Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31030 del 28/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31030 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 22757-2010 proposto da:
PUGLISI ANTONINO GIOVANNI, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA ABRUZZI

2, prcnnn lo studio doll’avvdeatQ

MASSIMO ZACCHEO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANNI CAMBRIA giusta delega
in calce;
– ricorrente contro

SERIT SICILIA SPA in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
VINCENZO TIERI 29, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO PENSABENE, che lo rappresenta e difende giusta

Data pubblicazione: 28/12/2017

delega in calce;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MESSINA;
– intimata –

la

sentenza

244 S«.4 114
COMM.TRIB.REG/SEZ.DIST.

n.

218/2009

di MESSINA,

della

depositata il

29/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato LONGO per delega
verbale dell’Avvocato CAMBR1A che si riporta al
ricorso e alla memoria depositate.

avverso

N. R.G.22757/2010
FATTI DI CAUSA
In data 16.3.2007 la concessionaria per la riscossione Serit Sicilia spa
notificava a Puglisi Antonino una cartella di pagamento, per la somma di
euro 248.902, dovuta a titolo di Irpef , addizionali, Iva, oltre interessi e
sanzioni, relativamente all’anno di imposta 2003.
Puglisi Antonino proponeva ricorso alla Commissione tributaria

del 2008, dichiarando non dovute le sanzioni e gli interessi.
Il contribuente proponeva appello, l’Agenzia delle Entrate

si

costituiva proponendo appello incidentale e la concessionaria Serit Sicilia
spa si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello principale. Con sentenza
del 29.9.2009 la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava
l’appello principale del contribuente ed accoglieva l’appello incidentale
della Agenzia delle Entrate. Il giudice di appello riteneva la legittimità
della irrogazione di sanzioni ed applicazione di interessi a seguito della
liquidazione delle maggiori imposte dovute, effettuata mediante controllo
automatizzato della dichiarazione ai sensi dell’art.36 bis d.P.R. 29
settembre 1973 n.600.
Contro la sentenza di appello Puglisi Antonino propone nove motivi di
ricorso per cassazione. Deposita memoria.
Serit Sicilia spa resiste con controricorso. Deposita memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art.53 decreto
legislativo 31 dicembre 1992 n.546 in relazione agli omessi rilievi e
dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale della Agenzia delle
Entrate per mancato deposito di esso presso la segreteria della
Commissione tributaria provinciale di Messina. Omessa pronuncia di
motivazione (art.360 n.5 cod.proc.civ.) sulla inammissibilità e
improcedibilità ( rilevabili d’ufficio) dell’appello incidentale proposto dalla
Agenzia delle Entrate in tema di sanzioni e interessi; e sulla conseguente
pacificità dell’argomento e formazione di giudicato, quale fatto
controverso e decisivo per il giudizio. Violazione e/o falsa applicazione
dell’art.112 cod.proc.civ. per l’ultra ed extrapetizione derivante dal fatto
che i giudici di seconde cure si sono pronunciati ( sostanzialmente

provinciale di Messina che lo accoglieva parzialmente con sentenza n.34

d’ufficio) su domande incidentali che non potevano, per la suddetta
ragione, vedere accesso processuale (essendo inammissibili e
consequenzialmente improcedibili).E violazione e/o falsa applicazione
dell’art.132 cod.proc.civ. “.
Il motivo è inammissibile per mescolanza di ragioni di ricorso
eterogenee, riferite o riferibili al vizio di violazione di norma sostanziali, di
norme processuali e al vizio di motivazione. Il motivo è anche infondato

mancato deposito di copia presso la segreteria della Commissione
tributaria provinciale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel
processo tributario, ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, solo l’appello principale, che è l’impugnazione proposta per
prima, va notificato alle altre parti per poi essere depositato presso la
segreteria della commissione tributaria adita nei trenta giorni successivi,
mentre l’appello incidentale, vale a dire l’impugnazione proposta
successivamente, va solo depositato insieme alle controdeduzioni. (Sez.
5, Sentenza n. 22023 del 13/10/2006; Cass.n.9757 del 2017).
2.Secondo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione ( art.360 n.3
cod.proc.civ.) degli artt.112 e 115 cod.proc.civ., anche in relazione
all’art.23 comma 3 e 54 d.lgs. 546/92 e s.m.i., in ordine a diverse
eccezioni sollevate dal ricorrente e rimaste incontestate e in tal guisa
pacifiche. Nullità (art.360 n.4 cod.proc.civ. ) della sentenza e del
procedimento per omessa pronuncia di accoglimento di eccezioni
incontestate. Omessa e/o insufficiente motivazione (art. 360 n.5
cod.proc.civ. ) su fatti controversi e decisivi per il giudizio riguardanti la
mancata contestazione, da parte dei resistenti (Agenzia delle Entrate e
Senti Sicilia) di diverse eccezioni sollevate dal ricorrente e decisive per il
giudizio”.
3.Terzo motivo: “Violazione e\o falsa applicazione dell’art.6 della
legge 212/2000 e dell’art.60 comma 6 del d.P.R.633/72 ( in relazione ad
iscrizioni a ruolo eseguite anche a seguito di controllo automatizzato ex
art.36 bis e 54 bis d.P.R.633/72), per mancanza di preventivo avviso
bonario e di preventivo invito bonario al pagamento.Omessa, insufficiente
e/o contraddittoria motivazione (art.360 n.5 cod.proc.civ. ) circa un
punto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla dedotta

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con riferimento alla dedotta inammissibilità del ricorso incidentale per

invalidità della cartella opposta per mancata preventiva notificazione
dell’avviso bonario di cui all’art.6 legge 212/2000 anche in relazione
all’invito bonario di cui all’art.60 d.P.R. 633/72”.
4.Quarto motivo: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.7 legge
212/2000 anche in relazione all’art.36 comma 4 ter del d.l. 248/2007,
convertito nella legge n.31 del 2008e all’art.2697, nonché dell’art.115
cod.proc.civ. per mancato riconoscimento di invalidità della cartella

Omessa e\o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per
il giudizio , in relazione alla predetta carente indicazione del responsabile
del procedimento.”
5.Quinto

motivo:

“Omessa

insufficiente e\o contraddittoria

motivazione (art.360 n.5 cod.proc.civ. ) circa l’eccezione di nullità,
invalidità ed inefficacia della cartella per mancata sottoscrizione.
Violazione e\o falsa applicazione (art.360 n.3 cod.proc.civ. ) dell’art.25
d.P.R. 602/73 anche in relazione all’art.125 cod.proc.civ., al 4 comma
dell’art.12 d.P.R.602/73 e all’art.480 cod.proc.civ., in ordine alla
eccezione di invalidità dell’atto opposto per difetto di sottoscrizione”.
6.Sesto motivo: “Nullità della sentenza e del procedimento (art.360
n.4 cod.proc.civ.), anche in relazione all’art.112 cod.proc.civ., (violazione
del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) per mancanza
di pronuncia sulla eccezione di inesistenza/invalidità della cartella di
pagamento opposta, in conseguenza della carenza di intimazione ad
adempiere di cui all’art.25 d.P.R.602/73.0messa pronuncia e motivazione
(art.360 n.5 cod.proc.civ. ) su fatto controverso e decisivo per il giudizio
(l’inesistenza della cartella per carenza di intimazione ad adempiere).
Violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 cod.proc.civ. in relazione
all’art.25 d.P.R.602/73 e all’art.480 cod.proc.civ. per la denunziata
carenza di intimazione.”
7.Settimo motivo: “Violazione e\o falsa applicazione dell’art.36 bis
d.P.R. 602/73, dell’art.13 d.lgs.471/97 e art.20 d.P.R. 602/73 in
relazione all’erroneo e illegittimo accoglimento dell’inammissibile e
infondato appello incidentale della Agenzia delle Entrate e alla dedotta
illegittimità della applicazione, (peraltro) cumulativa di interessi e
sanzioni sulle imposte pretese. Omessa (perché meramente apparente),

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opposta per carente indicazione del responsabile del procedimento.

insufficiente (perché carente di trattazione su più profili dedotti) e
contraddittoria ( perché contrastante con le risultanze processuali e gli
indirizzi normativi) motivazione , circa un fatto controverso ( l’illegittimità
della applicazione di interessi e sanzioni) e decisivo per il giudizio (perché
l’accoglimento dei rilievi del contribuente avrebbe comportato la
dichiarazione di illegittimità della applicazione di sanzioni ed interessi e/o
la conferma della sentenza di primo grado nella parte non impugnata,

I motivi da due

a sette sono inammissibile per mescolanza

inestricabile delle ragioni di censura, unitariamente formulate con
riferimento a cause di ricorso eterogenee indicate sovrapponendo la
denuncia del vizio di violazione di legge, di mancanza e\o insufficiente
motivazione e richiamando la violazione di norme processuali. Il settimo
motivo è anche infondato: il giudice di appello ha correttamente
osservato che l’irrogazione della sanzione è consentita anche quando la
debenza della maggiore imposta risulta dalla liquidazione automatizzata
della dichiarazione (art.13 d.lgs.18 dicembre 1997 n.471) ed ugualmente
sono dovuti gli interessi (art.20 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 ).
8.0ttavo motivo; “Vizio di nullità della sentenza e del procedimento
per omessa pronuncia su eccezioni di merito (mancanza di prova della
pretesa tributaria e di inidoneità dell’eventuale dichiarazione fiscale ad
assumere connotazione confessoria sull’an e sul quantum)”.
Il motivo è infondato. Il giudice di appello, anche richiamando e
condividendo le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, ha
affermato che la cartella, emessa a seguito di controllo automatizzato ai
sensi dell’art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, è legittimamente
fondata sulla dichiarazione fiscale presentata dal contribuente, che ha
distintamente indicato gli imponibili e le imposte dovute, omettendo di
procedere al relativo versamento. Era pertanto onere del contribuente
dimostrare l’asserita non debenza delle imposte indicate in dichiarazione,
allegando l’esistenza di un errore commesso nella dichiarazione fiscale
costituente dichiarazione di scienza.
9.Nono motivo: “Violazione e\o falsa applicazione (ex art.360 n.3
cod.proc.civ.) degli artt.91 e 92 cod.proc.civ. in relazione alla necessità
di pronunciare condanna alle spese della parte che sarebbe dovuta

4

comunque l’annullamento parziale della cartella opposta).

risultare soccombente (e cioè i resistenti); ed in relazione alla assenza di
presupposti per poter compensare dette spese. Nullità della sentenza e
del procedimento (art.360 n.4 cod.proc.civ.) in relazione alla omessa
pronuncia di condanna delle controparti alle spese giudiziali, malgrado
espressa formulazione di domanda in tal senso del contribuente.Omessa
motivazione (art.360 n.5 cod.proc.civ. ) circa un fatto controverso (la
soccombenza dei resistenti e relativa domanda di condanna alle spese) e

decisionali opposte, sia pure sul capitolo di spese)”.
Il motivo è inammissibile per mescolanza di ragione eterogenee di
ricorso. E’ ulteriormente inammissibile per carenza di interesse: il giudice
di appello, nonostante l’accoglimento integrale delle ragioni della Agenzia
delle Entrate, ha ugualmente compensato le spese, in deroga alla regola
generale secondo cui il rimborso delle spese deve essere posto a carico
della parte soccombente ( art.15 decreto legislativo 31 dicembre 1992
n.546).
Spese regolate come da dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in
favore di Serit Sicilia spa, liquidate in euro settemila, oltre spese generali
nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge.
Così deciso il 12.10.2017.

decisivo per il giudizio ( perché avrebbe implicato conseguenze

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