Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31033 del 28/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31033 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA
r- i2orS0 21523=2010 proposto da:

EQUITALIA NOMOS SPA in persona dell’Amm.re delegato e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161,
presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO
CIMETTI giusta delega a margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI THIENE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 28/12/2017

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

BIDESEIMPIANTI SRL, AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimati –

BIDESEIMPIANTI

SRL

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– con troricorrente incidentale contro

EQUITALIA

NOMOS

SPA

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo
studio dell’avvocato SANTE RICCI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI
giusta delega in atti;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI THIENE, AGENZIA DELLE
ENTRATE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 4/2010 della COMM.TRIB.REG. dt4
VENEIC9,” depositata il 19/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Nonché da:

udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

l’inammissibilità

del
del

ricorso
ricorso

principale,

incidentale

e

in

subordine rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato COGLITORE per
delega dell’Avvocato MANZI che ha chiesto il rigetto.

l’accoglimento

FATTI DI CAUSA
1. La CTR del Veneto, con la sentenza in epigrafe indicata, in
riforma della prima decisione, ha annullato la cartella di pagamento

per l’anno 2002, a seguito di controllo automatizzato ex art.36 bis del
d.P.R. n.600/1973 e 54 bis del d.P.R. n.633/1972.
Dopo aver escluso la ricorrenza della nullità della sentenza di
primo grado per difetti in ordine alla sottoscrizione ed aver ritenuto
sanata ogni eventuale carenza in merito alla notifica della cartella, il
secondo giudice la ha annullato per la mancata indicazione del
responsabile del procedimento, assorbiti tutti gli altri motivi.
2. L’Equitalia Nomos SPA ricorre per cassazione su quattro motivi.
L’Agenzia delle entrate risponde con controricorso. La società
controricorre e propone ricorso incidentale condizionato fondato su
undici motivi. L’Equitalia Nomos SPA replica con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Il ricorso principale di Equitalia è incardinato su quattro
motivi che, sotto diversi profili, denunciano la nullità della sentenza
per avere proceduto all’annullamento della cartella sulla
considerazione della sua illegittimità per la mancata indicazione del
responsabile del procedimento (primo motivo: violazione e/o falsa
applicazione dell’art.7 della legge n.212/2000; secondo motivo:
violazione e/o falsa applicazione dell’art.25 del d.P.R. n.602/1973;
terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art.21 octies della
legge n.241/1990; quarto motivo: omessa e/o insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio).
I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione,
sono fondati e vanno accolti.
R.G.N.21523/2010
Cons. est. Laura Tricorni

i

emessa nei confronti di Bideseimpianti SRL per IVA, IRPEF ed IRAP

1.2. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’indicazione
del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria
non è richiesta, dall’art. 7 della I. n. 212 del 2000, a pena di nullità, in quanto
tale sanzione è stata introdotta per le cartelle di pagamento dall’art. 36,
comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla I. n. 31 del

della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 -circostanza che non ricorre
nel caso in esame, atteso che il ricorso in primo grado è del 2006 – e che la
sentenza numero 377/2017 della Corte costituzionale non ha effetto
retroattivo e nemmeno consente di sanzionare con l’annullabilità
l’emissione della cartella priva dell’indicazione del responsabile del
procedimento effettuata allorquando ciò non era vietato, o comunque
sanzionato (Cass. nn. 15221/2012, 4516/2012, 8613/2011,
11856/2017).
La mancata indicazione del responsabile del procedimento non
ridonda nemmeno sulla motivazione della cartella, che risulta
sufficiente alla luce di Cass. S.U. n. 11722/2010.
1.3. Ne consegue che la decisione impugnata, non in linea con
tali principi, va cassata.
2.1. Il ricorso incidentale condizionato è stato proposto dalla
società su undici motivi.
2.2. Il primo motivo concerne la denuncia di nullità della sentenza
di primo grado perché sottoscritta da parte del Presidente e non
dell’Estensore (violazione e falsa applicazione degli artt.132, commi 2
e 3, e 161 del cod. proc. civ., 36, comma 3, del d.lgs. n.546/1992).
2.3. Il motivo è inammissibile perché dà per presupposto un fatto,
e cioè che l’estensore non abbia sottoscritto la sentenza, diverso da
quanto accertato dalla CTR, secondo la quale la sentenza è stata
sottoscritta dal Presidente/Estensore; assume inoltre apoditticamente
R.G.N.21523/2010
Cons. est. Laura Tricorni

2

2008, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti

che l’estensore avrebbe dovuto identificarsi con il relatore, senza
chiarire – con negative ricadute sul piano dell’autosufficienza – sulla
scorta di quali elementi di fatto abbia ritenuto ciò.
La premessa secondo la quale l’estensore deve sempre coincidere
con il relatore è, comunque, errata e la sentenza richiamata dalla
società, Cass. n. 11739/2004, non conforta affatto tale assunto in

emessa dal giudice in composizione collegiale deve recare la firma del
presidente e dell’estensore; qualora essa rechi solo la firma del
presidente che non risulti cumulare in sè anche la qualità di
estensore, la presenza della sua sola sottoscrizione rende la sentenza
medesima viziata dalla nullità insanabile di cui all’art. 161, secondo
comma, cod. proc. civ. (…)”, di guisa che laddove – come nel caso in
esame la CTR abbia accertato che la sottoscrizione è stata effettuata
dal “Presidente/Estensore” non ricorre alcuna nullità.
3.1. Il secondo ed il terzo motivo concernono la pretesa nullità/
inesistenza della notifica della cartella (violazione dell’art.26 del
d.P.R. n.602/1973, del combinato disposto degli artt. 148-149 cod.
proc. civ. e 3 della legge n.890/1982; omessa motivazione in merito
alla denuncia di nullità/inesistenza della notifica).
3.2. Dette doglianze sono inammissibili per carenza di interesse
alla luce di Cass. n.21865/2016, essendo intervenuta la sanatoria ex
nunc degli eventuali vizi a seguito della impugnazione tempestiva
della cartella.
4.1. I motivi dal quarto all’undicesimo ( denunce per: omessa
motivazione della cartella; omessa sottoscrizione della cartella;
mancato invio della preventiva comunicazione di irregolarità;
mancata instaurazione del contraddittorio anticipato; impossibilità di
definire le sanzioni in modo bonario; carenza motivazionale della
cartella; violazione dell’art.12 del d.P.R. n.602/1973 nell’iscrizione a
R.G.N.21523/2010
Cons. est. Laura Tricorni

3

quanto statuisce “Ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ., la sentenza

ruolo; violazioni in merito alla irrogazione delle sanzioni) riguardano
questioni non esaminate dalla CTR, che ha annullato la cartella per
l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, assorbiti tutti
gli altri motivi.
4.2.

L’esame

di

motivi

questi

è,

dunque,

assorbito

dall’accoglimento del ricorso principale.

incidentale va rigettato, inammissibile il primo motivo, infondati i
motivi secondo e terzo, assorbiti tutti gli altri, in ragione
dell’accoglimento del ricorso principale. La sentenza impugnata va
cassata e la controversia va rinviata alla CTR del Veneto in diversa
composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese anche del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.

– Accoglie il ricorso principale;
– Rigetta il ricorso incidentale, inammissibile il primo motivo,
infondati i motivi secondo ed il terzo, assorbiti gli altri;
– Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto in
diversa composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese
anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017.

5.1. In conclusione il ricorso principale va accolto; il ricorso

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