Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31032 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. un., 27/11/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 27/11/2019), n.31032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. DI MARZO Mauro – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23516/2018 proposto da:

HBG S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 58, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI MEDUGNO, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati FEDERICO TEDESCHINI e MARIO SANINO;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

e contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER IL LAZIO, GLOBAL STARNET LTD (già B Plus Giocolegale LTD);

– intimati –

per revocazione della sentenza n. 10774/2018 della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, depositata il 04/05/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che:

1. – La Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale, con sentenza n. 68 del 6 febbraio 2015, condannò la B Plus Giocolegale LTD e la HGB s.r.l. al pagamento, in favore dell’erario (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), dell’importo, rispettivamente, di Euro 335.000.000,00 e di Euro 72.000.000,00, per il danno da disservizio da esse cagionato nell’attività di gestione telematica in concessione del gioco lecito nel periodo 2004-2007.

2. – Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione le anzidette società (la B Plus Giocolegale LTD divenuta Global Starnet LTD); questa Corte, a Sezioni Unite, dichiarava inammissibile entrambi i ricorsi con la sentenza n. 10774 del 4 maggio 2018.

3. – La HGB s.r.l. ha proposto, contro la sentenza n. 10774/2018, ricorso per revocazione ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

Resiste con controricorso il Procuratore generale rappresentante il Pubblico ministero presso la Corte dei conti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con un unico motivo rescindente la società ricorrente si duole dell’errore revocatorio, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., citato n. 4, che vizierebbe la sentenza impugnata per “omessa pronuncia” sul ricorso incidentale, da reputarsi qualificato come tale solo in ragione del deposito successivamente effettuato rispetto a quello del ricorso della Global Starnet LTD, ma da intendersi “alla stregua di un ricorso principale…, sorretto da un’autonoma legittimazione, da vizi propri ed originariamente argomentati nonchè da un altrettanto autonomo profilo di soccombenza”, mentre la Corte regolatrice lo avrebbe delibato “soltanto ob relationem e, comunque, nell’erroneo presupposto della sua totale coincidenza con quello esaminato prioritariamente”.

Il denunciato vizio revocatorio emergerebbe dalla sentenza impugnata in quanto: a) in essa non viene dato atto della natura di “ricorso incidentale improprio” del gravame della HGB, limitandosi la Corte a qualificarlo come meramente incidentale (p. 11, p. 12); b) lo scrutinio dei motivi di ricorso, diversamente dalla delibazione del ricorso principale, si è svolta in modo “fugace ed anodino”, soltanto “per relationem”, senza dare contezza delle ragioni giuridiche a fondamento delle doglianze mosse da essa HGB, “nella fallace supposizione della loro identità con quelle oggetto del ricorso principale”, conseguendone una motivazione soltanto apparente a sostegno del decisum (ciò varrebbe: per il giudicato interno affermato in relazione al primo motivo; per la violazione del ne bis in idem e per la denuncia dell’eccesso di potere giurisdizionale di cui al secondo e terzo motivo; per gli errores in procedendo di cui al quarto e quinto motivo); c) viene dato rilievo ad un “sesto motivo”, che, tuttavia, “non è stato mai dedotto da HGB”; d) si fa riferimento a “un ricorso declinato al singolare” nella motivazione recante la statuizione sul regolamento delle spese del giudizio; e) si fa riferimento a “un ricorso declinato al singolare” anche nel dispositivo, prima che venisse “emendato con una correzione apposta a mano, che trasforma in plurale il sostantivo “ricorso””.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore da questa compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, il quale presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa.

E’, quindi, esperibile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al “capo” della domanda riproposta all’esame del giudice dell’impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perchè in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (tra le tante, Cass. n. 2425/2006, Cass. n. 16003/2011, Cass. n. 4605/2013, Cass. n. 25560/16, Cass. n. 3760/2018, Cass. n. 10184/2018).

2.2. – La sentenza impugnata per revocazione, al p. 20, ha proceduto allo scrutinio del ricorso incidentale della H.G.B. s.r.l., evidenziando: a) quanto al primo motivo, in punto di difetto di giurisdizione del giudice contabile, l’inammissibilità della censura, “in quanto coperta dal giudicato interno creatosi con l’ordinanza n. 24597 del 2009 relativa alla parte ricorrente ed avente contenuto identico al provvedimento illustrato nell’esame del ricorso principale”; b) quanto al secondo e al terzo motivo, in punto di “violazione del principio del ne bis in idem in relazione ai criteri Cedu ed in relazione alla violazione del principio dell’effettività della tutela giudiziaria”, l’inammissibilità delle censure, vertendo su “questioni, in parte coperte dal giudicato interno (l’autonomia e la diversità sussistenti tra il giudicato amministrativo e quello contabile) ed in parte (la violazione dei parametri Cedu) già ampiamente affrontat(e) nell’esame del ricorso principale, e risolt(e) nel senso dell’inammissibilità in virtù del giudicato ed in virtù della inerenza alla proponibilità dell’azione e non alla giurisdizione della censura relativa al bis in idem”; c) quanto al quarto e al quinto motivo, concernenti “i medesimi errores in procedendo esaminati nel ricorso principale”, l’inammissibilità delle censure “per le ragioni già espost(e)”; d) quanto al “sesto motivo”, riguardante la “prospettazione della violazione del principio della compensatio lucri cum damno”, l’inammissibilità della censura “da ritenersi attinente al merito”.

2.3. – Le doglianze di parte ricorrente sulla sentenza di cui è chiesta la revocazione ruotano, essenzialmente (al di là dei meri e non dirimenti rilievi sulla qualificazione del ricorso come soltanto “incidentale” e sulla correzione “apposta a mano” del dispositivo), intorno alla insufficienza o, finanche, all’apparenza della motivazione (siccome resa solo per relationem a quella sorreggente lo scrutinio del ricorso principale) sui motivi dell’impugnazione allora proposti, adducendo, quindi, vizi non riconducibili al paradigma dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, non potendo un (asserito) difetto di argomentazione giustificativa integrare, di per sè, il presupposto dell’errore revocatorio, là dove, peraltro, il giudice dell’impugnazione ha, nella specie, comunque deciso su tutti i “capi” di domanda ad esso rimessi dalla società ricorrente incidentale e, dunque, non essendo configurabile il vizio di omessa pronuncia.

Del resto, là dove la società ricorrente trascrive per intero il ricorso per cassazione deciso dalla sentenza n. 10774/2018 impugnata in questa sede (invero, unicamente a sostegno del giudizio rescissorio e non della censura rescindente, che, invece, avrebbe dovuto essere, essa stessa, confezionata in modo tale da rapportare il contenuto di quell’atto di impugnazione al dedotto errore revocatorio), non solo è dato evincere (al di là dell’impianto argomentativo sovente articolato e ampio) la coincidenza tra “capi” di domanda di impugnazione e decisione di questa Corte, ma anche la pertinenza (a prescindere dal mero lapsus calami sulla indicazione in sentenza di un “sesto motivo”) della decisione sulla censura di violazione del “principio della compensatio lucri cum damno” oggetto del quinto e ultimo motivo di ricorso incidentale dell’H.G.B. s.r.l..

3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere sulle spese processuali, stante la qualità di parte in senso meramente formale del Procuratore della Corte dei Conti.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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