da Ferdinando Perrone, dante causa dei contribuenti,
sulla base degli accertamenti notificati dall’Ufficio dopo l’entrata in
vigore del d.l. n.429/1982 e dunque in un periodo in cui la relativa
notifica – se perfezionata tra il 14.07.1982 ed il 15.03.1983 – doveva
ritenersi affetta da illegittimità costituzionale (come statuito dalla C.
Cost. n. 175 del 1986), come le parti avevano fatto valere nel corso
del giudizio.
2. A seguito di ricorso per revocazione proposto da Micaela,
Fiamma e Enzo Perrone, nel quale l’Agenzia non ha svolto difese, con
ordinanza interlocutoria n.16383/2016 la Corte di cassazione, sezione
sesta civile tributaria, ha rimesso il ricorso alla sezione quinta per la
trattazione in pubblica udienza, ritenendolo ammissibile.
Il ricorso, articolato su due motivi e corredato da memoria ex
art.378 cod. proc. civ., è stato fissato all’odierna udienza pubblica.
L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso, inerente alla fase rescindente,
si denuncia la sentenza impugnata in quanto viziata da un errore di
fatto risultante dagli atti e documenti di causa (artt. 391 bis e 395,
comma 1, n.4, cod. proc. civ.) con riferimento alla affermazione

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ricorso originario proposto da Diana, Micaela, Fiamma e Enzo

secondo la quale “l’impugnazione degli avvisi di accertamento” era
circostanza non oggetto di alcuna allegazione.
1.2. Con il secondo motivo, inerente alla fase rescissoria, si
sostiene la assoluta correttezza della sentenza di secondo grado
posto che ogni diversa conclusione sarebbe contraria ed in violazione

n.87/1953; del combinato disposto di cui agli art. 11 Cost. e 6 della
CEDU e si insiste per il rigetto del ricorso per cassazione proposto
dalla parte pubblica.
2.1. Il primo motivo è fondato e va accolto.
2.2.

Come

già

affermato

nell’ordinanza

interlocutoria

n.16383/2016 avente ad oggetto la sentenza della Cassazione
n.19076/2014, con argomenti che si condividono e si ribadiscono, «la
sentenza in esame ha ritenuto che nel procedimento, nel quale si
contro verteva della legittimità di una pretesa fiscale correlata ad
avvisi di accertamento notificati dopo l’entrata in vigore del D. L. n.
429 del 1982 e nel periodo compreso fra il 14.7.1982 ed il 15.3.1983,
l’oggetto della lite aveva riguardato la legittimità dell’iscrizione a ruolo
dei tributi in relazione alla sopravvenuta declaratoria
d’incostituzionalità. Aggiungeva poi che la CTC aveva errato
nell’interpretazione della nozione di pendenza dei ricorsi alla data
della sentenza d’incostituzionalità resa da Corte Cost. n. 175/1986,
posto che la stessa non era stata riferita all’impugnazione degli avvisi
di accertamento – circostanza non oggetto di allegazione secondo la
sentenza in esame -. Peraltro, chiariva la sentenza anzidetta, le
difese dell’Ufficio, nel contestare la decisione di primo grado e
nell’invocare l’autonomia della dichiarazione integrativa ed il
superamento della valenza degli avvisi di accertamento, avevano
messo in condizione la C.T.C. di coordinare la nullità degli

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del disposto di cui agli artt.136, comma 1, Cost.; 30, comma 3, legge

accertamenti con quelli della successiva cartella “..solo qualora fosse
stata data prova della loro tempestiva impugnazione…”.
Orbene, rispetto all’impianto motivazionale sopra sintetizzato
risulta ammissibile il prospettato errore revocatorio correlato alla
circostanza che gli avvisi di accertamento, diversamente da quanto

circostanza, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, risultava
agli atti, non potendosi nemmeno disconoscere la decisività di tale
fatto rispetto alla lite proprio in relazione agli effetti che la pendenza
dei ricorso contro gli avvisi di accertamento avrebbe avuto rispetto
alla sentenza della Corte costituzionale n. 175/1986.».
2.3. Sulla scorta di tali condivise considerazioni la sentenza
impugnata va revocata per errore percettivo, atteso che la parte
aveva documentato già dinanzi alla CTC la pendenza delle
impugnazioni degli avvisi di accertamento, in relazione ai quali era
stata presentata la dichiarazione integrativa a cui era conseguita
l’iscrizione a ruolo, all’epoca della pronuncia di incostituzionalità,
posto che le impugnazioni erano state incardinate dinanzi alla CT di
primo grado il 06.01.1983 e decise in data 7.10.1993.
3.1. Si deve quindi passare al riesame dei motivi di ricorso per
cassazione proposti avverso la sentenza della CTC 26.10.2006,
n.8434, dall’Agenzia delle entrate e dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze e del connesso secondo motivo del presente ricorso,
afferente alla fase rescissoria.
3.2. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso
proposto dal Ministero delle Finanze ed il corrispondente
controricorso. In tema di contenzioso tributario, a seguito
dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, divenuta operativa dal 1°
gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della
stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento
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ritenuto in sentenza, erano stati ritualmente impugnati e che tale

dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale la legittimazione ad
causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente
alla predetta data spetta esclusivamente all’Agenzia (Cass. sent. n.
22889/2006, n. 22992/2010, n. 8177/2011).
3.2. Con il primo motivo, l’Agenzia ha dedotto, in relazione all’art.

