Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31035 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 30/11/2018), n.31035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10634-2013 proposto da:

IMMOBILIARE BAUMANN SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

D’ARACOELI 1, presso lo studio dell’avvocato PICCONE FERRAROTTI

PIETRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAISTO

GUGLIELMO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA ONERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

e contro

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO

CESI 21, presso lo studio dell’avvocato TORRISI SALVATORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FIERTLER GIUSEPPE;

– controricorrente incidentale –

contro

IMMOBILIARE BAUMANN SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

D’ARACOELI 1, presso lo studio dell’avvocato PICCONE FERRAROTTI

PIETRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAISTO

GUGLIELMO;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 131/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 03/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La società Immobiliare Baumann S.r.l. ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, n. 131/8/12, con cui si è rigettato l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza della CTP di Milano, n. 263/08/2011, che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’atto di precetto, notificato in data 17.12.2010, ex art. 602 c.p.c., alla società Baumann quale terzo proprietario, da Equitalia Esatri S.p.A. (oggi Equitalia Nord S.p.A.), ritenendo insussistente la giurisdizione del giudice tributario. La pretesa erariale sottostante all’azione esecutiva prospettata con l’atto di precetto scaturiva dall’avviso di liquidazione, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, in relazione alla rettifica del valore di un immobile indicato in un contratto di cessione di ramo di azienda tra la società Sole S.r.l. ed una persona fisica. L’iscrizione a ruolo derivava dall’avviso di rettifica e liquidazione sopra indicato, nonchè dalla successiva cartella di pagamento, entrambi notificati alla società Sole S.r.l. in liquidazione, con cui veniva ingiunto il pagamento di Euro 518.675,95, oltre accessori. Non avendo la società Sole S.r.l. provveduto al pagamento di quanto dovuto, Equitalia notificava a quest’ultima ed alla società Immobiliare Baumann S.r.l. l’atto di precetto, propedeutico all’esecuzione contro il terzo proprietario, ex artt. 602 c.p.c. e ss. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Equitalia Nord S.p.A., già Equitalia Esatri S.p.A., ha depositato controricorso, spiegando ricorso incidentale, illustrando un solo motivo. La società contribuente si è costituita con controricorso al ricorso incidentale ed ha presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con l’unico motivo di ricorso principale si censura la sentenza impugnata, chiedendo alla Corte di cassare la pronuncia e dichiarare la giurisdizione del giudice tributario, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinchè sia dichiarata l’incostituzionalità del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, nella parte in cui non si prevede la possibilità di contestare la sussistenza del privilegio innanzi alle commissioni tributarie, quand’anche l’unico atto notificato al ricorrente sia stato un atto di precetto, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost..

1.1. II ricorso principale è infondato.

1.2. Emerge dal contenuto della sentenza impugnata, e non è circostanza contestata, che la società contribuente ha impugnato un atto di precetto conseguente alla cartella di pagamento n. (OMISSIS), recante l’iscrizione a ruolo relativa alle imposte dirette ed IVA, anno 2006, sulla base di un avviso di rettifica e liquidazione. La società Immobiliare Baumann S.r.l. nella fattispecie si ritiene estranea al debito tributario, sorto per imposte di registro ipotecarie e catastali nei confronti della Sole S.r.l., dante causa della società contribuente, in relazione alla rettifica del valore di un immobile indicato nel contratto di cessione di ramo d’azienda (comprendente lo stesso immobile) tra la stessa Sole S.r.l. ed una persona fisica, stipulato in data 13 gennaio 2006. L’Agente della riscossione, ritenendo il debito tributario relativo all’immobile assistito da privilegio di cui all’art. 56 TUR e all’art. 2772 c.c., ha esperito l’azione di riscossione nelle forme dell’esecuzione immobiliare contro il terzo proprietario, sebbene l’immobile fosse stato nel frattempo trasferito alla Società contribuente.

1.3. L’opposizione al precetto consiste in una species del più ampio genus delle opposizioni all’esecuzione, disciplinate dagli artt. 615 e 616 c.p.c., con cui il debitore o il terzo (debitor debitoris) contestano il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ed ha ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni dell’azione esecutiva (esistenza del titolo esecutivo, sua idoneità soggettiva ed oggettiva a fondare l’esecuzione, pignorabilità dei beni).

Nella specie, la Immmobiliare Baumann s.r.l. ha contestato innanzi al giudice tributario illegittimità dell’atto di precetto per difetto di motivazione, per omessa allegazione dell’avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, notificato alla Sole s.r.l., e per l’insussistenza del privilegio con riferimento ad alcune delle somme pretese, quali sanzioni, soprattasse ed interessi ecc.

