Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31026 del 28/12/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2017, (ud. 20/04/2017, dep.28/12/2017),  n. 31026

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che B.S. propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza della C.T.R. della Lombardia, depositata il 13 settembre 2011, che, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento con il quale, sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza nell’ambito di indagini penali disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nei confronti della B. e del suo convivente, era stata recuperata a tassazione la somma di Lire 2.340.000.000, ritenuta di provenienza illecita, depositata all’interno di due cassette di sicurezza intestate alla contribuente;

che il giudice di appello osservava che del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 34-bis, convertito dalla L. n. 248 del 2006, costituiva norma di interpretazione autentica, che affermava il principio della assoggettabilità a tassazione di tutti i redditi illeciti, anche se non inquadrabili in una delle categorie di reddito disciplinate dal T.U.I.R.; rilevava, altresì, che la contribuente non aveva fornito alcuna giustificazione riguardo alle somme ritrovate nella sua disponibilità e che la qualificazione del rapporto tra il soggetto ed il bene come detenzione, e non come possesso, non escludeva, in tema di proventi illeciti, la qualificazione della somme rinvenute quale reddito imponibile;

che l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

che la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, art. 24 Cost. e art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per non avere la C.T.R. considerato che l’avviso di accertamento impugnato conteneva un mero riferimento al verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’ambito del procedimento penale, senza che tale verbale fosse allegato all’atto impositivo;

che il motivo è inammissibile;

che, difatti, posto che nella sentenza impugnata non è contenuto alcun riferimento alla questione relativa alla invalidità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione del verbale in esso richiamato, la ricorrente non ha adempiuto all’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione di tale questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, non consentendo in tal modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione prospettata, che risulta, così, inammissibile in quanto nuova (in termini, Cass. n. 8206 del 2016);

che con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 7, convertito dalla L. n. 248 del 2006, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la C.T.R. ritenuto la retroattività del suddetto decreto legge omettendo, inoltre, di considerare che la contribuente era stata assolta con sentenza definitiva dal reato ascrittole con la formula perchè il fatto non sussiste;

che con il terzo motivo si deduce l’erroneità della sentenza impugnata per avere la C.T.R. ritenuto legittimo il prelievo fiscale in base alla semplice circostanza che la ricorrente avesse avuto la temporanea custodia di una somma di denaro;

che con il quarto motivo si deduce l’erroneità della sentenza impugnata per avere la C.T.R. ritenuto legittimo il prelievo fiscale nonostante la ricorrente fosse stata assolta, con sentenza definitiva, dal reato ascrittole perchè il fatto non sussiste;

che i tre motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;

che il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 34-bis, conv., con modif., dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 – il quale stabilisce che “In deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, la disposizione di cui della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui al Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1, sono comunque considerati come redditi diversi” – è norma avente efficacia retroattiva, in quanto d’interpretazione autentica della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 (in termini, Cass. n. 37 del 2010);

che con la suddetta disposizione è stato introdotto nell’ordinamento il principio, di carattere generale, della tassabilità dei redditi per il fatto stesso della loro sussistenza, a prescindere dalla loro provenienza, e, dunque, dalla sussumibilità della relativa fonte in una delle specifiche categorie reddituali di cui all’art. 6 T.U.I.R., essendo normativamente considerati, in via residuale, come redditi diversi;

che l’assoluzione della contribuente con sentenza definitiva dal reato ascrittole, in relazione al possesso delle somme (per l’ingente importo complessivo di Lire 2.340.000.000) rinvenute nelle cassette di sicurezza alla stessa intestate, non assume rilievo dirimente ai fini della riferibilità di tali somme alla ricorrente;

che, invero, la C.T.R., con congrua motivazione, dopo aver rilevato che l’accertamento era basato sul rilievo che la contribuente, a fronte della incontroversa provenienza illecita delle somme, al di là dell’effettivo autore della condotta penalmente rilevante, non aveva fornito alcun chiarimento in merito alla disponibilità di tali somme, nel condividere le ragioni poste a fondamento dell’atto impositivo, ha osservato che la mera qualificazione come detenzione – e non come possesso (nozione che, peraltro, in ambito tributario non può essere intesa in termini meramente civilistici) – del rapporto relativo alla custodia delle somme rinvenute nelle cassette di sicurezza intestate alla B. non ostava, nel delineato contesto, alla assoggettabilità delle stesse ad imposizione fiscale;

che non assume rilievo nel presente giudizio, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nella memoria depositata, la decisione della C.E.D.U. in data 20 maggio 2014 – nella quale si afferma che integra la violazione del diritto a non subire un secondo processo (divieto del ne bis in idem) lo svolgimento di un procedimento penale per violazioni fiscali, nonostante l’esistenza di una res iudicata intervenuta all’esito di un procedimento sulle sovrattasse (che, sebbene qualificate sanzioni amministrative in base alla normativa nazionale, possono essere considerate sanzioni penali alla stregua dei criteri fissati dalla sentenza “Engel”) irrogate per il medesimo fatto – atteso che la citata sentenza concerne la diversa ipotesi di doppia condanna e non vertendo il presente giudizio sull’applicazione di sanzioni tributarie;

che, consequenzialmente, deve ravvisarsi la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 34-bis, conv., con modif., dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, in quanto prospettata dalla ricorrente in relazione alla violazione del divieto del ne bis in idem affermato dalla C.E.D.U. con la citata sentenza, non attinente alla fattispecie in esame;

che, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2017

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