Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31028 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, (ud. 21/09/2018, dep. 30/11/2018), n.31028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11914/2011 R.G. proposto da

M.V.D., rappresentato e difeso dagli avv. Arturo

Knering, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Bolzano,

via Carducci, 13.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributarla di secondo grado di

Bolzano n. 62/2/10, depositata il 10 novembre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre

2018 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– M.V.D. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, depositata il 10 novembre 2010, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento di alcuni avvisi di accertamento con cui, relativamente agli anni 2000-2005, erano state rettificate le dichiarazioni e recuperate le imposte non versate;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che gli atti impositivi muovevano dalla qualificazione dei redditi percepiti dal contribuente quali redditi di lavoro autonomo e non già, come da questi indicato, quali prestazioni di servizi inerenti ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 5;

– il giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, ha respinto il gravame del contribuente in ragione della natura e delle caratteristiche dell’attività svolta, tali da rendere la stessa non riconducibile ad un lavoro occasionale;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 50, comma 1, lett. c-bis, per aver la sentenza impugnata escluso la riconducibilità dei redditi dal medesimo dichiarati ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sul fondamento che la sua attività di collaborazione coordinata e continuativa era prestata in favore di una pluralità di soggetti committenti;

– il motivo è inammissibile;

– la sentenza di appello afferma che l’attività svolta dal contribuente è da considerarsi quale esercizio per professione abituale di attività di lavoro autonomo, in considerazione del fatto che le prestazioni erano rese in favore di diversi committenti (notai), con apprezzabile frequenza (2-3 volte al mese) e continuità, tale da escludere il carattere occasionale del lavoro svolto, e in modo autonomo, non venendo in rilievo la fruizione della struttura organizzativa dei committenti;

– giunge, quindi, alla conclusione che, in ragione della natura e delle caratteristiche dell’attività svolta, questa non integra gli estremi dell’attività di collaborazione coordinata e continuativa, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, comma 1, lett. c-bis);

– dal contenuto della sentenza emerge, dunque, che la pluralità dei committenti costituisce solo uno degli elementi presi in considerazione ai fini della qualificazione dell’attività svolta dal contribuente, inidoneo a rivestire carattere decisivo se non valutato unitamente ad altri elementi quali il carattere autonomo dell’attività medesima e l’abitualità della stessa, così come desunta dalla frequenza dei rapporti con i singoli committenti;

– l’assenza di un ruolo determinante dell’affermazione relativa all’esistenza di una pluralità di committenti rende privo di rilevanza il motivo di diritto in esame;

– con il secondo motivo il contribuente deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di appello, nella parte in cui qualifica l’attività dal medesimo svolta quale attività di lavoro autonomo, benchè risulti pacifico che lo stesso, nel periodo interessato pregresso, almeno dal 1997, non svolgesse più alcuna attività di lavoro;

– il motivo è inammissibile, in quanto muove dall’erroneo assunto che sia “pacifico” che il contribuente non svolgesse più attività di lavoro autonomo dal 1997;

– infatti, l’assenza di contestazione in ordine a tale circostanza non è desumibile dalla sentenza, nè dagli atti delle parti;

– con l’ultimo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, il contribuente si duole della violazione degli artt. 3 e 53 Cost., allegando che l’assoggettamento delle prestazioni in esame al regime dell’i.v.a. lo esporrebbe ad un maggior rilievo fiscale, non corrispondente alla sua capacità contributiva;

– il motivo è inammissibile, in quanto si fonda su una solo asserita violazione del principio costituzionale di capacità contributiva, non accompagnata dall’indicazione di elementi che dimostrerebbero la non coerenza delle norme in tema di i.v.a. applicate e dell’invocato principio;

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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