Ciò premesso, la questione prospettata attiene alla individuazione del giudice – ordinario o tributario – cui è devoluta la cognizione dell’opposizione proposta avverso un atto di precetto, a seguito di ingiunzione fiscale fondata su crediti tributari, qualora venga eccepita l’illegittimità dell’atto per difetto di motivazione e per l’insussistenza di privilegio con riferimento ad alcune delle somme pretese.

1.4. Orbene, tenuto conto dei principi espressi dalle S.U. di questa Corte, con sentenza n. 13913 del 2017 (v. anche Cass. n. 24965 del 2017) e più recentemente con sentenza n. 171226 del 2018, va osservato quanto segue.

Per l’esame della questione le disposizioni rilevanti sono essenzialmente tre: D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, comma 2.

Il D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, ha attribuito alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, prevedendo, nel comma 1, secondo capoverso che: “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo D.P.R.”.

Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, comma 2, prevede che il procedimento di espropriazione forzata nell’esecuzione tributaria è regolato “dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione” in quanto non derogate dal capo II del medesimo D.P.R. e con esso compatibili.

Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, stabilisce che non sono ammesse nè le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c. (salvo quelle concernenti la pignorabilità dei beni) nè quelle regolate dall’art. 617 c.p.c., ove siano relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

Dalla piana lettura delle suddette disposizioni emerge che nel caso di riscossione esattoriale, la disciplina disegnata dal codice di procedura civile deve essere integrata dalle norme speciali in tema di riscossione e contenzioso tributario, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49 comma 2.

Tali norme speciali prevedono in particolare:

a) La giurisdizione tributaria esclusiva per tutte le controversie relative agli atti elencati al D.lgs. n. 546 del 1992, art. 19;

b) La giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti l’esecuzione forzata tributaria, successive alla notifica della cartella di pagamento o, se necessaria dell’intimazione di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50. Nella specie, come si è detto sopra, il ricorso avverso il precetto era conseguente alla emissione della cartella di pagamento notificata alla Sole S.r.l. ed emessa a seguito di mancata impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione notificato alla Sole S.r.l. per il mancato pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta complementare di registro.

Non avendo la società contribuente provveduto al pagamento, Equitalia notificava a quest’ultima ed alla Immobiliare Baumann S.r.l. l’atto di precetto. I giudici di appello hanno precisato, nella parte in fatto della sentenza impugnata, che la società Baumann S.r.l., nel contestare l’illegittimità dell’atto di precetto con ricorso innanzi alla CTP di Milano, aveva lamentato il difetto di motivazione dell’atto, l’omessa allegazione dell’avviso di liquidazione delle imposte e l’insussistenza dell’affermato privilegio con riferimento ad alcune somme pretese. Questa precisazione assume rilievo per escludere la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario nella fattispecie in esame, non essendo stato contestato, nel corso del giudizio di merito, il difetto di notifica della cartella di pagamento, posto che: “In materia di esecuzione forzata, sussiste la giurisdizione del giudice tributario nel caso di opposizione riguardante l’atto di precetto che si assume viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria (o degli atti presupposti)” (Cass. S.U. n. 17126 del 2018).

1.5. La giurisprudenza di questa Corte, in ordine al riparto di giurisdizione, ha affermato che: a) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, secondo periodo; art. 9 c.p.c., comma 2); b) le opposizioni all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9 c.p.c., comma 2); c) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario (art. 9 c.p.c., comma 2); d) le opposizioni di terzo all’esecuzione di cui all’art. 619 c.p.c. si propongono al giudice ordinario (D.lgs. n. 546 del 1992, art. 58; art. 9 c.p.c., comma 2) (Cass. n. 18505 del 2013).

Pertanto, sono di competenza del tribunale ordinario, in funzione di giudice dell’esecuziore tutte le cause di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e le opposizioni di terzo alla esecuzione ex art. 619 c.p.c, nei limiti posti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57.

1.6. Va, altresì, dichiarata la inammissibilità della eccepita questione di illegittimità costituzionale, per difetto di specificità, non essendo comprensibile sotto quale profilo la norma citata, in ordine al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, possa evidenziare un contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione.

2. Da siffatti rilievi emerge che la CTR ha fatto buon governo dei principi espressi ritenendo sussistere nella controversia in esame la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dell’esecuzione, pertanto, ii ricorso principale va rigettato.

3. A seguito del rigetto del ricorso principale, si dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale spiegato da Equitalia Nord S.p.A., con il quale si è censurato la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che Equitalia Nord, nel costituirsi in giudizio innanzi alla CTR della Lombardia aveva dedotto l’inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell’appello, oltre che l’infondatezza, per avere la società contribuente prestato acquiescienza al precetto impugnato, su cui la CTR non si sarebbe pronunciata.

Le spese di lite di ogni fase e grado, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate, rispetto all’epoca della introduzione della lite, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese di ogni fase e grado del giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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