al fatto controverso e decisivo della pendenza del processo,
dovendosi escludere che alla data della sentenza d’incostituzionalità
n. 175 del 1986 della Corte Cost. sussistesse pendenza
dell’impugnazione, proposta contro la cartella notificata nel 1989 e
dunque già per questo motivo posteriore alla pronuncia predetta.
3.3. Con il secondo motivo l’Agenzia ha sollevato il vizio di
violazione di legge quanto al D.L. n. 423 del 1982, art. 16, nonchè il
D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 16 e 17, ex art. 360, primo comma, n.3,
cod. proc. civ., censurando la sentenza ove la stessa ammette la
caducazione degli avvisi di accertamento, che erano il presupposto
delle dichiarazioni integrative e nonostante la ricordata dichiarazione
di illegittimità costituzionale, ancorché l’impugnazione abbia
riguardato la cartella di pagamento con cui è stata chiesta la
liquidazione della dichiarazione integrativa, solo a motivo del
collegamento con la dichiarazione integrativa stessa e però
successivamente a Corte cost. n. 175 del 1986.
3.4. Il primo motivo è inammissibile, difettando esso di idonea
conclusione mediante momento di sintesi. é infatti inammissibile, ai
sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per le cause ancora ad esso
soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o – come nel
caso – contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il
cd. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito
momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto decisivo
controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura,
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360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., vizio di motivazione quanto

attesa la ratio che sottende la disposizione indicata, associata alle
esigenze nomofilattiche dell’accesso selettivo alla S.C., la quale deve
essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo
quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (Cass.
24255/2011).

già espresse nella decisione Cass. n.17262/2009, relativa ad identica
vicenda concernente altri membri della famiglia Perrone, che si
condividono.
Invero dalla lettura della sentenza della Commissione centrale si
deve ritenere che la questione degli effetti della sentenza della Corte
Costituzionale n. 175 del 1986 sul rapporto tributario in oggetto è
stato oggetto di quel giudizio, consegue che la censura di novità della
questione è palesemente infondata.
La sentenza impugnata contiene due distinti accertamenti di fatto: il
primo nello svolgimento del processo ove si riferisce dei ricorsi degli
eredi del Perrone che hanno dato vita al presente giudizio e che sono
stati presentati successivamente alla sentenza n. 175/86 e che sono
basati su di essa.
Il secondo in motivazione ove si fa afferma che alla data della
pubblicazione della sentenza n. 175 della Corte cost., 14.7.1986,
erano pendenti ricorsi del Perrone. Tanto è sufficiente a ritenere
l’operatività della sentenza della Corte costituzionale (n. 175 del
1986) che ha ritenuto illegittimi gli accertamenti in rettifica, come
quelli in oggetto, notificati dopo l’entrata in vigore del D.L. 10 luglio
1983, n. 429. Quel che rilevava infatti, non è che con i ricorsi avverso
detti accertamenti fosse anche dedotta l’illegittimità costituzionale dì
essi, ma che per effetto dei ricorsi i rapporti tributari non fossero
esauriti, secondo i principi generali in tema di effetti delle sentenze
della Corte cost., come confermato da Cass. n. 423 del 2008.
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3.5. Il secondo motivo è ammissibile, ma infondato per le ragioni

4.1. In conclusione, il ricorso in revocazione va accolto e va
revocata la sentenza di questa Corte n. 19076/2014; quindi,
decidendo in rescissorio e dichiarato inammissibile il ricorso proposto
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il connesso
controricorso, il ricorso dell’Agenzia delle entrate proposto avverso la

4.2. La complessità della lunga vicenda è motivo per compensare
le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
– accoglie il ricorso in revocazione, revoca la sentenza di questa Corte
n. 19076/2014 e, decidendo in rescissorio:
– dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze ed il connesso controricorso;
– rigetta il ricorso dell’Agenzia delle entrate proposto avverso la
sentenza della CTC, sezione di Roma, n. 8434/2006;
– compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017.

sentenza della CTC, sezione di Roma, n. 8434/2006, va rigettato.

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