Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31028 del 28/12/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2017, (ud. 11/05/2017, dep.28/12/2017),  n. 31028

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 15 novembre 1990 veniva notificato alla Banca Commerciale Italiana (oggi Intesa SanPaolo S.p.A.) un avviso di accertamento con il quale veniva contestata l’omessa effettuazione di ritenute alla fonte in relazione ad alcune somme erogate nell’anno 1984 al personale dipendente. L’Ufficio provvedeva all’iscrizione a seguito di esito favorevole di un contenzioso, conclusosi con sentenza passata in giudicato. La Banca impugnava l’iscrizione a ruolo e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva in parte il ricorso, limitatamente alle ritenute per le quali i dipendenti, che avevano ricevuto autonomo accertamento, avevano provveduto al pagamento o al condono delle somme, con esclusione delle ritenute riferibili ai dipendenti che avevano ottenuto il definitivo annullamento degli accertamenti loro notificati. Nel ricorso introduttivo la Banca segnalava che un identico procedimento relativo alle successive annualità di imposta 1985, 1986, 1987 e 1988 si era concluso con una sentenza passata in giudicato di integrale annullamento della iscrizione a ruolo.

La Banca Commerciale Italiana, oggi Intesa SanPaolo S.p.A., appellava la sentenza, riproponendo l’eccezione della efficacia vincolante del giudicato. La CTR della Lombardia, rigettava il gravame, confermando la decisione del giudice di primo grado.

Intesa Sanpaolo S.p.A. propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi, illustrandolo con memorie. La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4,. La Commissione Tributaria Regionale ha del tutto omesso di esaminare l’eccezione formulata dalla contribuente sulla efficacia vincolante del giudicato esterno formatosi con riguardo ad altre annualità”.

Parte ricorrente argomenta che sin dal ricorso di primo grado ha segnalato, in via pregiudiziale, l’intervenuta formazione del giudicato esterno nell’ambito di una controversia instaurata fra le medesime parti ed avente ad oggetto l’iscrizione a ruolo delle ritenute relative alle successive annualità, sempre a seguito di convalida degli accertamenti e con riguardo a importi di identica natura corrisposti ai dipendenti, che era stata annullata con sentenza n. 357/47/ 2001 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano passata in giudicato.

1.1. Il motivo è infondato. L’eccezione di giudicato esterno, con riferimento alla quale si denuncia una omessa pronuncia, riguarda la sentenza n. 357/47/2001 della Commissione Tributarla Provinciale di Milano, con cui sono state integralmente annullate le iscrizioni a ruolo effettuate a carico della Banca con riferimento alle ritenute relative agli anni 1985, 1986, 1987, 1988, relativamente a somme erogate al proprio personale dipendente, a titolo di contributo di canone di affitto e diaria. La CTP di Milano ha riconosciuto la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla società contribuente.

1.2. Deve in proposito richiamarsi l’indirizzo espresso da questa Corte secondo cui la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo di imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicchè, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo di imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un’altra annualità, ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni (ex plurimis, Cass. nn. 22941 del 2013, Cass. n. 1837 del 2014).

E’ quindi evidente che non può configurarsi alcun giudicato esterno allorchè i giudizi vertano su anni di imposta diversi e non emergano elementi condizionanti che abbiano un valore inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata o, come nella specie, non siano debitamente dedotti e provati.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 163, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Commissione Tributaria Regionale ha erroneamente inteso la duplicazione d’imposta come riferita ai soli casi di ritenute pagate o definite tramite condono dai dipendenti”. Parte ricorrente deduce che la Commissione Tributaria Regionale, nel confermare la decisione di primo grado, ha erroneamente dichiarato la cartella di pagamento illegittima nella sola parte relativa alla iscrizione a ruolo di ritenute già pagate o definite tramite condono dai dipendenti, in questo modo riconoscendo l’esistenza di una illegittima doppia imposizione nei soli casi di “ritenute già versate o condonate dal sostituto”. La ricorrente deduce che l’errore emergerebbe dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, laddove si afferma che in tutti gli altri casi rimarrebbe in capo “al sostituto la possibilità di rivalsa nei confronti del sostituito”. In particolare, si deduce che nell’atto di appello la Banca aveva chiesto in via subordinata l’annullamento dell’iscrizione a ruolo per un importo di Euro 593.729,07, corrispondente alle ritenute riferibili ai dipendenti raggiunti da avviso di accertamento individuale, adducendo o che l’accertamento al singolo dipendente era stato annullato, e allora non poteva che venire automaticamente meno la pretesa impositiva nei confronti del sostituto banca per insussistenza del presupposto di imposta in capo al soggetto passivo del tributo, oppure l’avviso di accertamento notificato al singolo dipendente era stato confermato, e allora veniva meno la pretesa impositiva nei confronti del sostituto banca perchè il debito tributario era stato assolto dall’unico e vero soggetto passivo del tributo. Conclude, pertanto, denunciando la violazione di legge della sentenza impugnata che, nella parte in cui ha riconosciuto solo due ipotesi di illegittima doppia imposizione, si pone in aperto contrasto con il disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 163.

