Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31026 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, (ud. 10/05/2018, dep. 30/11/2018), n.31026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5512/2011 R.G. proposto da:

PECOS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola De Prisco, con

domicilio eletto in Roma Corso Vittorio Emanuele II, n.18, presso lo

studio dell’Avv. Gian Marco Grez.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n.3/05/10 depositata il 26/1/2010.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

10/5/2018 dal consigliere Dott. Gori Pierpaolo.

Il sostituto procuratore generale Dott. Molino Pietro ha concluso per

il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (in seguito, CTR) veniva accolto l’appello dell’AGENZIA DELLE ENTRATE e riformata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno (in seguito, CTP) n. 401/15/2006, avente ad oggetto un avviso di irrogazione sanzioni IVA determinate dal D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, in relazione all’anno di imposta 1999;

– La contribuente ha impugnato l’avviso avanti alla CTP, deducendo l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere di irrogare le sanzioni del D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 20, l’operatività del ravvedimento operoso posto in essere almeno per le somme versate quale sostituto di imposta per le ritenute corrisposte in ritardo, la carenza di legittimazione attiva e del potere impositivo in capo all’Agenzia di irrogare sanzioni per il tardivo versamento di contributi previdenziali, l’inapplicabilità delle sanzioni per il principio di tutela dell’affidamento e della buona fede;

– il ricorso veniva accolto dalla CTP per decadenza del potere di irrogare le sanzioni, difetto di legittimazione e di potere impositivo per la parte della contribuzione previdenziale in favore degli enti creditori, e per la causa di non punibilità determinata da obiettive condizioni di incertezza della disciplina regolatrice; contro la sentenza dei giudici di primo grado l’Agenzia proponeva appello, accolto dalla CTR;

– avverso la sentenza propone ricorso la contribuente, affidato a cinque motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso; la contribuente deposita memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

– Con il primo motivo, si censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 20, nonchè della L. n. 289 del 2002, artt. 9 bis e 10, ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR ritenuto superabile la decadenza dell’azione dell’Amministrazione di irrogazione delle sanzioni per proroga biennale dei termini, in assenza di definizione da condono della L. n. 289 del 2002, ex artt. 7 e 9;

– Il motivo è infondato. La Corte ha già avuto occasione di rilevare (Cass. nn. 3816/18, 22921/14 e 17395/10) che la L. n. 289 del 2002, art. 10, concede agli uffici finanziari una proroga di due anni dei termini per l’accertamento, fissati dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 (in materia di tributi diretti) e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 (in materia di IVA), nei confronti dei contribuenti “che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 della stessa legge”. Nel caso di specie sono prorogati di un biennio i termini per l’accertamento del tributo per l’anno 1999 (anno di commissione della violazione) dichiarato nel 2000, dal momento che non è allegato e dimostrato che la contribuente si sia avvalsa delle disposizioni agevolative, e non è pertinente il richiamo, L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, che secondo la contribuente sarebbe stato il solo ipoteticamente applicabile, con esclusione della proroga;

– Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 10, in rapporto al disposto degli artt. 2 e 22 della sesta direttiva e dell’art. 10 CE ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere la proroga biennale dei termini di decadenza in contrasto con il diritto comunitario;

– Questa Corte ha già statuito che, in tema di condono fiscale, “dalla incompatibilità con il diritto dell’Unione europea del condono per IVA di cui alla L. n. 289 del 2002 non discende la disapplicazione della L. citata, art. 10, che dispone la proroga di due anni dei termini per l’accertamento, poichè tale norma non comporta alcuna rinuncia al pagamento di quanto dovuto per tale imposta, ma anzi ne costituisce un rafforzamento dell’accertamento e della riscossione” (Cass. 24 novembre 2016, n. 24014) e, nel caso in esame non vi sono ragioni per discostarsi dal precedente, che va anzi reiterato; infatti, incidendo solo sui tempi di riscossione e sulla sua efficacia, si tratta di un’interpretazione pienamente in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia resa in materia di armonizzazione della disciplina nazionale relativa all’IVA, per avere la L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8 e 9, comportato “una rinuncia all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, per cui la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1, in prosieguo: la “sesta direttiva”), nonchè dell’art. 10 CE” (CgUE, 17 luglio 2008, C- 132/06);

