Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31033 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. un., 27/11/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 27/11/2019), n.31033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29407/2018 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 10,

presso la Dott.ssa ANNA BEI – STUDIO COMMERCIALISTA ROSATI,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

ARABA FENICE ENERGY S.P.A. (già BIOPOWER S.P.A. in liquidazione),

BIOPOWER ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, REGIONE CAMPANIA, BKW

ITALIA, STC S.P.A., COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE;

– intimati –

per correzione di errore materiale della sentenza n. 20686/2018 della

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, emessa il 17/07/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso per correzione di errore materiale ex artt. 391-bis e 287 c.p.c., l’avv. A.L. ha chiesto emendarsi la sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte n. 20686 del 9 luglio 2018, per omessa distrazione delle spese in suo favore; spese liquidate in Euro 12.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie, agli esborsi in Euro 200,00 e agli accessori di legge, in favore dell’assistito Comune di Pignataro Maggiore, controricorrente nel giudizio definito con l’anzidetta sentenza;

che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Comune di Pignataro Maggiore, Araba Fenice Energy S.p.A., Biopower Italia s.r.l. in liquidazione, Regione Campania, BKW Italia e STC S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è manifestamente fondato;

che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le altre, Cass. n. 3566/2016);

che l’avv. A., come risulta dal controricorso del Comune di Pignataro Maggiore nel giudizio definito dalla sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte n. 20686 del 2018, ha chiesto la distrazione delle spese e delle competenze professionali, così da intendersi, chiaramente, le conclusioni ivi riportate: “Vittoria di spese ed onorario con attribuzione al sottoscritto Avvocato”;

che, del resto, la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009);

che, pertanto, la sentenza n. 20686 del 2018 va corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrente Comune di Pignataro Maggiore devono essere distratte in favore dell’avv. A.L.;

che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013).

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dispone che la sentenza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 20686 del 9 luglio 2018, venga corretta, nel dispositivo, con l’aggiunta, dopo l’espressione “dette parti controricorrenti” e prima del punto, di quanto segue: con distrazione all’avv. A.L. di quelle relative al controricorrente Comune di Pignataro Maggiore”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni Unite Civili della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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