Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31031 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. un., 27/11/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 27/11/2019), n.31031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al N. R.G. 13780/2018 proposto da:

C.F., rappresentata e difesa dall’Avvocato Adriano

Casellato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,

viale Regina Margherita, n. 290;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CATANZARO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Saverio

Molica e Santa Durante;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4878/2017,

depositata il 23 ottobre 2017.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5

novembre 2019 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha chiesto in via principale l’inammissibilità

e in subordine il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati Adriano Casellato e Antonio Stanizzi, quest’ultimo

per delega dell’Avvocato Saverio Molica.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso notificato il 16 dicembre 2013, C.F. si rivolgeva al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria invocando l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza presentata in data 2 ottobre 2008, unitamente ai germani R., A., G. e I.A., al Comune di Catanzaro, avente ad oggetto la richiesta di legittimazione e affrancazione in via semplificata (ai sensi della L.R. Calabria 21 agosto 2007, n. 18, art. 27, come modificato dalla L.R. 27 marzo 2008, n. 7), delle aree gravate da usi civici di complessivi mq. 274,07 con entrostanti fabbricati, ubicate in località (OMISSIS).

A sostegno del ricorso precisava che il Comune non aveva comunicato, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, alcuna determinazione di rigetto, nè aveva rappresentato esigenze istruttorie o richiesto integrazioni documentali (ai sensi della citata L.R. n. 18 del 2007, art. 27, comma 4): di talchè la domanda doveva ormai ritenersi come accolta, essendosi sulla stessa formato il silenzio-assenso, con conseguente obbligo dell’amministrazione di adottare l’atto finale del procedimento, così riconoscendo l’avvenuta legittimazione ed affrancazione degli usi civici gravanti sui beni de quibus.

Aggiungeva in ogni caso che, nonostante l’atto di diffida notificato il 9 settembre 2013, il Comune di Catanzaro, con nota n. 78653 in data 10 ottobre 2013, a firma del dirigente del settore, richiamando due altre analoghe istanze inoltrate (a sua asserita insaputa ancorchè anche per suo conto), aveva (espressamente) rigettato l’iniziale domanda del 2 ottobre 2008, sul presupposto che anche relativamente a questa non ricorressero i presupposti richiesti dalla L.R. n. 18 del 2007.

2. – Il ricorso veniva respinto dal TAR con sentenza n. 1294 in data 30 luglio 2014, confermata in secondo grado dal Consiglio di Stato – a definizione dell’appello interposto dalla C. – con sentenza n. 1167 in data 22 marzo 2016.

3. – Avverso quest’ultima pronuncia la C. ha proposto ricorso per revocazione, lamentando un duplice errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, avuto riguardo: (a) per un verso, ai presupposti della formazione del silenzio-assenso sulla propria istanza (in ordine ai quali la rappresentazione emergente della sentenza del Consiglio di Stato divergerebbe da quella risultante dai fatti di causa); (b) per altro verso, alla qualificazione della domanda proposta e del sotteso interesse (in tesi ancorato, giusta gli atti di causa, alla liquidazione e non già, come ritenuto in sentenza, alla affrancazione o alla legittimazione degli immobili oggetto di controversia).

4. – Con sentenza n. 4878 resa pubblica mediante deposito in segreteria il 23 ottobre 2017, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che nella specie si imputa alla sentenza non già un travisamento delle emergenti circostanze di fatto (l’incontestato decorso del tempo, a partire dalla presentazione dell’istanza per cui è causa), ma la qualificazione giuridica dello stesso (nella sua argomentata idoneità ad integrare, a fronte del relativo paradigma normativo di riferimento, una fattispecie di silenzio significativo, con preteso valore di tacito assenso): sicchè si tratterebbe, al più, di errore di diritto, come tale involgente il giudizio ed insuscettibile di fondare il rimedio revocatorio.

Sotto distinto e concorrente profilo, il giudice amministrativo ha sottolineato che la questione della maturazione del silenzio per fac-tum costituiva proprio e specificamente l’oggetto del giudizio, con la conseguenza che tale fatto ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata.

Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che la sentenza del TAR aveva respinto il ricorso sulla argomentata insussistenza dei presupposti per la legittimazione e l’affrancazione; e ne ha tratto la conseguenza che, quand’anche, a tutto concedere, si fosse trattato di errore revocatorio, lo stesso avrebbe dovuto, comunque, essere fatto necessariamente valere con l’appello.

5. – Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per revocazione, la C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 aprile 2018, sulla base di un motivo.

Il Comune di Catanzaro ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione, sollevata dal Comune controricorrente, di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale.

