Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31034 del 28/12/2017
Civile Sent. Sez. 5 Num. 31034 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TRICOMI LAURA
SENTENZA
sul ricorso 24316-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGH E SI 12, presso l’AvvoLATURA C1MERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
LIVIERO ROBERTO,
LUNGOTEVERE
DEI
elettivamente domiciliato
in ROMA
SANGALLO l, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA VOLTAGGIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato FERRUCCIO PEZZANGORA giusta delega a
margine;
Data pubblicazione: 28/12/2017
- controricorrente
–
avverso la sentenza n. 45/2010 della COMM.TRIB.REG. dg
VENE4X, depositata il 24/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza
di interesse;
udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che
concorda con le conclusioni del P.G.
TRICOMI;
FATTI DI CAUSA
La CTR del Veneto, con la sentenza n.45/24/2010, in epigrafe
indicata, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ex
entrate avverso la sentenza della CTR del Veneto n. n. 46/30/2008,
impugnata dalla stessa parte pubblica anche con ricorso per
cassazione.
Nel presente giudizio l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione
con cinque motivi, insistendo per l’ammissibilità del giudizio
revocatorio.
Roberto Liviero resiste con controricorso.
Il ricorso, fissato dinanzi alla Corte di cassazione, sezione sesta
civile tributaria, per l’adunanza camerale dell’8.11.2010, è stato
rimesso alla sezione quinta per la trattazione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Risulta preliminare e decisivo considerare che la sentenza della
CTR Veneto n. 46/30/2008, oggetto del giudizio per revocazione,
incardinato dinanzi alla CTR del Veneto, deciso con la sentenza
oggetto del presente giudizio in relazione alla quale si insiste per la
revocazione, risulta già cassata con rinvio al primo grado per difetto
di costituzione del litisconsorzio necessario soci/società di persone
con la sentenza di questa Corte n. 27606/2011.
Ne consegue che la ricorrente non ha interesse a proseguire il
giudizio (Cass. 6885/2015, 21951/2013) essendo già stata cassata la
sentenza CTR Veneto n. 46/30/2008 intorno alla quale si discute.
R.G.N.24316/2010
Cons. est. Laura Tricorni
i
art.395, comma 1, n.4, cod. proc. civ. proposto dall’Agenzia delle
Restano assorbiti tutti i motivi.
Le spese del giudizio di legittimità si compensano.
P.Q.M.
–
Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di interesse
sopravvenuto;
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017.
–