Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3103 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3103 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 26889-2016 proposto da:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di CATANIA, in persona
del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FEBO
BATTAGLIA;
– ricorrente contro
COMUNE di ACIREALE, in persona del Sindaco, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dagli avvocati AGATA SENFETT, GIOVANNI
CALABRETTA;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 08/02/2018

avverso la sentenza a 1529/2015 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 09/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.

La Corte d’Appello di Catania ha rigettato il gravame
proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
(succeduta all’AUSL n. 3) avverso alla sentenza con la quale a)
era stata accolta la domanda avanzata dal Comune di Acireale
di rimborso delle somme corrisposte agli istituti convenzionati
a titolo d’integrazione delle rette di ricovero di anziani non
autosufficienti; b) era stata rigettata, perché generica, la
domanda volta a conseguire un controcredito relativo al
ricovero di soggetti presso RSA. Per la cassazione della
sentenza, ha proposto ricorso l’Azienda Sanitaria Provinciale di
Catania affidato a due motivi. Il Comune ha resistito con
controricorso. Le parti hanno, infine, depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Va,

preliminarmente,

disattesa

l’eceZione

d’inammissibilità del ricorso che risulta, tra l’oltro, notificato nei
domicilio eletto, e va, inoltre, respinta l’istanza di rimessione
alle SU di questa Corte, avanzata dal controricorrente, in seno
alla memoria, non ravvisandosi alcun contrasto tra decisioni da
dirimere, tale non essendo le proposte del relatore di cui
all’art. 380 bis co 1 c.p.c., in tal senso invocate dal Comune,
che costituiscono l’esplicitazione interlocutoria di una mera
ipotesi di esito decisorio, niente affatto vincolante per il
Collegio.

Ric. 2016 n. 26889 sez. M1 – ud. 20-12-2017
-2-

FATTI DI CAUSA

2. Il primo motivo, rivolto a censurare la statuizione sub
a) di parte narrativa, pienamente ammissibile (Cass. SU n.
2951 del 2016) e correttamente dedotto, deduce la violazione
e falsa applicazione dell’art. 59 della L.R. Sicilia 18/5/1996 n.
33 che ha interpretato autenticamente l’art. 17 della LR

1910.
3. Il motivo va accolto nei seguenti termini. 4. Secondo la
giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9565 del 2017; n.
26289 del 2017; n. 28014 del 2017; n. 28325 del 2017), la
Regione Sicilia, nel procedere al riordino dei servizi e delle
attività socio- assistenziali del territorio di sua competenza con
la L. 9 maggio 1986, n. 22, ha attribuito, all’art. 16, ai comuni,
singoli o associati, la titolarità delle funzioni attinenti alla
predetta materia, tra le quali, a norma del successivo art. 17,
l’assistenza, a domicilio o mediante ricovero in strutture
protette, agli anziani non autosufficienti, assegnando alle unità
sanitarie locali il compito di assicurare i servizi di carattere
sanitario, integrativi dei servizi di competenza dei comuni.
L’art. 59 della L. R. n. 33 del 1996, avente espressamente
natura interpretativa del menzionato art. 17 della L.R. n. 22
del 1986, ha disposto, al comma 1, che l’integrazione della
retta giornaliera corrisposta dai comuni agli enti gestori di
strutture

residenziali

per

il

ricovero

di

anziani

non

autosufficienti sia assunta a carico del Fondo sanitario
regionale «entro il limite annuo di lire 500 milioni», ha
aggiunto, al comma due, che : «Per le finalità di cui al
comma 1 il servizio dei comuni trasmette all’azienda unità
sanitaria locale di competenza copia del provvedimento di
autorizzazione al ricovero corredato della certificazione
attestante il grado e la natura della condizione di non
Ric. 2016 n. 26889 sez. M1 – ud. 20-12-2017
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9/5/1986 n. 22, nonché dell’art 2697 c.c. e del TU n. 639 del

autosufficienza. La notifica del dispositivo al ricovero è
effettuata entro cinque giorni dall’adozione e comporta, se non
l’obbligo per opposizione, entro i successivi venti giorni
l’obbligo per il comune di attivare l’azione di rimborso della
quota di retta giornaliera corrisposta all’ente assistenziale a

dell’azienda unità sanitaria locale di <

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