Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31027 del 28/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31027 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 10194-2012 proposto da:
TIBERINA SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’Avvocato FABIO NIDI

giusta delega

in

calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato

in

ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 28/12/2017

- controricorrente sul ricorso 23115-2012 proposto da:

FANUCCI GIUSEPPE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato FABIO NISI giusta
delega in calce;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 124/2011 della COMM.TRIB.REG.
di PERUGIA, depositata il 01/07/2011 e avverso la
sentenza n. 203/2011 depositata il 16/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto dei ricorsi.

– ricorrente –

N.R.G.10194/2012+23115/2012
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate eseguiva un accesso nei locali della società
Tiberina srl , esercente attività di compravendita ed intermediazione
immobiliare, al cui esito redigeva processo verbale di constatazione del
20.7.2007. Sulla base dei risultati della verifica l’Agenzia delle Entrate
notificava in data 6.5.2008 avviso di accertamento, relativo all’anno di

induttivamente nell’importo di euro 146.028.000, provenienti
principalmente dalla vendita di quattro immobili di cui l’Ufficio accertava
il maggiore corrispettivo percepito , richiamando tra l’altro i dati OMI e i
listini prezzi; accertava inoltre l’omessa fatturazione di provvigioni per
euro 16.929 oltre Iva, determinando le maggiori imposte dirette ed Iva
dovute.
La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale
di Perugia che lo accoglieva con sentenza n.179 del 2008.
L’Agenzia delle Entrate

proponeva appello alla Commissione

tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza del 1.7.2011,
riformando la decisione appellata e confermando l’avviso di accertamento
impugnato.
Contro la sentenza di appello Tiberina srl propone ricorso per quattro
motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso
In conseguenza della rettifica del reddito della società, l’Agenzia delle
Entrate emetteva a carico dei soci Fanucci Giuseppe, Fanucci Sonia,
Fanucci Federico e Traversini Sonia distinti avvisi di accertamento con i
quali rettificava il reddito da partecipazione dichiarato per il medesimo
anno di imposta 2004.
Contro gli avvisi di accertamento i singoli soci proponevano distinti
ricorsi che, previa riunione, venivano accolti dalla Commissione tributaria
provinciale di Perugia con sentenza n.180 del 2008.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria
regionale che, richiamando la sentenza della Commissione tributaria
regionale n.124 del 2011 che aveva confermato l’avviso a carico della

imposta 2004, contestando maggiori ricavi non dichiarati, determinati

società, riformava la sentenza impugnata e confermava gli avvisi di
accertamento a carico dei soci.
Contro la sentenza di appello Fanucci Giuseppe propone ricorso
(n.23115/2012) chiedendo preliminarmente di disporre la riunione del
ricorso proposto dai soci con quello proposto dalla società Tiberina srl.
Formula quattro motivi di ricorso di contenuto uguale a quelli proposti
dalla società. Deposita memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
A norma dell’art.274 cod.proc.civ. si dispone preliminarmente la
riunione, al ricorso proposto dalla società (n.10194/2012), del ricorso
proposto dal socio (n.23115/2012), sussistendo rapporto di
pregiudizialità tra ricorso della società di capitali a ristretta base
partecipativa e quello proposto dai soci.
I ricorsi sono infondati.
A) Ricorso della società
1.Primo motivo:”violazione e/o falsa applicazione dell’art.39 d.P.R. 29
settembre 1973 n.600 e degli artt.2727 e 2729 cod.civ. , in relazione
all’art.360 comma primo n.3 cod.proc.civ.”, poiché, la società opera in
regime di contabilità ordinaria ed in presenza di una contabilità regolare,
non era possibile procedere all’accertamento a norma dell’art.39 comma
primo lett.d) d.P.R. 29 settembre 1973 n.600; il giudice di secondo grado
si è limitato a “ricopiare ” quanto scritto nell’atto di appello dell’Ufficio,
senza preoccuparsi di esaminare il fatto che della documentazione
extracontabile (appunti e preventivi riferiti agli anni 2006 e 2007) non vi
è traccia negli atti del giudizio.
Il motivo è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, la presenza di una contabilità formalmente corretta non preclude
all’Ufficio il ricorso all’accertamento di tipo analitico-induttivo previsto
dall’art.art.39 comma primo lett.d) ultimo periodo del d.P.R. 29
settembre 1973 n.600, giacché la disposizione in oggetto presuppone
propriamente che la contabilità sia formalmente corretta e tuttavia
l’inattendibilità di specifiche appostazioni contabili sia desumibile da
elementi di prova presuntivi, gravi precise e concordanti. (Sez. 5,
Sentenza n. 20060 del 24/09/2014; Sez. 5, Sentenza n. 9084 del

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L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

