Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31026 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. un., 27/11/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 27/11/2019), n.31026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17507-2019 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL DE

LUCA 22, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO SIGGIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA DAMIANO;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 24/2019 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 23/04/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’avv. R.M., sottoposto a procedimento disciplinare in relazione a due episodi per i quali erano state ipotizzate altrettante violazioni dei doveri di correttezza e lealtà, fu ritenuto responsabile dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano e condannato alla sanzione della censura.

2. Il Consiglio nazionale forense, con sentenza del 23 aprile 2019, ha dichiarato inammissibile il gravame del professionista contro la sentenza di primo grado, in quanto proposto tardivamente.

Ha affermato il C.N.F. che la sentenza del C.O.A., assunta in data 28 maggio 2012, era stata depositata in data 13 aprile 2015 e notificata all’interessato il 16 aprile 2015; per cui il ricorso in appello, depositato in data 12 maggio 2015, era da ritenere tardivo in quanto, a norma del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 50 norma applicabile nella specie ratione temporis, il termine per impugnare era di venti giorni. Non poteva trovare applicazione, invece, il più ampio termine di trenta giorni di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 61 dovendo tale termine valere per le sole impugnazioni contro le decisioni assunte dal consiglio distrettuale di disciplina.

3. Contro la sentenza del C.N. F. propone ricorso l’avv. R.M. con atto affidato ad un solo motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione di legge per erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso in appello.

Osserva il professionista che, a norma della L. n. 247 del 2012, art. 65 le disposizioni previgenti si applicano fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge medesima; e poichè il regolamento in questione è stato adottato dal C.N.F. in data 21 febbraio 2014 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2015, cioè prima della proposizione dell’impugnazione avverso la sentenza del C.O.A., tale impugnazione avrebbe dovuto essere ritenuta tempestiva dal Consiglio nazionale forense.

1.1. Il ricorso è fondato.

Giova premettere che a norma della L. n. 247 del 2012, art. 61 avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso al C.N.F. nel termine di trenta giorni dal deposito della sentenza; mentre il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50 prevedeva che le decisioni del C.O.A. e del C.N. F. dovessero essere notificate in copia integrale entro quindici giorni all’interessato ed al P.M., i quali avevano poi la possibilità di impugnare entro venti giorni dalla notificazione.

Da tale premessa deriva che, ai fini di stabilire se l’atto di impugnazione proposto dall’avv. R. contro la decisione del C.O.A. di Milano fosse tempestivo o meno, occorre verificare quale dei due regimi suindicati sia ratione temporis applicabile al caso di specie.

A tal proposito la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha già stabilito, con un orientamento al quale la pronuncia odierna intende dare ulteriore continuità, che in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al Consiglio nazionale forense previsto dalla L. n. 247 del 2012, art. 61, comma 1, trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente al 1 gennaio 2015, data di entrata in vigore del Regolamento del C.N. F. 21 febbraio 2014, n. 2; ciò in quanto la regola transitoria dettata dalla citata legge, art. 65, comma 1, inibisce l’immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell’evento assunto dalla norma come rilevante, e cioè sino all’entrata in vigore dei previsti regolamenti (così la sentenza 13 dicembre 2018, n. 32360, in linea con le precedenti sentenze 12 settembre 2017, n. 21113, e 31 ottobre 2018, n. 27756). Il discrimine tra le due discipline, in altri termini, è costituito dalla data di entrata in vigore del citato Regolamento del C.N. F., il quale è stato approvato il 21 febbraio 2014 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2015 (art. 38 Delib. stessa). Nè assume rilievo, rispetto a tale ricostruzione del sistema, la circostanza che la sentenza in esame sia stata pronunciata dal C.O.A. secondo il precedente ordinamento, anzichè dal Consiglio distrettuale di disciplina previsto dal nuovo ordinamento della professione forense.

1.2. Facendo applicazione dei menzionati principi al caso in esame, si trae la conclusione che l’impugnazione della decisione del C.O.A. doveva avvenire secondo le regole fissate dalla L. n. 247 del 2012. Come si è detto, infatti, quella pronuncia, benchè assunta in data 28 maggio 2012, fu depositata solo in data 13 aprile 2015 e notificata all’interessato il 16 aprile 2015; per cui il ricorso in appello, depositato in data 12 maggio 2015, siccome proposto nel rispetto del termine di trenta giorni di cui alla L. n. 247 del 2012, art. 61, comma 1, doveva essere ritenuto tempestivo.

2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato al C.N. F. il quale provvederà ad esaminare il merito dell’impugnazione erroneamente dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Consiglio nazionale forense.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA