Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31032 del 28/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 31032 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 8496-2011 proposto da:
PUGLISI ANTONINO GIOVANNI, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA ABRUZZI 3, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO ZACCHEO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANNI CAMBRIA giusta delega
in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che 1o rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 28/12/2017

- controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO ENTRATE DI MESSINA,
SERIT SICILIA SPA;
– intimati –

la
sentenza
ISUL4.4~.44
COMM.TRIB.REG(SEZ.DIST.
di

n.

217/2010
MESSINA,

della

depositata

1’11/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato LONGO per delega
verbale dell’Avvocato CAMBRIA che si riporta al
ricorso e alla memoria depositate.

avverso

N.R.G.8496/2011

FATTI DI CAUSA
A norma dell’art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, l’Agenzia
delle Entrate procedeva al controllo automatizzato della dichiarazione
dei redditi presentata da Puglisi Antonino, relativa all’anno di imposta
2000, liquidando le maggiori imposte dovute a titolo di Irpef , addizionali,
Iva Irap, oltre interessi e sanzioni; recuperava inoltre il mancato

notificazione della corrispondente cartella di pagamento per la somma di
euro 228.816.
Contro la cartella Puglisi Antonino proponeva ricorso alla
Commissione tributaria provinciale di Messina che lo accoglieva
parzialmente con sentenza n.363 del 2008, annullando l’importo relativo
alla tassa automobilistica anno 1997 e confermando nel resto.
Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria
regionale della Sicilia che lo rigettava con sentenza n.217 del
11.10.2010.
Contro la sentenza di appello Puglisi Antonino propone sette motivi
di ricorso per cassazione. Deposita memoria.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1.Primo motivo:” violazione e/o falsa applicazione ( art.360 n.3
cod.proc.civ.) dell’art.112 cod.proc.civ.(principio di corrispondenza tra
chiesto e pronunciato) per l’ultra ed extrapetizione derivante dal fatto che
i giudici di seconde cure si sono pronunciati (sostanzialmente d’ufficio) su
questioni (asserito difetto di motivazione della cartella) mai eccepite né
dal ricorrente né dai resistenti. Nullità della sentenza e del procedimento
per avere i giudici di appello pronunciato oltre i limiti della domanda in
violazione della predetta norma (art.112 cod.proc.civ.).0messa,
insufficiente e\contraddittoria motivazione su un punto controverso e
decisivo per il giudizio (art. 360 n.5 cod.proc.civ. ).
L’eccezione di nullità della sentenza per violazione dell’art.112
cod.proc.civ. è infondata. Se la Commissione tributaria regionale ha
rigettato l’eccezione di nullità della cartella per difetto di motivazione

pagamento della tassa automobilistica. Seguiva, in data 1.7.2005, la

senza che tale questione fosse stata sollevata dall’appellante, la
pronuncia, in parte qua, è come se non vi fosse, ma non produce alcuna
nullità.
2.Secondo motivo: “violazione e/o falsa applicazione dell’art.7 legge
212/2000 anche in relazione all’art.36 comma 4 ter del d.l. 248/2007,
convertito nella legge n.31 del 2008 e all’art.2697, e all’art.115 per
mancato riconoscimento di invalidità della cartella opposta per carente

apparenza ed erroneità) e\o insufficiente ( anche per l’inidoneità a
cogliere i profili eccepiti)e\o contraddittoria (per contrasto con la
normativa indicata) motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio , in relazione alla predetta carente indicazione del responsabile
del procedimento”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale
” ha presunto l’antecedenza della consegna dei ruoli rispetto alla data del
1.6.2008 di cui all’art.36 citato senza che di ciò vi fosse alcuna prova
processuale… e trascurando di considerare il vizio di annullabilità che
ugualmente permane”.
Il motivo è inammissibile per mescolanza di motivi eterogenei. In
ogni caso è infondato: l’antecedenza della consegna del ruolo alla data
del 1.6.2008, a decorrere dalla quale vige l’obbligo di indicare nella
cartella il responsabile del procedimento, risulta dalla data di notifica
della cartella di pagamento (1.7.2005), la quale non può che essere
susseguente e non antecedente alla consegna del ruolo. In ambito
tributario non si applica la distinzione tra atti nulli ed atti annullabili
essendo configurabile una unitaria categoria di invalidità-annullabilità
(Cass.n.18448 del 2015).
3.Terzo motivo:”Violazione e falsa applicazione (art.360 n.3
cod.proc.civ. ) dell’art.25 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 , anche in
relazione all’art.125 cod.proc.civ. , al comma 4 dell’art.12 d.P.R.
n.602/1973 e all’art.480 cod.proc.civ. nonché all’art.49 comma 1 d.P.R.
602/73 in ordine alla invalidità dell’atto opposto per difetto di
sottoscrizione. Omessa ( perché errata e apparente), insufficiente
(perché incompleta e inidonea a a confutare gli argomenti dedotti)e\o
contraddittoria (perché confliggente col dato normativo richiamato in

2

indicazione del responsabile del procedimento. Omessa (anche per

eccezione) motivazione (art.360 n.5 cod.proc.civ. ) circa l’eccezione di
nullità, invalidità ed efficacia della cartella per mancanza di motivazione”.
4.Quarto motivo; “nullità della sentenza e del procedimento (art.360
n.4 cod.proc.civ. ), anche in relazione all’art.112 cod.proc.civ.,
(violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato)per
mancanza di pronuncia sulla eccezione di inesistenza/invalidità della
cartella di pagamento opposta, in conseguenza della carenza di

pronuncia e motivazione (art.360 n.5 cod.proc.civ. ) su un fatto
controverso e decisivo per il giudizio( l’inesistenza della cartella per
carenza di intimazione ad adempiere ).Violazione e/o falsa applicazione
dell’art.112 cod.proc.civ. in relazione all’art.25 d.P.R.602/73 e all’art.480
cod.proc.civ. per la denunziata carenza di intimazione.”
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili per
mescolanza di motivi eterogenei. Comunque sono infondati.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il giudice di appello ha
esaminato e motivato in ordine alle ragioni per cui ha rigettato le
eccezioni di nullità/inesistenza della cartella formulate dal contribuente,
osservando in particolare che “non vi è alcun obbligo della sottoscrizione
della cartella impugnata, essendo tale obbligo definitivamente abrogato
con il d.m.28.6.1999.”. La motivazione è corretta essendo sufficiente che
la cartella di pagamento rechi l’intestazione, e non la sottoscrizione,
dell’agente della riscossione emittente. Dalla copia della cartella, inserita
dal ricorrente nel corpo del ricorso per cassazione (pag.34), risulta che
essa contiene la rituale intimazione ad adempiere entro il termine di
legge, con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione
forzata.
5.Quinto motivo: “violazione e falsa applicazione dell’art.17 comma 1
d.P.R.602/1973 in relazione alla proroga dei termini decadenziali ex art.1
punto 2 octies del d.l.n.143/2003 e alla legge 289 del 2002”.
Il motivo è infondato. La Commissione tributaria regionale ha così
motivato:”visto che la dichiarazione relativa all’anno 2000 è stata
presentata nell’anno 2001, il termine per la notifica della cartella di
pagamento andava a scadere il 31.12.2006″, con conseguente
tempestività della notifica effettuata il 1.7.2005. La motivazione è

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA