Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3103 del 11/02/2010
Cassazione civile sez. III, 11/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3103
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30636-2006 proposto da:
S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA APPIA NUOVA 866, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE
PIERFRANCA, rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINO GIUSEPPE
con delega in atti;
– ricorrente –
contro
AKROS CASA IN LIQ.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 229/2006 del TRIBUNALE di CREMA, depositata il
06/07/2006; R.G.N. 166/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/12/2009 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito l’Avvocato GIUSEPPE PELLEGRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per la inammissibilità e in
subordine il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 15 dicembre 2005 il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Crema revocava il provvedimento di sospensione della procedura immobiliare esecutiva promossa dalla Akros Casa S.p.A. nei confronti di S.R..
Con sentenza in data 6 luglio 2006 il Tribunale di Crema confermava tale decisione rilevando che le stesse questioni avevano già formato oggetto di giudizio di opposizione all’esecuzione decisa dalla Corte d’Appello di Brescia e che le tesi dello S. risultavano infondate.
Avverso la suddetta sentenza lo S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi.
L’Akros Casa S.p.A in liquidazione non ha espletato difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di ricorso è il provvedimento con cui è stata negata la sospensione dell’esecuzione immobiliare intrapresa dalla Akros nei confronti dello S..
L’art. 623 c.p.c. stabilisce che, ove la sospensione non sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l’esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione e il successivo art. 624 c.p.c. consente che, nel caso sia stata proposta opposizione all’esecuzione, il giudice dell’esecuzione sospenda il processo “concorrendo gravi motivi”.
Con il motivo incomprensibilmente numerato come 0, il ricorrente, con riferimento alla forma, ipotizza violazione degli artt. 132 e 281 sexies c.p.c., ma la totale mancanza del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. per i ricorsi proposti contro i provvedimenti pubblicati a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, determina l’inammissibilità della censura.
Nessuno degli altri sette motivi di ricorso – come d’altra parte le argomentazioni sottoposte all’esame del Tribunale – solleva la questione concernente i “gravi motivi” che giustificherebbero l’accoglimento dell’istanza, ma sostanzialmente; essi censurano la sentenza della Corte d’Appello di Brescia che si è pronunciata in sede di opposizione all’esecuzione.
E’ orientamento costante di questa Corte (confronta, per tutte, la recente Cass. Sez. 3, n. 22486 del 2009 e, inoltre, Cass. Sez. 3, n. 15647 del 2007) che è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., contro il provvedimento del Tribunale che si pronunci in tema di sospensione dell’esecuzione, trattandosi di provvedimento di natura cautelare e provvisoria, quindi privo di natura definitiva e decisoria.
Pertanto il ricorso è inammissibile. Nulla spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010