– Con il terzo motivo, si deduce la violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 167 c.p.c. per il rinvio che opera del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver la CTR posto a base della propria decisione “una circostanza – l’asserita assenza della domanda di condono ex artt. 7, 8 e 9 cit. legge sul condono – che non è stata eccepita dall’Ufficio nei propri atti processuale”;

– Il mezzo è destituito di fondamento, in quanto trattandosi di un fatto negativo, non allarga il perimetro delle allegazioni e, di conseguenza, del thema probandum;

– Con il quarto motivo si censura l’insufficiente motivazione e incompleta valutazione su un punto decisivo della controversia, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10,D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; quanto al vizio motivazionale, per non aver la CTR sufficientemente motivato sull’idoneità della prassi ministeriale vigente al tempo dei fatti cui si sarebbe conformata la contribuente, a rendere scusabile l’errore commesso nelle modalità di riversamento deì tributi e contributi previdenziali; quanto alla violazione dì legge, per non aver ritenuto la CTR operante l’esimente della tutela dell’affidamento e della buona fede, considerato che il ravvedimento operoso non si era perfezionato solo a causa delle fuorvianti indicazioni contenute negli atti generali dell’Amministrazione;

– Il motivo è inammissibile in quanto tende ad una rivalutazione del merito, sul quale la CTR ha condotto due accertamenti di fatto, sulla prassi e sui presupposti di operatività dell’esimente, sulla base di un iter logico adeguatamente motivato, in assenza di prove decisive evidenziate dalla parte che non sarebbero state esaminate dai giudici di appello;

– Con il quinto motivo, si censura la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e ss., e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento alla sanzione relativa al tardivo versamento del debito da contributi previdenziali, per aver la CTR deciso a riguardo nonostante l’Agenzia non avesse specificamente criticato con un motivo di appello la ratio decidendi della CTP con la quale era stata sancita la carenza di legittimazione attiva dell’Agenzia delle Entrate all’irrogazione delle sanzioni circa le contribuzioni;

– motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto in primo grado la CTP aveva già accolto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della Agenzia in relazione ai contributi previdenziali (cfr. p. 3 controricorso), e non risulta essere stato proposto specifico motivo di appello contro tale autonoma ratio decidendi. Pertanto, la decisione della CTR, come espressamente argomentato in motivazione, si colloca nei limiti della domanda, dal momento che, nell’accogliere l’appello, non si è pronunciata sulla domanda circa le contribuzioni previdenziali, sulla quale si è formato il giudicato interno;

– Nella memoria la contribuente invoca l’applicazione, quanto alle sanzioni, del D.Lgs. n. 158 del 2015, artt. 15 e 16, quale ius superveniens più favorevole; questa Corte ha già affermato che tale disciplina trova applicazione retroattiva, a condizione della presenza di un processo pendente e, pertanto, dì atto impugnato non ancora definitivo (Cass. 24 gennaio 2018, n. 1706); questo è anche il caso di specie e, dunque, in riferimento alla sopravvenuta disciplina sanzionatoria introdotta dal D.Lgs. n. 158 del 2015, la sentenza impugnata dev’essere cassata in relazione alla determinazione delle sanzioni e va operato il rinvio, anche per le spese, alla CTR in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte:

– rigetta il ricorso e, pronunciando in riferimento alla sopravvenuta disciplina sanzionatoria introdotta dal d.lgs. n.158 del 2015, cassa la sentenza impugnata in relazione alla determinazione delle sanzioni e rinvia, anche per le spese, alla CTR Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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