Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3103 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 22/12/2016, dep.06/02/2017),  n. 3103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4884-2016 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELL’AMBA ARADAM,

24, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO COLONNELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO NOVARA, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Amministratore

Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI

76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITO DI LUCA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

UNICREDIT LEASING SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1369/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

25/06/2015, depositata il 13/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DI

STEFANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- D.F. ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Torino ha accolto l’appello della Vittoria Ass.ni avverso l’accoglimento della sua domanda, proposta col rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., per la condanna di quella al pagamento in favore della concedente in leasing – Unicredit Leasing spa dell’indennizzo assicurativo per il furto di un veicolo. La sola Vittoria Ass.ni resiste con controricorso.

2.- E’ stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; il ricorrente ha depositato memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

3.- Ora, il ricorrente formula motivi: di omessa pronunzia sulla sua eccezione di violazione, ad opera della controparte, dell’art. 342 c.p.c.; di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1218 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.; di “richiamo e riproposizione dei motivi assorbiti”; di violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. con violazione del diritto di difesa.

4.- Inammissibile il terzo motivo, privo di specificità e comunque sostanzialmente rivolto al giudice dell’eventuale rinvio, il primo motivo è del pari inammissibile perchè il ricorso non contiene gli elementi testuali – imposti invece dall’art. 366 c.p.c., n. 6 – per valutare la rituale proposizione dell’eccezione ex art. 342 c.p.c. ed i relativi riscontri, a loro volta consistenti nell’atto di appello accusato di genericità.

5.- Con il secondo e, nel suo complesso, con il quarto motivo (quest’ultimo, nella parte in cui non sia inammissibile per non specificità della sua formulazione e carente indicazione degli atti processuali in cui le tesi contestate sarebbero state addotte e delle contestazioni ad esse mosse), poi, l’odierno ricorrente tende a confutare non già una teorica statuizione di accollo, al creditore di un’obbligazione contrattuale, dell’onere della prova dei fatti (ciò che effettivamente sarebbe illegittimo), ma il risultato di una complessa attività di valutazione di questi ultimi, come raccolti in giudizio e ritenuti tali da condurre alla conclusione dell’insussistenza del sinistro invece denunciato.

6.- Ed è noto che è ormai intangibile la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, a maggior ragione dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5 che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. Un. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014), rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto – se scevri, come lo sono nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni Unite – istituzionalmente riservati al giudice del merito (tanto corrispondendo a consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. Un., n. 20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti).

7.- Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, con condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente; ma con applicazione altresì del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale di questa.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna D.F. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Vittoria Ass.ni, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 3.000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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