3. Il motivo è fondato.

3.1. Invero, non è circostanza contestata in atti per essere stata riportata nella motivazione della sentenza impugnata e illustrata in ricorso, che venne notificato alla Banca ricorrente un avviso di accertamento per l’omessa effettuazione di ritenute alla fonte in relazione ad alcune somme erogate nell’anno 1984 al personale dipendente. In particolare, la Banca aveva erogato, senza effettuare ritenute, importi a titolo di refusione del maggior canone di locazione pagato dai dipendenti a seguito di un trasferimento di sede disposto dal datore di lavoro, e a titolo di refusione delle spese di trasferta sostenute dai dipendenti tra la data di effettivo trasferimento nella nuova sede e quella disponibilità dell’alloggio. La controversia relativa alla impugnazione del predetto avviso di accertamento si concluse con una sentenza passata in giudicato favorevole per l’Ufficio. L’Ufficio ha provveduto alla iscrizione a ruolo, con notifica della cartella di pagamento n. 0344160359 oggetto del presente giudizio.

3.2. La questione oggetto di controversia riguarda l’asserita duplicazione di imposta che si sarebbe realizzata, a seguito della richiesta di pagamento dell’intero, fatta dall’erario ai dipendenti sostituiti, percettori delle somme non assoggettate a ritenute di acconto da parte della Banca – datrice di lavoro, e dalla successiva richiesta, con cartella di pagamento, rivolta anche nei confronti della Banca, per le ritenute non operate, in ipotesi in cui i sostituiti avevano provveduto al pagamento o al condono delle somme, o avevano impugnato ottenendo l’annullamento dell’avviso di accertamento.

In particolare, si censura la sentenza impugnata, atteso che la CTR avrebbe erroneamente affermato che la cartella di pagamento sarebbe stata illegittima nella sola parte relativa alla iscrizione a ruolo di ritenute già pagate o definite tramite condono dai dipendenti, trascurando, invece l’ipotesi in cui l’Ufficio avrebbe emesso un avviso di accertamento anche nei confronti del dipendente poi annullato in via definitiva dal giudice tributario.

3.3. Nel caso, come quello in esame, in cui pacificamente il sostituto di imposta non abbia operato, come avrebbe dovuto, le ritenute d’acconto, egli rimane obbligato nei confronti del fisco, salvo il suo diritto di rivalersi nei riguardi del sostituito, c.d. rivalsa successiva (Cass. n. 17512 del 2002).

Ne consegue che, nell’ipotesi in cui l’Erario abbia chiesto il pagamento delle ritenute non operate dalla Banca ai singoli dipendenti (non è contestato in atti che le ritenute non sono state effettuate) mediante la notifica di avvisi di accertamento poi annullati dal giudice tributario in via definitiva, il sostituto sarebbe onerato nei confronti del fisco, nonostante l’annullamento dell’atto impositivo nei confronti del sostituito, con la conseguenza che in tale ipotesi il datore di lavoro non avrebbe nessuna possibilità di agire in rivalsa nei confronti del dipendente, posto che quest’ultimo potrebbe opporgli un provvedimento giudiziario attestante la non debenza della pretesa.

3.4. Ne consegue che la CTR ha errato laddove ha omesso di considerare l’illegittimità della cartella di pagamento nell’ipotesi in cui l’avviso di accertamento notificato al singolo dipendente era stato annullato o in sede di autotutela ovvero con sentenza passata in giudicato.

4. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La Commissione Tributaria Regionale ha del tutto omesso di esaminare l’eccezione formulata in via subordinata dalla contribuente sulla erronea determinazione delle ritenute già versate o definite tramite condono dai dipendenti”. Si precisa che i giudici di primo grado, pur riconoscendo l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo in capo al sostituto delle ritenute già versate o definite dai sostituiti, avevano determinato la quota parte di ritenute operate a carico del sostituto da annullare in misura esattamente corrispondente agli importi pagati dai dipendenti sostituiti, senza considerare che i suddetti importi non potevano corrispondere esattamente alle ritenute iscritte a ruolo a carico del datore di lavoro ed essere in ipotesi superiori a quanto in concreto accertato come dovuto dai sostituiti. Tale eccezione non ha ricevuto alcun esame da parte dei giudici di secondo grado sussistendo, pertanto, la violazione dell’art. 112 c.p.c..

4.1. La censura è fondata. In ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, la Banca ricorrente ha riportato il contenuto dell’eccezione svolta in appello, con cui si era rilevata l’illegittimità della sentenza di primo grado che non aveva disposto all’annullamento dell’iscrizione a ruolo recata dalla cartella di pagamento in relazione alle ritenute relative ai dipendenti che avevano già assolto l’obbligazione tributaria a seguito di iscrizioni a ruolo e tramite la sanatoria ex lege n. 289 del 2002.

In nessuna parte della motivazione della sentenza impugnata vi è traccia di argomentazione riferibile alla questione “de qua”, nè si può dedurre che la stessa sia stata decisa implicitamente dal giudice di appello.

5. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ad entrambi i motivi accolti, con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio, il 11 maggio e il 19 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2017

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