Difatti, il requisito di specialità della procura alle liti per la proposizione del ricorso in cassazione, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 365 c.p.c., può ritenersi osservato nel caso di specie, trattandosi di procura posta a margine del ricorso, la quale indica che il mandato è conferito in relazione al “presente procedimento” (Cass., Sez. II, 12 dicembre 2005, n. 27302; Cass., Sez. III, 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass., Sez. III, 7 dicembre 2017, n. 29312).

Nè la procura può dirsi inidonea in ragione della circostanza che il mandato difensivo a margine è privo di data, dovendosi ribadire che è validamente rilasciata la procura speciale apposta a margine del ricorso per cassazione, ancorchè il mandato difensivo sia mancante di data, poichè l’incorporazione dei due atti in un unico contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell’uno all’altro, come richiesto dal citato art. 365, ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità (Cass., Sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25725; Cass., Sez. II, 27 maggio 2019, n. 14437).

2. – Con l’unico motivo la ricorrente, denunciando difetto di giurisdizione, si duole che il giudizio espresso dal giudice amministrativo sulla insussistenza dei presupposti della domanda dei fratelli C. ai fini del silenzio-assenso esulerebbe dai poteri del giudice amministrativo. Ad avviso della ricorrente, la decisione avrebbe riguardato in concreto il titolo di proprietà prodotto dai richiedenti e la sua validità ai fini dell’istanza, nonchè la consistenza e la misura del diritto di proprietà. Il giudizio espresso – là dove ha coinvolto l’esistenza stessa e la misura del diritto soggettivo di proprietà dei richiedenti, risolvendosi nella indagine sul fatto costitutivo del diritto azionato con la istanza di liquidazione – avrebbe travalicato la giurisdizione del giudice amministrativo per sconfinare nella giurisdizione del giudice ordinario. La ricorrente deduce inoltre che la decisione adottata dal giudice amministrativo, avendo come oggetto i presupposti della domanda di liquidazione e avendo inteso specularmente verificare la sussistenza stessa dell’uso civico sul bene e la sua riferi-bilità ai richiedenti C., avrebbe comunque invaso la diversa giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

3. – Il motivo è inammissibile.

Queste Sezioni Unite hanno già affermato che, in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato pronunciate su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di mettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito (Cass., Sez. U., 30 luglio 2008, n. 20600; Cass., Sez. U., 23 luglio 2014, n. 16754; Cass., Sez. U., 27 gennaio 2016, n. 1520).

Nella specie il motivo di ricorso non contiene alcuna censura in ordine alla sussistenza del potere giurisdizionale a pronunciare sulla revocazione.

La ricorrente, nel sostenere che la valutazione espressa dal giudice amministrativo sulla insussistenza dei presupposti della domanda dei germani C. ai fini del silenzio-assenso esulerebbe dai poteri del giudice speciale, non muove in realtà alcuna doglianza nei confronti della impugnata sentenza, emessa in sede di revocazione, la quale non si è occupata affatto della questione della formazione del tacito assenso sulla formalizzata istanza, ma ha giudicato esclusivamente in ordine alla configurabilità o meno del denunciato errore di fatto revocatorio. Mantenendosi in quest’ambito, il Consiglio di Stato, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha escluso la sussistenza dei presupposti del rimedio revocatorio: rilevando che la ricorrente aveva addebitato alla sentenza non già un travisamento delle emergenti circostanze di fatto, ma un errore di giudizio; sottolineando che la questione della maturazione del silenzio per factum aveva costituito l’oggetto del giudizio (laddove il fatto suscettibile di revocazione non deve avere costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata); evidenziando, infine, che la sentenza del TAR aveva respinto il ricorso proprio sulla argomentata insussistenza dei presupposti per la legittimazione e l’affrancazione, sicchè tale errore – ove anche di natura revocatoria – avrebbe dovuto essere fatto valere con l’appello.

Benchè formalmente indirizzate avverso la sentenza del Consiglio di Stato che ha pronunciato sul ricorso per revocazione (ossia avverso la sentenza n. 4878 del 23 ottobre 2017), le censure articolate in questa sede si dirigono nei confronti delle statuizioni rese dal Consiglio di Stato con la sentenza (n. 1167 del 22 marzo 2016) che ha definito il giudizio di appello: con esse la ricorrente – lamentando che la decisione abbia riguardato in concreto il titolo di proprietà, la consistenza e la misura del relativo diritto e la sua idoneità ai fini dell’istanza ed abbia investito i presupposti della domanda di liquidazione, così invadendo la giurisdizione del giudice ordinario e quella del Commissario per la liquidazione degli usi civici – persegue inammissibilmente il fine di porre in discussione la sentenza di appello del giudice amministrativo.

4. – Il ricorso è inammissibile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

5. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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