07/04/2017). Il motivo è inammissibile nella parte in cui non deduce una
violazione di legge ma afferma l’insussistenza di un dato fattuale
affermato dal giudice di appello (rinvenimento di documentazione
extracontabile quali appunti e preventivi relativi ai successivi anni di
imposta), circostanza suscettibile , ipoteticamente , di essere denunciata
con altri mezzi di impugnazione.
2.Secondo motivo:”violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 83

cod.proc.civ.”, considerato che le imposte devono essere applicate sulla
base del reddito conseguito ed il valore normale può essere applicato
soltanto qualora si possa supporre che il valore dichiarato sia diverso da
quello in realtà conseguito.
Il motivo è infondato. Le presunzioni legali relative previste dagli
art.39 comma primo lett.d) d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 e 54 comma
3 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, secondo cui, in caso di cessioni aventi ad
oggetto beni immobili, l’importo dei ricavi ai fini delle imposte dirette, o
l’ammontare delle operazioni imponibili ai fini Iva, si presumono
corrispondenti al valore normale del bene immobile ceduto, determinato,
rispettivamente, ai sensi dell’art.9 d.P.R. n.600 del 197 e art.14 d.P.R.
n.633 del 1972, sono state soppresse dall’art.24 della legge 7 luglio 2009
n.88 (Legge Comunitaria 2008). Inoltre le predette presunzioni legali
relative, introdotte dal decreto-legge n.223 del 2006,convertito nella
legge 4 agosto 2006 n.248, non hanno mai avuto efficacia per gli anni
pregressi in forza dell’art.1 comma 265 della legge 24 dicembre 2007
n.244, che ha delimitato temporalmente l’ambito applicativo delle
presunzioni legali in oggetto , stabilendo che , per gli atti formati
anteriormente al 4 luglio 2006, esse non hanno valore presuntivo legale,
ma valgono quali presunzioni semplici a norma dell’art.2729 cod.civ.
Nel caso in esame è pacifico che gli atti di compravendita immobiliare
oggetto di accertamento sono stati effettuati nell’anno di imposta 2004.
Pertanto lo scostannento dei corrispettivi dichiarati rispetto al valore
normale dei beni immobili ceduti, desunto essenzialmente dai dati OMI
(Osservatorio mercato immobiliare ) e da altri dati di tipo statistico
(rilevazione dei prezzi degli immobili effettuato dalle Camere di
Commercio) non costituiscono una presunzione legale (relativa) di

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d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, ex art.360 comma primo n.3

percezione di un maggior corrispettivo, ma una presunzione semplice, da
valutare unitamente ad altri elementi che ne confermino la gravità,
precisione e concordanza. A tale regola probatoria il giudice di appello si
è attenuto, posto che, per ciascuna delle compravendite immobiliari in
contestazione, non si è limitato a rilevare la sottostima del corrispettivo
dichiarato rispetto ai valore venali in comune commercio desunti dai dati
Orni e dai listini prezzi, ma, per ciascuno di essi, ha indicato ulteriori

maggior corrispettivo, quali: la perizia tecnica sul valore dell’immobile
effettuata dall’istituto di credito che ha concesso il finanziamento; il sito
Internet della società ricorrente, per immobili avente caratteristiche
similari a quello venduto , situati nel centro storico, indica un valore di
vendita ben superiore; incongruenza della vendita di un locale ad uso
negozio ad un prezzo inferiore a quello adibito a magazzino.
3.Terzo motivo:” violazione e falsa applicazione degli artt.2727 e
2729 cod.civ., ex art.360 comma primo n.3 cod.proc.civ.”, sia con
riferimento con riferimento alla vendita dell’immobile di cui alla fattura
n.14 del 16.3.2004, in cui la Commissione tributaria regionale ha dato
rilevanza “alla famosa perizia del geom.Ceci”, e con riferimento alle altre
fatture, sia con riferimento alle altre vendite immobiliari di cui alla
ulteriori tre fatture
Il motivo è inammissibile perché, pur intitolato quale violazione di
legge, si sostanzia nella articolazione di censure di merito.
4.Quarto motivo: “violazione e falsa applicazione

dell’art.1755

cod.civ., art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 , ed omessa motivazione
in relazione all’art.360 cod.proc.civ. comma primo n.3 e 5 cod.proc.civ.”,
con riferimento al recupero a tassazione dei corrispettivi per prestazioni
di mediazione.
Il motivo è inammissibile per più profili: opera una commistione tra
ragioni di impugnazione eterogenee quali la violazione di legge ed il vizio
di motivazione; articola censure di merito, sostenendo che la società
ricorrente non ha esercitato il diritto alla riscossione della provvigione;
formula una eccezione nuova, che non dimostra né deduce di avere già
prospettato al giudice di merito, nella parte in cui afferma di non avere

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specifici dati fattuali aventi valenza presuntiva circa l’esistenza di un

diritto alla riscossione della provvigione

per difetto di iscrizione

nell’apposito albo dei mediatori.
B) Ricorso del socio Fanucci.
Gli identici motivi, contenuti nel ricorso di Fanucci Giuseppe, devono
essere rigettati per le medesime ragioni indicate nell’esame dei motivi
proposti dalla società.
Si compensano le spese considerate le varie modifiche normative

P.Q.M.

Riunisce al ricorso n.10194 quello avente n.23115/2012; rigetta
entrambi i ricorso riuniti. Compensa le spese.
Così deciso il 4.5.2017 e il 23.11.2017.

Estensore

Presidente

Giuseppe Locatelli

Aurelio Cappabianca

intervenute in materia.

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